Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13413 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15108/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De

Carolis n. 31, presso lo studio dell’Avv. SOLA Vito, che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2009 della Corte d’appello di Firenze,

pronunziata in causa n. 151/07 r.g., depositata in data 29.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Sola;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Grosseto veniva accolta la domanda di M.S. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta per il periodo 3.2-30.4.98, con declaratoria del contratto a tempo indeterminato e condanna del datore alla riammissione in servizio con corresponsione delle retribuzioni dalla messa in mora.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 29.05.09 accoglieva l’impugnazione e, in parziale riforma della prima sentenza, dichiarava che il rapporto a tempo indeterminato si era instaurato dal 12.10.98.

La Corte di merito premetteva che M. aveva dedotto la nullità del termine con riferimento ad una pluralità di assunzioni, solo la prima delle quali, relativa al periodo 3.2-30.4.98 (con proroga al 30.5.98), era stata considerata dal Tribunale. Ritenuto legittimamente apposto il termine (e la relativa proroga) a questo contratto e ad uno successivo stipulato per il periodo 25.8-30.9.98, la Corte riteneva invece illegittimo il termine apposto al contratto 12.10.98-31.1.99.

Nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le OO.SS. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva, questo contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla rase di ristrutturazione dell’azienda.

Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione per detta causale solo tino al 30.4.98, riteneva che il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

Poste Italiane ha depositato memoria.

4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

4.1.- violazione della L. 28 febbraio 1887, art. 23, n. 56, dell’art. 1362 c.c., e segg., e art. 8 del ccnl 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98 e 18.1.01, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, in particolare evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia;

4.2.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè carenza di motivazione, il quanto il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso (tra la cessazione e l’offerta della prestazione) indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

4.3.- violazione delle normativa in materia di risarcimento del danno, in quanto il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione all’aliunde percepium da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento; è dedotta violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in quanto il giudice, quantunque, richiestone ha omesso di ordinare l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) a determinare il corrispettivo percepito dal lavoratore per attività svolte eventualmente alle dipendenze di terzi.

5.- Quanto al secondo (risoluzione per mutuo consenso, v. sub 4.2) ed al terzo motivo (mancata considerazione dell’aliunde perceptum, v.

sub n. 4.3), deve osservarsi che dall’esame della sentenza impugnata Poste Italiane, soccombente in primo grado, non risulta aver proposto specifici motivi di appello che imponessero l’esame delle questioni oggi sollevate. Non essendo dedotto il vizio di omesso esame e non essendo, anzi, neppure indicati i termini in cui la questione era stata dedotta in primo grado, i due motivi debbono essere dichiarati inammissibili.

6.- Quanto al primo motivo (v. sub 4.1), la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv.

dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) tino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive, avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

L’impostazione adottata consente di affermare che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti limitatamente ad un periodo temporale che è limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

7.- Essendo stato il contratto a termine di M., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 12.10.98- 31.01.99, il motivo è infondato.

Il ricorso deve essere di conseguenza rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Vito Sola.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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