Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13411 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17062/2009 proposto da:

F.C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE

FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LEBOTTI Raffaele,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 58/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di POTENZA del 7.4.08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione: Corte Suprema di

Cassazione Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei

ricorsi civili Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c., sulla causa n. 17062/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati.

Fatto

OSSERVA

La CTR di Potenza ha parzialmente accolto l’appello principale della contribuente F.C.F. e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate di Potenza – appelli proposti contro la sentenza n. 219/03/2006 della CTP di Potenza che aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente – ed ha così rideterminato in L. 282.337.000 l’incremento patrimoniale sulla cui base rideterminare il maggior reddito accertato per il 1999 con l’avviso di accertamento per IRPEF. La predetta CTR (rilevato che oggetto del contendere è la ricostruzione sintetica del reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) ha motivato la decisione ritenendo che correttamente il giudice di prime cure non aveva tenuto in considerazione l’importo del mutuo contratto in data 21.1.2001, nel mentre ha ritenuto di contabilizzare a deconto della base di calcolo tenuta in considerazione dall’Ufficio la somma di L. 105.000.000 oggetto del finanziamento concesso dalla madre della contribuente.

La F. ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Nullità del procedimento – art. 360, n. 5”) la ricorrente si duole in sostanza dell’omesso rilievo da parte del giudice di secondo grado dell’inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia, siccome proposto oltre il termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, ed esattamente con la nota di costituzione depositata in data 15.5.2007 presso la CTR di Potenza, anzicchè entro il termine di 60 giorni scadente il 7.5.2007. L’appello della F. (“come risulta dagli atti processuali”) era stato notificato all’Agenzia il 7.3.2007 a mezzo di spedizione con raccomandata A.R. ricevuta dall’Agenzia l’8.3.2007.

Con il secondo motivo di censura (rubricato come:”Nullità parziale della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4) – Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2″) la medesima ricorrente si duole del medesimo omesso rilievo di cui sopra, ma valorizza l’effetto di “nullità parziale della sentenza impugnata” ovvero l’alternativa violazione del menzionato art. 54 (a questi fini producendo la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata donde si desume la ricezione dell’appello da parte dell’Agenzia in data 8.3.2007.

Entrambi i motivi di impugnazione sono inammissibili, siccome sorretti da inidonei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis.

Detti quesiti, invero, non solo non contengono alcuna specifica correlazione con fattispecie di causa, limitandosi all’affermazioni di astratta domanda di genere, ma attengono anche ad astratti effetti processuali (la nullità de procedimento; la nullità parziale della sentenza impugnata), senza l’identificazione della disciplina di legge nella quale detti effetti sarebbe previsti, in correlazione con l’asserita tardiva proposizione dell’atto di appello (si veda, per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 18759 del 09/07/2008).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti: che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e:

pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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