Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13411 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13411 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 1617-2010 proposto da:
PICCARDO

RICCARDO

PCCRCR47M09C443W,

elettivamente

domìciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GABRIELE DI CERBO,
PAOLO IASIELLO;
– ricorrente –

2015
..eknéx-zrà

1241

PICC7I:M:20

GIOVANNI

domiciliato in ROMA,

Pr'(‘GNN32D10(744M,

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VIA GREGORIO VII 474, presso

Io

studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 30/06/2015

e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO NASUTI;
– controricorrente nonchè contro

PICCARDO NATALINA;
– intimata –

di GENOVA, depositata il 2g/4/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUM);
udito

l’Avvocato

Paolo

Iasiello

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avv.

Orlando

Guido

difensore

del

controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

avverso la sentenza n. 795/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17.2.2005, Piccardo Riccardo proponeva appello, innanzi al Tribunale di Genova, avverso

la quale, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria(conseguente al decesso del padre Piccardo Antonio
e della di lui moglie, Roic Anna), fra lui, Piccardo Giovanni e Piccardo Natalina, gli era stato attribuito il
lotto n. 1 individuato dal C.T.U. Ing. Piero Porro con
il pagamento di due conguagli in denaro.
Si costituivano in giudizio i condividenti Piccardo Giovanni e Piccardo Natalina chiedendo la conferma della
sentenza di primo grado ed, in via incidentale, la condanna di Piccardo Riccardo al pagamento delle spese relative al primo grado in quanto ingiustamente compensate
fra le parti dal primo giudice.
Espletata nuova C.T.U., con sentenza depositata il
28.7.2009, la Corte d’Appello, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, attribuiva a Piccardo Riccardo
il lotto “A”, descritto dal C.T.U. Geom. Cristina Cravero, ponendo a suo carico il conguaglio di E 21.854,64
in favore dell’assegnatario del lotto C) “con la precisazione che quest’ultima parte dovrà ricevere da chi risulterà assegnatario del lotto 13) l’ulteriore conguaglio di E
17.295,74; respingeva l’appello incidentale e compensava

1

la sentenza del Tribunale di Savona n. 1318/2004 con

integralmente fra tutte le parti le spese processuali del
grado. Riteneva la Corte di merito che la relazione del
C.T.U. fosse complessivamente rispondente ai criteri

elevato valore attribuito all’alloggio di via Cassisi 5,
interno 2, rispetto alla valutazione delle restanti unità
dell’edificio, come espressa dal geom. Cravero, trovava
giustificazione nel fatto che detto alloggio era in buono
stato di manutenzione,a differenza delle atre unità
dell’edifico e disponeva di un vano scale utilizzabile
in modo esclusivo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Pie-(vuut, Q,
cardo Riccardo sulla base di due motivi.’
L

N—p te

Resiste con controricorsov Piccardo Giovanni.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto
decisivo concernente la richiesta di modifica del progetto divisionale al fine di ridurre le porzioni di immobili
destinate a rimanere in comune tra i condividenti; pur
muovendo dalle premesse dell’ordinanza collegiale del
dicembre 2005 con cui la Corte di merito aveva enunciato due criteri fondamentali nella formazione dei lotti: a)
rispetto, nei limiti del possibile, della effettiva attuale
utilizzazione degli immobili con loro attribuzione al

2

indicati nella ordinanza del dicembre 2005 e che il più

condividente che già lo utilizzava;
b) contenimento dei conguagli in denaro;
il giudice di appello non aveva attribuito a Riccardo Pic-

già utilizzati come, invece, sarebbe stato possibile secondo il diverso progetto divisionale del consulente di
parte Geom. Olivieri ed, inoltre, aveva posto a carico di
detto condividente un conguaglio di C 21.854,64, molto
più elevato rispetto a quello di C 12.319,26 derivante dal
progetto per geom. Oliveti; la Corte d’Appello aveva poi
omesso di considerare che, ripartendo tra le parti le superfici del sottotetto dell’edificio di via Cassisi, come
suggerito dal consulente medesimo, sarebbe stato possibile eliminare qualsiasi conguaglio.
2)insufficiente motivazione sul punto decisivo concernente il valore del vano scale dell’appartamento in Celle
Ligure, via Cassisi 5/2 cui, secondo il progetto di divisione approvato dalla Corte di Appello, era stato attribuito il medesimo prezzo unitario ( di C 3.600,00 al mq.)
della restante superficie dell’appartamento; tale vano doveva, invece, essere stimato autonomamente applicando
un adeguato coefficiente di abbattimento, consono alla
sia primaria destinazione d’uso, essendo l’unico accesso
all’alloggio suddetto.
Il ricorso è infondato.

3

cardo alcuni degli immobili di via Cassisi dallo stesso

Il primo motivo di censura investe un apprezzamento di
merito del ‘giudice di appello e tende al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal C.T.U. ;la sentenza

zione, come tale esente dal giudicato di legittimità, della complessiva rispondenza dell’operato del C.T.U. alle
indicazioni dell’ordinanza emessa nel dicembre 2005( in
esse comprese quella di non stabilire, nella formazione
dei lotti, conguagli in denaro eccessivamente onerosi,
pur tenendosi conto dell’ingente compendio da dividere).
Priva di fondamento è la seconda doglianza, avendo il
Giudice di Appello motivato sul valore della scala, sulla
base di una duplice “ratio decidendi” e, cioè, l’utilizzo
esclusivo di essa ed il suo buono stato di manutenzione, profilo quest’ultimo non censurato.
Al riguardo la Giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui ove la sentenza impugnata
sia fondata su più ragioni, ciascuna di per sé idonea a
sorreggerla, è necessario

che tutte le predette ragioni

formino oggetto di specifica censura( Cfr. Cass.
6013/2000 n. 4424/2001).
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

4

impugnata ha dato conto, infatti, con congrua motiva-

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in C
2.900,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di

Così deciso in Roma il 29.4.2015

legge.

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