Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13412 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), C.A. (c.f.

(OMISSIS)), C.R. (c.f. (OMISSIS)),

C.M.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

eredi di D.M.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso l’avvocato PANSINI GUSTAVO,

rappresentate e difese dall’avvocato LEONE GIUSEPPE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO C.R.8. – CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. D’AREZZO 18, presso l’avvocato MAGRI’

ENNIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

COMUNE DI NAPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26,

presso l’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta procura in calce al

controricorso;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ex funzionario CIPE), in

persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 801/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per il controricorrente Consorzio, l’Avvocato AMBROSELLI

MASSIMO (delega MAGRI’) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dei 17 dicembre 1994, C.G. ed altri litisconsorti appartenenti alla stessa famiglia convennero dinanzi al tribunale di Napoli il Ministero della Protezione Civile, il Consorzio C.R.8 ed il comune di Napoli per sentirli condannare al risarcimento dei danni o al pagamento delle indennita’ dovute in conseguenza del procedimento espropriativo, che aveva interessato il fondo di loro proprieta’, disposto ai sensi della L. n. 219 del 1981 per la realizzazione dei lavori di completamento della collettrice nera di via (OMISSIS). Sostennero i C. che l’intera procedura aviatoria doveva considerarsi illegittima per non essere stati informati di essa, per non essere stati rispettati i termini entro i quali dovevano intraprendersi i lavori e completarsi gli espropri ne’ quelli riguardanti l’occupazione temporanea e per non essere stato ancora emesso il decreto di esproprio. Si costitui’ ili Consorzio deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla pretesa illegittimita’ della procedura espropriativa e comunque la piena legittimita’ di questa. Eccepi’ ancora il Consorzio che gli attori, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa il 22 aprile 1993, avevano accettato le indennita’ offerte rinunciando a proporre opposizione alla stima ed ogni altra azione giudiziaria che avesse attinenza all’espropriazione dell’immobile.

Aggiunse, poi, che in ogni caso non era legittimato a resistere alla domanda proposta dai C. in considerazione che ad esso non era stata delegata alcuna funzione pubblica se non quella di anticipare le somme spettanti agli espropriati.

Si costituirono anche il Ministero per la Protezione Civile e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzionario CIPE negando la propria legittimazione passiva e contestando, nei merito, la pretesa degli attori. Anche il comune di Napoli, si costitui’ eccependo a propria estraneita’ alla controversia.

Con altro atto di citazione del 10 agosto 1905, i C. convennero nuovamente dinanzi allo stesso irrituale il solo Consorzio e dedussero che la dichiarazione contenuta nell’atto di notorieta’ da essi sottoscritto il (OMISSIS) doveva considerarsi affetta da errore, consistente nell’avere ignorato i vizi e le irregolarita’ della procedura espropriativa, provocato anche dall’azione ingannntrice della societa’ incaricata dal Consorzio di corrispondere le indennita’ offerte, tanto che essi non avevano percepito la reale portata della dichiarazione stessa, ritenendo che si trattasse di una formalita’ necessaria per la corresponsione dell’indennita’.

Dedussero ancora i C. che, a tutto concedere, quella dichiarazione poteva considerarci una mera proposta di transazione non seguita ne’ da accettazione ne’ da pagamento e da essi stessa revocata con il ritiro della documentazione e con la opposizione della citazione del 17 gennaio 1994.

Conclusero pertanto perche’ venisse dichiarata l’inesistenza, l’invalidita’ o l’inefficacia di detta dichiarazione in subordine, ne venisse accertata la revoca.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale, con sentenza del 16 giugno 2000, rigetto’ le domande dei C. intero tra le parti le spese di lite.

Ritenne il primo giudice che il testo della dichiarazione di accettazione delle indennita’ resa dai C. era inequivocabile;

che la pretesa revoca era da considerarsi tardiva perche’ giunta a conoscenza del Consorzio dopo l’avvenuta accettazione delle indennita’ da parte degli attori; che in ogni caso l’accettazione dell’indennita’ di espropriazione configurava in contratto di natura pubblicistica i cui effetti non venivano meno ne’ in caso di revoca dell’accettazione, ne’ in caso di ritardo nel pagamento dell’indennita’ e nel ritardo nella pronuncia del decreto di esproprio.

