Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13412 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33532-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO THESIS SCARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLA FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2247/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR del Lazio in una controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Iva, Ires ed Irap emesso nei confronti del Consorzio Stabile Thesis per l’insufficiente pagamento di dette imposte con riferimento all’anno d’imposta 2008, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inapplicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento per la mancata presentazione di alcuna segnalazione relativa alla sussistenza sia pure in astratto della frode fiscale ascrivibile al contribuente.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui replica l’intimato.

Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, vigenti ratione temporis, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24, 25 e 26, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, lamentandosi che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità nel caso di specie del raddoppio dei termini di accertamento sul presupposto, del tutto irrilevante, che la denuncia non fosse stata presentata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., considerando confliggente con le previsioni normative la seconda ratio decidendi adottata dalla Ctr laddove aveva considerato necessario ai fini del raddoppio dei termini la specificazione della precisa fattispecie penale emersa all’esito della verifica.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto riguardanti la medesima questione giuridica, sono fondati nei termini di seguito esposti.

Giova ricordare che ai fini delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, va menzionata la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 197, art. 43, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″ (cfr. Cass. n. 11171/2016); “in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario” (cfr. Cass. n. 9322/2017); “in tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi)” (cfr. Cass. n. 10345/2017); “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, (cfr. Cass. n. 26037/2016, Cass. n. 7501/2018);

Ciò posto la CTR non si è conformata ai sopra enunciati principi ritenendo necessario ai fini del raddoppio dei termini di decadenza la presentazione della denuncia e non già l’astratta ipotizzabilità del fumus (quindi non è necessario che siano configurabili elementi tali da portare ad una sicura pronuncia di condanna) nella specie configurabile secondo quanto riportato dalla stessa amministrazione finanziaria nell’atto di gravame.

Quest’ultima infatti aveva sostenuto che la società Gruppo Splendita s.r.l. sarebbe stata totalmente finanziata e supportata dal Consorzio, attraverso il mancato versamento dell’Iva a debito, che aveva consentito all’odierna contribuente di realizzare indebiti vantaggi fiscali.

Nella sostanza secondo i verificatori il Consorzio avrebbe ordito una frode fiscale attuata per il tramite di un soggetto giuridicamente distinto ma dallo stesso controllato per conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Si tratta di sufficienti indizi tali di reato, nella ragionevole prospettazione della Guardia di finanza, da meritare, mediante una apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, un vaglio critico da parte di quest’ultima.

I motivi di ricorsi sono pertanto fondati, mentre è infondato per quanto riguarda l’IRAP, alla luce del principio per cui “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20435/2017, Cass. n. 26311/2017, Cass. n. 23629/2017, Cass. n. 4775/2016).

La sentenza in accoglimento del ricorso va pertanto cassata e rinviata per un nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese di legittimità alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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