Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13413 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 01/07/2020), n.13413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 22382-2018
sollevato dalla CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA con ordinanza n. R.G.
1168/2017 del 5/06/2018 nel procedimento vertente tra:
P.F. da una parte
e
R.M. dall’altra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
Dott. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo di definire il conflitto
negativo di competenza riconoscendo alla Corte di Appello di Bologna
la competenza in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi
professionali relativi ai primi due gradi di giudizio iscritti, in
primo grado, al n. 3361/2012 RG e riconoscendo la competenza del
Tribunale di Reggio Emilia per la domanda riconvenzionale di
ripetizione di indebito e risarcimento del danno.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P.F. conveniva in giudizio R.M. davanti al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva esperita in suo favore – in relazione a una causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita innanzi alla Corte d’appello di Bologna, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice – per un importo pari a 24.781,37 Euro. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l’incompetenza dell’adito Tribunale in relazione all’attività difensiva svolta dall’attore davanti alla Corte di appello di Bologna e, in via riconvenzionale, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di Euro 5.300 a titolo di indebito oggettivo, nonchè al pagamento della somma di Euro 2.900 a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 6 febbraio 2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Bologna.
2. Riassunto il giudizio da Pruccoli, la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 24 luglio 2018, reputando a sua volta competente il Tribunale di Reggio Emilia per la liquidazione delle spese inerenti il primo grado di giudizio nonchè per le domande riconvenzionali fatte valere dal convenuto, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., regolamento di competenza.
3. R.M. ha proposto memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5.
4. Questa Corte, con ordinanza n. 17850/2019, dato atto che non risultava agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che ha sollevato il conflitto di competenza alla parte P.F., rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire prova della comunicazione a P.F. dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.
Con memoria datata 4 settembre 2019, si è costituito nel procedimento P.F..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
a) se, nell’attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e ss., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia, dando continuità all’orientamento maggioritario formatosi nel vigore della L. n. 794 del 1942, art. 28;
b) o se, invece, i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 e l’art. 637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con salvezza del cd. foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.
La soluzione della questione potrebbe incidere sulla decisione del presente ricorso.
Sussiste pertanto l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, anche per consentire l’eventuale deposito di nuove conclusioni del Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020