Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13410 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13410 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 30/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 12892-2009 proposto da:
PASSATORDI
ANTONIO

GIOVANNI

PSSGNN52A01D766Z,

BLSNTN34P28G793H,

BALESTRINO

BLSTNC76A160793Z,

PA’–“Tn -RDT

PSSPQL40E111410Z,

PASSATORDI

BALESTRINO
FRANCESCO
PASQUALE
ANTONIO

PSSNTN42D11D766D, elettivamente domiciliati in ROMA,
2015
1240

VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PASQUALE CIOLA;
– ricorrenti

é

//’

contro

PINTO

FRANCESCO

PNTFNC50A26A883S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.APPIANO 8, presso lo studio
dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCO LIGI;

nonchè contro

PINTO MARIO, PINTO RITA, FRANCAVILLA GIUSEPPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2008 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DT di TARANTO, depositata il 08/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Castellana Orazio difensore del
controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– controricorrente –

Svolgimento del processo
Con sentenza 7-24- aprile 2003 il Tribunale di Taranto,
dichiarata aperta il 24.1.1983 la successione ereditaria

determinava nella misura di 4/18 la quota spettante agli
eredi di Giovanni Passatordi ( Passatordi Antonio(nato il
6.8.1914), Pasquale, Nerina Teresa, Giovanni e Passatordi Antonio(nato 1’11.4.1942); nella misura di 7/18 la
quota spettante rispettivamente a Ida Mele e agli eredi
di Maria Cristina Mele(Nicola, Rita, Mario e Francesco
Pinto); approvava il progetto di divisione proposto dal

C.T.U. nella relazione depositata il 26.11.2002; attribuiva la quota in natura di 4/18 agli eredi Passatordi e disponeva proseguirsi il giudizio per l’estrazione a sorte
dei lotti pari ai 7/18 dell’asse ereditario, fra gli eredi di
Maria Cristina e Ida Mele.
Avverso tale decisione proponevano appello Pasquale e
Giovanni Passatordi, eredi di Giovanni Passatordi e Antonio e Francesco Balestrino, eredi di Nerina Passator1L
chiedendo la riforma della sentenza,previa determinazione delle quote stimate dal C.T.U.
Resisteva all’appello Francesco Pinto, per sé e quale
procuratore generale di Nicola Pinto. A seguito del decesso di Ida Mele la causa veniva riassunta nei confronti della di lei figlia, Giuseppina Francavilla e, con

1

di Elena Mele e sciolta la comunione sull’asse relitto,

sentenza depositata in data 8.10. 2008, la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto, con atto

del 31.5.2004,

da

Francesco Balestrino, eredi di Nerina Passator,in contraddittorio con Francesco Pinto, per sé e quale procuratore generale di Nicola Pinto nonché con Giuseppina
Francavilla, Mario e Rita Pinto; dichiarava interamente
compensate fra le parti costituite le spese del grado.
La Corte di merito rilevava che non era stata data esecuzione all’ordinanza collegiale del 17-19 gennaio 2007
con cui era stato ordinato alla parte più diligente di integrare il contraddittorio nei confronti di Passatori Antonio( nato il 6.8.1914), erede di Giovanni Passatordi e
litisconsorte necessario.
Per la Cassazione di tale sentenza propongono ricorso
Passatordi Pasquale, Passatordi Antonio, Balestrino Antonio, Balestrino Francesco, Passatordi Giovanni formulando due motivi corredati dai quesiti di diritto.9Resiste con controricorso e successiva memoria Pinto
Francesco “per i diritti ereditari già. propri e per quelli
acquisiti quale erede universale del coerede germano
sig. Nicola Pinto”,eccependo la tardività del ricorso perché proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e 326
c.p.c.

Motivi della decisione

2

Antonio, Pasquale e Giovanni Passatori e da Antonio e

I ricorrenti principali deducono:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331 co. 1
e 2 c.p.c. per difetto di inscindibilità della causa; Pas-

del fratello Giovanni, ma legatario come risultava dal testamento pubblico 1.7.1987 di quest’ultimo sicché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo stata
adottata sull’erroneo presupposto della qualità di erede
di Passatordi Antonio, non richiedeva la integrazione
del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dello
stesso;
2)confusione di posizioni fra gli appellanti e l’appellato
pretermesso in quanto ove Passatordi Antonio fosse da
considerare litisconsorte processuale per effetto della
citazione in giudizio, tale posizione litisconsortile meramente processuale doveva ritenersi superata dall’atto
di transazione 16.1.1992 con cui erano state soddisfatte
le ragioni del Passatordi stesso, quale legatario.
Il ricorso è inammissibile.
Il controricorrente ha eccepito varie ragioni di inammissibilità del ricorso: tardività del ricorso, inidoneità
della notifica di una sola copia del ricorso per cassazione
ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, sia
nei confronti di Francesco Pinto che nei confronti di
Nicola Pinto, nel frattempo deceduto; omessa notifica del

3

satordi Antonio, nato il 6.8.1914 non era stato mai erede

ricorso a tutti gli eredi di Pinto Nicola e non solo ad
uno di essi presso il domiciliatario del defunto; estinzione della procura alle liti a seguito della morte del rap-

ricorso per cassazione, Nicola Pinto, parte del giudizio
rappresentata dal suo procuratore generale Francesco
Pinto, era già deceduto.
Orbene, ritiene la Corte esaminare la più evidente delle
ragioni in ordine alla inammissibilità del ricorso, con
riguardo alla invalidità della relativa notificazione effettuata presso il procuratore domiciliatario di una parte
già defunta al momento della notificazione del ricorso
introduttivo.
Come affermato dalla Giurisprudenza di questa Corte è
inficiato da nullità l’atto di impugnazione proposto nei
confronti della parte deceduta(indipendentemente dal
momento in cui sia avvenuta la morte), anziché nei confronti di tutti i suoi eredi e notificato al difensore
domiciliatario della parte stessa, posto che la morte del
rappresentato estingue la procura in base al principio generale di cui all’art. 1722 c.c.( Cass. S.U. n. 10706/2006;
n. 21081/2012).
Nella specie, quand’anche il ricorso

dovesse ritenersi

indirizzato a Pinto Francesco, anche in qualità di erede
del defunto Pinto Nicola, esso sarebbe inammissibile

4

presentato, posto che, al momento della notificazione del

stante, comunque, l’invalidità della notifica all’erede
presso il difensore, costituito in giudizio quale legale
rappresentante della parte in proprio e non nella qualità

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E 2.700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 29.4.2015

di erede.

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