Avverso questa sentenza, notificata a cura della PCM ai C. il 18 maggio 2001, questi ultimi proponevano appello con atto del 15 giugno 2001. Resistevano il Consorzio, la PDCM e il comune di Napoli chiedendo tutti il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 801/094 rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorrono per Cassazione i C. sulla base di due motivi cui resistono con separati controricorsi il Consorzio CR8, che ha depositato altresi’ memoria, il comune di Napoli e la presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti hanno altresi’ depositato documentazione relativa ad una nuova determinazione dell’indennita’ di esproprio da parte del comune di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’erroneita’ della decisione impugnata laddove ha tenuto valido l’accordo sull’indennita’ di espropriazione anche in mancanza del decreto di esproprio il cui termine per l’emanazione doveva ritenersi ormai decaduto in mancanza di adeguata proroga.

Con il secondo motivo assumono erroneita’ della estensione delle proroghe di legge alle occupazioni nelle quali sia intervenuta l’occupazione acquisitiva.

Va preliminarmente dichiarata inammissibile la documentazione depositata dai ricorrenti non rientrando questa nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c..

Appare poi infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso avanzata dalla PCDM in quanto lo stesso contiene nel corpo dei singoli motivi l’indicazione delle norme di diritto violate mentre per il resto, non ripropone questioni gia’ esaminate nella fase di merito ma censura una specifica pronuncia della sentenza di secondo grado relativa alla applicabilita’ nel caso di specie delle proroghe per l’emanazione del decreto di esproprio.

Venendo dunque all’esame del ricorso va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso che riveste carattere dirimente.

Il motivo si rivela fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che “pur essendo l’opera terminata (a quanto sembra) “era comunque escluso che la mancata emissione del decreto di esproprio potesse produrre effetti sulla dichiarazione di accettazione dell’indennita’ in quanto comunque il termine per il compimento delle operazioni di esproprio era stato prorogato da provvedimenti normativi di cui l’ultimo era il D.L. n. 355 del 2003.

Tale motivazione non e’ condivisibile in punto di diritto.

La Corte d’appello ha infatti, accertalo che l’opera era stata terminata non ponendosi in termini contrastanti con detto accertamento l’inciso “a quanto sembra” che conferma invece che la valutazione era basata sull’esame delle risultanze processuali.

Del resto la circostanza non e’ neppure oggetto di contestazione dal momento che lo stesso Consorzio resistente da’ atto nel controricorso (v. , pg 15 – 16) che le opere erano per lo piu’ ultimate e trasferite al Comune e dunque i suoli irreversibilmente trasformati gia’ nel 1997”.

Se, dunque , l’accessione invertita si era gia’ verificata, nessuna rilevanza puo’ piu’ rivestire il fatto che il termine per l’emanazione del decreto d’esproprio fosse stato prorogato o meno.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti gia’ avuto occasione di chiarire a piu’ riprese che in tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della L. 14 maggio 1981, n. 219, il D.Lgs. 20 settembre 1999, art. 9 che proroga i termini relativi alle occupazioni d’urgenza, se prescinde dalla legittimita’ o illegittimita’ dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data: ne derivi che a norma puo’ valere a restituire legittimita’ ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa – costituente la “ratio” dichiarata della norma sia conseguibile per non essersi gia’ perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell’illegittimita’ dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione del fondo. (Cass. 3966/04; Cass. 75^14/05, Cass. 28332/09; Cass. 3225/09). Da cio’ discende che l’intervenuta occupazione acquisitiva avendo ormai comportato il trasferimento della proprieta’ del bene, ha conseguentemente reso impossibile l’emanazione del decreto di esproprio con ulteriore conseguente caducazione della accettazione dell’indennita’ di esproprio e3ssendo ormai, dovuto il risarcimento del danno per l’illecita, acquisizione in proprieta’ del bene.

Questa Corte ha infatti a piu’ riprese ha chiarito a tale proposito che l’accordo sull’indennita’ di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell’espropriando dell’ammontare offerto dall’espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprieta’ del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo – avendo pertanto natura negoziale pubblica – nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi dei procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioe’ alla stipulazione di una cessione volontaria o all’emanazione del decreto di esproprio i quali realizzano il trasferimento della proprieta’ dall’espropriato all’espropriante; di conseguenza, qualora tali condizioni manchino, l’accordo sull’indennita’ resta, caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico. (v. da ultimo Cass. 6867/09;

Cass. 13415/08).

Il motivo va pertanto accolto restando assorbito il primo motivo del ricorso.

Resta da dire che il Comune di Napoli ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ma, non avendo proposto ricorso incidentale sul punto avverso a sentenza impugnata che sia implicitamente rigettato l’eccezione in questione, nessuna pronuncia deve essere emessa da questa Corte.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterra’ nel decidere ai principio di diritto dianzi enunciati e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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