Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13413 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13413 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 1186-2010 proposto da:
EDIL DOMUS SNC 01105060535, IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE P.T., elenivetmedoilciliata in ROMA, VIA G
G_BELLI

39,

AMODIO &

presso

lo studio dell’Irocnto STUDIO

MANGAZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE IGNAZIO NICOSIA;
– ricorrente –

2015

contro

2.250

CEROCCHI GIULIO ROMANO UMBERTO CROGRM52505F205M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
149,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO TAKANEN,

Data pubblicazione: 30/06/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MASCAGNI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 977/2008 del TRIBUNALE di
GROSSETO, depositata il 15/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito l’Avvocato Nicosia Giuseppe Ignazio difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
raccoglimento del secondo motivo, l’assorbimento
degli altri motivi del ricorso.

udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione, ritualmente notificati,
Cerocchi Giulio Romano Umberto proponeva opposizione avverso i
decreti ingiuntivi n. 2069\2002 e 2070\2002, rispettivamente per le

mancato pagamento di tre fatture, emesse dalla Edil Dotnus s.r.l.
L’opponente sosteneva preliminarmente l’illegittimità della
parcellizzazione del credito e, nel merito, eccepiva che la Edil
Domus gli aveva fornito, tra l’altro, due cisterne per acqua potabile
che erano implose e che, per questo, la convenuta si era impegnata a
consegnargliene altre due in sostituzione. Non avendo la Edil Domus
provveduto a tale sostituzione, provocandogli dei danni, l’opponente
chiedeva la revoca dei due decreti ingiuntivi, eccependo in
compensazione il proprio credito risarcitorio e chiedendo, nel caso in
cui tale credito risultasse maggiore di quello vantato dalla società
opposta, la condanna di quest’ultima al pagamento della differenza.
La Edil Domus s.r.l. si costituiva in entrambi i giudizi,
giustificando la parcellizzazione della propria pretesa con
l’opportunità di adire un giudice più celere (il Giudice di Pace
invece del Tribunale) e, nel merito, assumendo che l’implosione
delle cisterne non era dovuta a difetti di fabbricazione, ma ad una
scorretta posa in opera da parte dell’opponente, e che la mancata
consegna delle cisterne sostitutive, promessa soltanto a salvaguardia

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somme di euro 1.549,45 e 1.555,22, oltre spese, relativi al parziale

dei buoni rapporti con il cliente, non era stata possibile perché il
Cerocchi non aveva provveduto a dissotterrare e riconsegnare tali
cisterne, come si era impegnato a fare.
Il Giudice di Pace di Grosseto, senza disporre la previa

la n. 610\2004, rigettava entrambe le opposizioni e le domande
riconvenzionali del Cerocchi, condannando quest’ultimo al
pagamento delle spese di lite.
11 Cerocchi proponeva appello avverso le predette decisioni,
lamentando nuovamente la parcellizzazione della pretesa creditoria
ed assumendo, inoltre, l’erronea valutazione delle risultanze
probatorie da parte del giudice di prime cure.
Procedutosi alla riunione delle due cause di appello, con
sentenza in data 15-11-2008 il Tribunale di Grosseto, in
accoglimento del gravame, revocava i due decreti ingiuntivi opposti,
dichiarando l’improponibilità delle domande della Edil Domus s.r.1.,
per illegittimo frazionamento del credito maturato in favore di tale
società in relazione al complessivo rapporto di fornitura di materiale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Edil
Domus si.!., sulla base di tre motivi.
Cerocchi Giulio Romano Umberto ha resistito con
controricorso.

riunione delle due cause, con due distinte sentenze, la n. 609\2004 e

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 633 ss. c.p.c., in relazione agli artt.
1175 e 1470 c.c., 88 c.p.c. e 111 Costituzione. Deduce che,

Domus s.n.c, non è riferibile ad un unico rapporto contrattuale, ma è
imputabile a diversi e tra loro distinti contratti di compravendita,
temporalmente separati ed aventi oggetti diversi, come riportato
nelle fatture emesse dalla creditrice e, successivamente, dalla stessa
azionate singolarmente a causa di distinti e separati inadempimenti
del debitore. A riprova del suo assunto, fa presente, in particolare,
che lo stesso Cerocchi (il quale non contesta tutte le forniture, ma
solo la parte afferente le cisterne), a pag. 4 degli atti di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato di aver proposto
opposizione ad altro decreto emesso in favore della Edil Domus,
chiedendone la riunione

“stante la connessione dei due

procedimenti”, e non per l’unicità del rapporto dedotto in giudizio.
Sostiene, pertanto, che l’Edil Domus s.n.c. non è incorsa in alcun
abuso dello strumento processuale, avendo legittimamente azionato
in via monitoria ciascuno dei crediti di cui era titolare, senza affatto
procedere al frazionamento di un credito unitario. Sostiene,
comunque, che, anche in ipotesi di parcellizzazione di un unico
credito, non può discendere, dalla violazione dei principi d

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contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il credito della Edil

correttezza e buona fede e del giusto processo, la sanzione della
improponibilità della domanda, e ciò soprattutto in presenza di un
pieno contraddittorio realizzato tra le parti.
L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei

ratione temporis al ricorso in esame: 1) Se nell’ordinamento
processuale italiano sia ammissibile per il creditore la proposizione
di diverse e distinte domande giudiziali per ottenere l’adempimento
di diversi e distinti contratti di compravendita, e se ciò si ponga in
contrasto con il principio di correttezza e buona fede di cui all’art.
1175 c.c., 88 c.p.c. e 111 della Costituzione; 2) se distinte richieste
giudiziali di adempimento di distinti contratti di compravendita
avanzate dal creditore con separati atti nei confronti del medesimo
debitore, siano contrarie al principio del giusto processo di cui
all’art. 111 Costituzione e se, comunque, la parcellizzazione
comporti o meno l’improponibilità assoluta dell’azione proposta.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. Deduce che la
questione relativa all’illegittimo frazionamento del credito ed alla
conseguente improponibilità dell’azione non ha costituito oggetto di
uno specifico motivo di impugnazione da parte dell’appellante e,
pertanto, non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice del
gravame.

seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

Il quesito di diritto posto è il seguente: Dica la Corte se
nell’ordinamento processuale italiano sia ammissibile o meno in sede
di appello, raccoglimento di eccezioni non consentite in specifici
motivi di impugnazione; in particolare dica se la questione attinente

stato e grado del procedimento.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa,
contraddittoria e insufficiente motivazione, non avendo il Tribunale
spiegato le ragioni per le quali, in contrasto con quanto emergente
dagli atti e documenti acquisiti (in particolare dalle distinte e
separate fatturazioni) abbia qualificato la pluralità di rapporti
intercorsi tra le parti come “rapporto unitario, indebitamente
frazionato”, e su quali basi abbia affermato che il credito “fosse
tutto maturato in relazione al complessivo rapporto di fornitura del
materiale”.
4) Per ragioni di ordine logico e giuridico va esaminato in via
prioritaria il secondo motivo di ricorso.
Tale motivo è infondato.
Dall’esame diretto degli atti, consentito per la natura dei vizi
denunciati (in procedendo), si evince che con gli atti di appello il
Cerocchi ha dedotto che inspiegabilmente la controparte, invece di
chiedere un unico decreto ingiuntivo in relazione alle tre fatture
emesse per la fornitura di materiale edile, ne aveva chiesti due, e che

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la parcellizzazione del credito sia o meno rilevabile d’ufficio in ogni

tale richiesta “frazionata” aveva costretto l’opponente a proporre
dinanzi al Giudice di Pace due atti di opposizione aventi pressoché
identico contenuto, senza che il giudice adito si pronunciasse sulla
richiesta dell’odierno ricorrente di riunione dei due procedimenti ex

impugnazione tornava ad invocare espressamente, osservando che in
tal modo si sarebbe potuto “finalmente porre fine a quell’inutile e
dispendiosa duplicazione di atti, che ha caratterizzato tutto il
giudizio di 1° grado”, ed evidenziando che la mancata riunione aveva
ingiustamente comportato a carico del Cerocchi una gravosa
duplicazione delle spese processuali in relazione ad un giudizio
sostanzialmente unico.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, la
questione della indebita parcellizzazione del credito azionato dalla
Edil Domus s.r.l. con due ricorsi per decreto ingiuntivo è stata
prospettata dall’appellante con l’atto di gravame.
5) Il terzo motivo -meritevole anch’esso di trattazione
prioritaria rispetto al primo- è inammissibile.
Le doglianze mosse, attraverso la formale denuncia di vizi di
motivazione, si risolvono in sostanziali censure di merito avverso la
valutazione espressa dal giudice di appello circa la riferibilità del
credito azionato con le due distinte procedure monitorie ad un unico
rapporto di fornitura di materiale; valutazione che si sottrae al

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art. 274 c.p.c.; riunione che l’appellante con il primo motivo di

sindacato di legittimità, costituendo espressione .di un tipico
apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
6) Il primo motivo appare, invece, fondato, nei limiti di
seguito precisati.

di fatto dal giudice di appello, i crediti azionati dalla Edil Domus
s.r.l. con le due distinte procedure monitorie sono riconducibili ad
un rapporto contrattuale unitario, si rammenta che, in base al
consolidato orientamento di questa Corte, risalente alla sentenza
delle Sezioni Unite n. 23726 del 15-11-2007, non è consentito al
creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un
unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime
richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel
tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione,
operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale
modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in
contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve
improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del
contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per
ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto
processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale
diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli

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Premesso che nella specie, secondo quanto accertato in punto

strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di
una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Sulla base di tali presupposti, alcune pronunce dei giudici di
legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le

credito (Cass. 11-6-2008 n. 15476; Cass. 20-11-2009 n. 24359).
Tale rigoroso indirizzo, tuttavia, ha costituito oggetto di
rirneditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale, con
argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, ha avuto modo
di chiarire che la “sanzione” del riscontrato abuso dello strumento
processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande
giudiziali, “essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la
modalità della sua utilizzazione”; sicchè la eliminazione degli effetti
distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle
cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri
rimedi (Cass. 19-3-2015 n. 5491), quali la valutazione dell’onere
delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine
(Cass. 3-5-2010 n. 10634; Cass. 12-5-2011 n. 10488), ovvero la
riunione dei distinti procedimenti (Cass. 30-4-2014 n. 9488).
Nel caso in esame, pertanto, il giudice di appello, pur avendo
correttamente ritenuto illegittimo il frazionamento, da parte della
Edil Domus s.r.1., del credito maturato in suo favore in relazione
all’unico rapporto di fornitura di materiale, non poteva far

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domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico

ridiscendere

dall’indebito

comportamento

della

creditrice

l’improponibilità delle domande di pagamento dalla stessa avanzate
con i due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, s’impone la cassazione della sentenza

domande, con rinvio al Tribunale di Grosseto in persona di diverso
magistrato, il quale si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati e
provvederà anche sulla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto improponibili le
domande proposte dalla Edil Domus s.r.1., e rinvia anche per le spese
al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio d 29-4-2015
Il Consigliere estensore

Il Pre

nte

impugnata, nella parte in cui ha ritenuto improponibili le dette

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