Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13412 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12034/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MACIACHINI PROPERTIES SRL, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BOCCIA per delega

dell’Avvocato QUATTROCCHI che si riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società “Maciachini Properties SRL”, esercente l’attività di vendita e locazione di beni immobili propri, aveva richiesto il rimborso infrannuale dell’IVA per l’anno di imposta 2004, sostenuta per l’acquisto di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), ritenendo la ricorrenza delle condizioni dettate del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c). Il Concessionario, previa presentazione della polizza fideiussoria, aveva eseguito il rimborso prima che l’Amministrazione eseguisse il controllo sulla effettiva spettanza del credito.

Nel corso di una verifica parziale, la G. di F. riscontrava l’esistenza del credito, ma rilevava che non sussistevano i requisiti fissati dall’art. 30, comma 2, lett. c) cit. per il rimborso in quanto i beni immobili acquistati non potevano essere considerati ammortizzabili poichè erano beni oggetto dell’attività di impresa, qualificabili come “beni merce”.

2. L’Ufficio, nel riconoscere l’esistenza del credito Iva, con l’atto di contestazione n. (OMISSIS), irrogava la sola sanzione, pari al 30% del credito rimborsato indebitamente dell’anno di imposta in esame, in quanto il credito era stato rimborsato anticipatamente rispetto al periodo di spettanza, ed applicava gli interessi calcolati al tasso di legge.

3. Con la sentenza n. 07/15/10, depositata il 03.02.2010 e notificata il 18.03.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società.

Il secondo giudice riteneva che correttamente la società avesse ottenuto il rimborso dell’Iva versata, in quanto si trattava di società che svolgeva sia l’attività di acquisto e di vendita di immobili che quella di locazione; inoltre la società aveva acquistato il complesso immobiliare allo scopo precipuo di locarlo, tanto che gli immobili erano stati effettivamente locati con contratti di durata pluriennale (sei anni + sei anni). Sulla scorta di questi elementi riteneva che gli immobili dovevano essere qualificati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività di locazione e non come beni merci, e respingeva, quindi, l’appello dell’Ufficio.

4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo al quale replica la società contribuente in liquidazione con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e censura la tesi giuridica della sentenza d’appello – in merito alla configurabilità del diritto al rimborso dell’IVA sopportata da una società immobiliare, che svolge attività di vendita e di locazione di immobili a terzi, fondata sul riconoscimento della natura di “beni strumentali”, e quindi “di beni ammortizzabili” degli immobili stessi, in ragione dello scopo precipuo del loro acquisto-, in luogo della qualificazione come “beni merci”, propugnata dalla ricorrente Agenzia.

A parere della ricorrente i beni in questione non contribuiscono allo svolgimento dell’attività di impresa e non costituiscono uno strumento per la produzione, ma l’oggetto dell’attività e sono produttivi di un reddito autonomo rispetto al complesso aziendale in cui sono inseriti: pertanto vanno trattati come beni merci e, quindi, esclusi dal diritto al rimborso.

1.2 Il motivo è inammissibile e va respinto per molteplici ragioni.

1.3. Va osservato che la censura svolta non coglie nel segno in quanto la disposizione invocata non ha un contenuto normativo volto a definire la controversa questione della distinzione tra “bene merce” e “bene strumentale”, ma si limita a definire l’ambito di applicazione del diritto al rimborso nei seguenti termini “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a Euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione: (…) c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonchè di beni e servizi per studi e ricerche” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), di guisa che il richiamo, sostanzialmente fondato sulla assimilabilità concettuale dei beni strumentali ai beni ammortizzabili, appare sostanzialmente tautologico e non risolutivo rispetto alla presupposta questione controversa, sulla quale si fonda la ratio decidendi, costituita proprio dalla riconducibilità o meno dei beni in esame alla categoria dei beni ammortizzabili o strumentali, ovvero alla categoria dei beni merce.

1.4. Quindi va considerato che la CTR nel qualificare i beni come “strumentali” ha compiuto un accertamento in fatto e, in concreto ha valutato l’attività svolta dalla contribuente, tra cui rientrava la locazione di immobili, ed ha esaminato l’impiego dei beni nell’ambito dell’attività di impresa, rilevando che gli stessi erano stati acquistati per procedere a locazione e che ciò era avvenuto con la stipula di contratti della durata di sei anni più sei, con un apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Si deve altresì rilevare che nel caso in esame alcuna censura è stata svolta sul piano motivazionale e che, comunque, la censura per vizio di motivazione non avrebbe potuto limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma avrebbe dovuto fare emergere l’assoluta insufficienza o omissione motivazionale su un fatto decisivo e controverso, ovvero la illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.

1.5. Ancora va rimarcata la carenza di autosufficienza del motivo, sviluppato in modo assertivo, senza che alcun passaggio dell’avviso di contestazione sia stato trascritto, carenza tanto più rilevante se si considera che l’Amministrazione non sembra aver messo in discussione l’inerenza dei beni all’attività di impresa, considerato che non ha ripreso a tassazione l’imposta, ma ha solo applicato le sanzioni e gli interessi.

2.1. In conclusione il ricorso va rigettato per Inammissibilità del motivo, con condanna alle spese del giudizio di legittimità dalla ricorrente Agenzia.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE – rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo;

– condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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