Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13410 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23616/2010 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI ROVIGO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE

DRUDA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

REGIONE VENETO DIREZIONE RAGIONERIA TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DRUDA che ha chiesto

raccoglimento,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Ater della Provincia di Rovigo ha presentato istanza di rimborso dell’Irap versata per le annualità 2002, 2003 e 2004, sostenendo di averla corrisposta senza doverlo. In particolare, secondo l’Ater, la base imponibile dell’Irap sarebbe stata calcolata illegittimamente, comprendendovi anche i contributi erogati all’azienda per sostenere l’attività di edilizia residenziale pubblica, e dunque contributi correlati allo scopo statutario.

Secondo l’azienda invero quei contributi non dovevano concorrere all’imponibile dell’imposta in questione, proprio per tale suddetta correlazione.

Sull’istanza di rimborso si è invece formato il silenzio rifiuto, che l’Ater ha impugnato ottenendo rigetto del ricorso sia in primo in secondo grado.

Ricorre ora per cassazione l’azienda denunciando un’erronea interpretazione della normativa di riferimento.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ricostruisce la normativa in terna di contributi erogati a norma di legge, descrive la loro assoggettabilità ad Irap, e conclude nel senso che tutti i contributi erogati in base a disposizioni normative, anche se non concorrono a fornire la base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, concorrono tuttavia a determinare quella ai fini Irap, salvo che il contributo, per legge, non sia correlato ad un costo non deducibile.

1.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione, per erronea interpretazione, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e successive modificazioni.

L’Ater ricorda di esser un’azienda che opera anche in ragione dei contributi della Regione di appartenenza, nella fattispecie, la Regione Veneto. L’ente pubblico eroga finanziamenti che sono destinati al raggiungimento dei tini istituzionali dell’Azienda, la quale di conseguenza non può usare le erogazioni per attività diverse.

In sostanza, i contributi ricevuti dalla Regione non possono che essere spesi per l’acquisto o la manutenzione o la costruzione di immobili destinati alla edilizia residenziale pubblica, ossia non possono che essere usati per il perseguimento delle finalità istituzionali o statutarie dell’Azienda.

Ciò detto, secondo la ricorrente, la legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, come successivamente modificato) prevede l’esonero dall’Irap di quei contributi correlati ad un costo che l’Azienda ha sopportato nella sua attività, costo che non necessariamente deve essere “non deducibile”. In sostanza, l’esenzione dall’Irap opera solo che il contributo erogato sia finalizzato a coprire un costo sopportato dall’Azienda per raggiungere gli scopi statutari, e non necessariamente deve trattarsi di un costo che non sia deducibile.

In aggiunta ai contributi correlati a costi non deducibili, sono, secondo l’Ater esclusi dall’imponile quelli che comunque siano considerati tali (ossia non concorrenti alla base imponibile) da leggi istitutive dei contributi o da altre leggi speciali.

E da tal punto di vista, l’Azienda ricorda come la sua legge istitutiva (n. 457 del 1978) prevede espressamente che i contributi che l’Ater riceve devono obbligatoriamente essere utilizzati per coprire i costi delle opere da realizzare, tanto è vero che il contributo viene erogato in ragione dell’andamento dei lavori.

In più l’Ater ricorda di avere depositato nei giudizi di merito una perizia contabile volta a dimostrare l’effettiva destinazione dei contributi percepiti alla copertura dei costi necessari al perseguimento dello scopo statutario ed istituzionale.

Il motivo è infondato E’ orientamento di questa Corte che: “in tema di IRAP, i contributi erogati, prima dallo Stato e poi dalle Regioni, agli enti o aziende di trasporto pubblico locale per ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi, concorrono al calcolo della base imponibile. anche se corrisposti in epoca anteriore al 31 dicembre 2002, a meno che l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia contemplata dalle relative leggi istitutive, con la previsione espressa della specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione, non essendo sufficiente a tal fine l’affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili.” (Cass. n. 4057 del 2015; Cass. ord. n. 4539 del 2015).

L’orientamento è, a contrario, confermato dalla decisione che ha ammesso la deducibilità della quota del venti percento dei contributi del Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) erogati alle Fondazioni liriche-sinfoniche in quanto correlata, “ex lege”, ai costi sostenuti per il personale dipendente (Cass. n. 11147 del 2014). In questo caso infatti la legge istitutiva prevedeva una espressa correlazione del beneficio erogato al costo non deducibile.

Il punto dunque è proprio questo. La legge, al contrario di quanto assunto dalla ricorrente, prevede, giusta la regola giurisprudenziale sopra richiamata, che il contributo debba essere espressamente finalizzato a coprire uno specifico costo non deducibile. La tesi della ricorrente secondo cui l’espressa menzione di tale correlazione non è necessaria, cosi come non è necessario che il contributo sia destinato ad un costo non deducibile, potendo invece la destinazione del contributo ricavarsi dalla natura del finanziamento o dagli scopi dell’ente, è una tesi che propone una interpretazione estensiva della norma, riferibile a casi di correlazione non espressa, ma comunque insita nella legge, e non necessariamente rivolta a coprire costi non deducibili.

Ma, come è stato sottolineato da questa Corte, una interpretazione estensiva in questa materia trasformerebbe l’erogazione in un aiuto di Stato in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato CE, stante l’evidente vantaggio economico che l’ampliamento surrettizio dell’agevolazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza (Cass. n. 16721 del 2010).

Nella fattispecie, la correlazione tra il contributo ricevuto dall’Ater e i costi non deducibili è ricavata dalla astratta funzione del contributo medesimo, che, per quanto previsto dalla legge regionale, sarebbe utilizzabile solo per l’attività istituzionale. Non v’è dunque una espressa destinazione di quei contributi alla copertura di costi non deducibili, ma solo una generica destinazione ai costi generali dell’azienda: della L.R. n. 10 del 1995, art. 5, lett. a), infatti prevede genericamente che l’Ater provvede al perseguimento dei suoi scopi utilizzando i fondi provenienti da altri enti pubblici, ma non istituisce una correlazione tra un contributo ed uno specifico costo.

Conseguentemente, si deve ritenere che, anche per i contributi erogati dalla Regione all’Ater, non basta che il beneficio sia previsto dalla legge come destinato a sostenere l’Azienda nella sua attività istituzionale, ma è necessario che la legge preveda una correlazione espressa di quel contributo con un costo non deducibile.

Solo in questo caso, il contributo non concorre alla base imponile ai tini dell’Irap. Conseguentemente l’argomento tratto dall’art. 90 T.U.I.R., è irrilevante. Non rileva che i beni per i quali il contributi sono utilizzati siano beni patrimonio, come tali non deducibili (rectius, la cui spesa non è deducibile), in quanto manca, a monte, il requisito della correlazione, nei termini suindicati, del contributo con il costo sopportato.

Il ricorso va dunque respinto, ma le spese, in ragione della incertezza esistente al momento della proposizione del ricorso, possono compensarsi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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