Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13412 del 29/05/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 13412 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 16831-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
2013
1318
contro
FERRARO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio
dell’avvocato BALZANO ANGELO, rappresentato e difeso
Data pubblicazione: 29/05/2013
dall’avvocato POMARICO CIRO, giusta delega in atti;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 2115/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/06/2007 R.G.N. 1652/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
VINCENZO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI s che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. DI CERBO
16831.08
Udienza
11 aprile 2013
Pres. F. Roselli
w
Rei V. Di Cerbo
Sentenza
Rilevato che:
la Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 9 agosto 1999 stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Arturo Ferraro;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore, oltre che dal
rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali
ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
–
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente le spese del giudizio di cassazione.
3
La Corte
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2013.