Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13414 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14463/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio dell’Avv. TRIFIRO’ Salvatore, che la

rappresenta e ditende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia

109, presso lo studio dell’Avv. FONTANA Giuseppe, che lo rappresenta

e difende assieme all’Avv. Enrica Mangia per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2009 della Corte d’appello di Milano,

pronunziata in causa n. 999 r.g. lav. 2007 e depositata in data

21.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Fabio Fonzo per delega Fontana;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Milano, A.O. impugnava il licenziamento con preavviso intimatogli in data 9.2.04 da Poste Italiane spa per assenza ingiustificata, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

2.- Accolta la domanda, Poste Italiane spa proponeva appello sostenendo che il dipendente si era assentato senza giustificazione per periodo superiore a 10 giorni e che la sanzione era irrogata in attuazione di norma del contratto collettivo 11.7.03, art. 53, di modo da non poter essere considerata sproporzionata.

La Corte di appello di Milano con sentenza 21.5.09 rigettava l’impugnazione ritenendo che la sanzione fosse nella specie sproporzionata in esito alla valutandone del comportamento del dipendente e del suo stato soggettivo (invalido civile affetto da patologia ansioso-depressiva), il quale imponeva di ritenere l’inadempimento a lui non imputabile.

3.- Proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane deducendo: a) insufficiente motivazione, non avendo il giudice di merito precisato perchè avesse ritenuto documentata la patologia e per quali motivi fossero alterate le facoltà intellettive del dipendente; b) violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 53 del ccnl 11.7.03, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo incongrua la conclusione, cui era pervenuto il giudice, atteso che il dipendente aveva giustificato il periodo di assenza con due certificati medici redatti in momento successivo alla contestazione disciplinare entrambi di contenuto generico e riferibili ad una sola giornata di assenza; 3) omessa motivazione circa la mancata considerazione dell’aliunde perceptum ai fini del risarcimento del danno.

Rispondeva con controricorso A..

4.- Il Consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5.- Con riferimento ai primi due motivi, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha aderito al noto principio per cui, in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (v. per tutte Cass. 18.1.07 n. 1095), ed ha valutato il comportamento del prestatore nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui la condotta fu posta in essere, in particolare avendo riguardo all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente (anche questo principio consolidato, v. per tutte Cass. 15.2.08 n. 3865).

Deve, tuttavia, rilevarsi la carente valutazione del materiale probatorio offerto dal dipendente licenziato (in sostanza la certificazione medica) a giustificazione della condotta ed a riprova del proprio stato soggettivo, non avendo il giudice rapportato la natura della patologia certificata alla lunghezza del periodo di assenza e non avendo esaminato l’incidenza dell’accertato status soggettivo sulla possibilità di avvisare tempestivamente il datore della causa dell’assenza.

6.- In ragione di tale insufficiente valutazione debbono essere ritenuti fondati i due pruni motivi, con assorbimento del terzo.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame tenendo conto delle rilevate carenze della sentenza cassata.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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