Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13411 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7429/2008 proposto da:

C.O. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI Domenico, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BONAIUTI PAOLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/02/2007, n. 55283/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. BONAIUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in cancelleria l’8 febbraio 2007 la Corte d’appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere al sig. C.L. la somma di Euro 4.200,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio intrapreso dinanzi alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio il 2 febbraio 1993, conclusosi con sentenza del 12 aprile 2005.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la sig.ra C.O., erede del sig. C.L., frattanto deceduto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno congiuntamente resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Lo è nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non risulta essere stato parte del giudizio all’esito del quale è stato pronunciato l’impugnato decreto.

Lo è anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perchè, essendo ad esso applicabile ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto posto a corredo della proposta doglianza non ha le caratteristiche da detta norma richieste.

La giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che non risponde alla prescrizione del citato art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che non postuli l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (Cass. 28280/08); e che detto quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, essendo perciò inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. un. 26020/08). Il quesito di diritto, insomma, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che sì sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, onde la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 24339/08);

e lo stesso accade quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, il quesito si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare qual sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Sez. un. 18759/08) .

Aggiungasi che l’identificazione della regula iuris postulata dal quesito di diritto di cui al citato art. 366 bis c.p.c., deve avvenire, nella parte apposita del ricorso a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziarla, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di interpretazione complessiva del ricorso stesso e quindi anche dell’esposizione del motivo (Cass. 16002/07).

La formulazione del quesito posto a conclusione del motivo di ricorso proposto dalla sig.ra C., la quale si duole dell’inadeguata liquidazione dell’indennizzo spettante in conseguenza dell’eccessiva durata di un giudizio di cui il suo dante causa è stato parte, è volto a sapere: “Se la Corte d’Appello, quale giudice funzionalmente competente, è tenuta ad interpretare la domanda nella sua essenza ed, in caso di risposta positiva, se la Corte d’Appello è legittimata ad applicare anche per il danno non patrimoniale un criterio equitativo ex art. 2056 c.c. e 1226 c.c., che possa esser tratto da casi analoghi”.

Si tratta, con ogni evidenza, di un interrogativo retorico che non coglie il nodo della questione controversa e che non individua in alcun modo un principio di diritto diverso ed alternativo rispetto a quello posto a base del provvedimento impugnato, nel quale il giudice di merito ha stimato che la modestia della posta in gioco giustificasse il discostarsi dagli usuali parametri di liquidazione.

Nessuno – e non certo la Corte d’appello di Roma nel decreto in esame – ha mai dubitato che il giudice sia tenuto ad interpretare la domanda posta dalla parte, nè che tale interpretazione debba essere il più possibile rispettosa della “essenza” della medesima domanda.

Ugualmente incontestato è che, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, il giudice, se del caso, possa ricorrere a criteri equitativi, e che nell’individuazione di siffatti criteri si possa aver riguardo a parametri di liquidazione adoperati in casi analoghi.

L’indicato quesito appare, pertanto, del tutto inadeguato ad individuare il reale thema decidendum sul quale è richiesto l’intervento del giudice di legittimità, non bastando l’ovvia affermazione del principio di diritto enunciato dal ricorrente ad individuare il motivo per cui l’impugnato decreto sarebbe meritevole di cassazione.

Non diversamente è a dirsi per la doglianza afferente a vizi di motivazione di detto decreto, cumulativamente avanzata nel medesimo motivo di ricorso.

Sempre alla luce della pregressa giurisprudenza di questa corte, è da reputarsi infatti inammissibile, ai sensi della seconda parte del citato art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando manchi l’indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione (Sez. un. 25117/08), dovendo perciò il motivo essere accompagnato, anche per questi aspetti, da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. un. 2652/08):

ossia da un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso proposto a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 88 97/08).

Nel presente caso tale indicazione riassuntiva e sintetica manca invece del tutto.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra indicate, fa seguito la condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali di controparte, che vengono liquidate in Euro 700,00 (settecento) per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 (settecento) per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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