Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13410 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13410 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 16877-2010 proposto da:
CARENZO MARIA LUISA CRNMLS61M55H707N, nella sua
qualità di coniuge nonché erede legittima del Signor
RANCO ROBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 ik4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e
2013
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difende unitamente all’avvocato DOTTA MARCO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 29/05/2013

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 553/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 16/06/2009 r.g.n. 881/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità in via principale, in subordine il
rigetto.

– controri corrente –

Svolgimento del processo
Con con ricorso al Tribunale di Torino, Ranco Roberto conveniva in
giudizio la s.p.a. Poste Italiane, esponendo di avere lavorato alle
dipendenze della convenuta dal 12.2.1982 al 15.12.04, da ultimo
inquadrato in categoria A2 del c.c.n.l. Poste del 2003 con mansioni

licenziato senza preavviso con lettera del 15.12.04, a seguito di
rituale contestazione disciplinare, nella quale l’azienda gli aveva
addebitato la “cattiva gestione operativa dell’unità a Lei affidata,
che ha determinato il verificarsi di disservizi ed irregolarità, per
negligenza e scarsa capacità organizzativa”,

aggravata da

“segnalazione di dati non veritieri sull’entità delle giacenze, ed
utilizzo di vettore privato per lo smaltimento delle giacenze…,
improprio awiamento al macero di corrispondenza…, accumulo
presso di sé, progressivo e continuato nel tempo, di invii non
recapitati senza adottare alcuna soluzione organizzali va idonea”;
contestava la sussistenza della giusta causa, dovendo i suoi
comportamenti essere valutati alla luce della situazione di grave
difficoltà gestionale dell’ufficio e chiedeva pertanto dichiararsi
l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge.
Costituendosi in giudizio, la s.p.a. Poste Italiane contestava il
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, con sentenza del 10 maggio 2007, il Tribunale
adito accoglieva solo in parte la domanda, convertendo il
licenziamento impugnato in licenziamento per giustificato motivo
soggettivo, e conseguentemente condannava la società convenuta a
pagare al sig. Ranco l’indennità sostitutiva del preavviso,
compensando le spese del grado.
Avverso detta sentenza interponeva appello la Carenzo, nella sua
qualità di erede legittima del sig. Ranco, nelle more deceduto,
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di Direttore dell’Ufficio di Recapito di Biella; di essere stato

chiedendone la riforma. Resisteva la società Poste, proponendo
appello incidentale con cui chiedeva la conferma della giusta causa
di licenziamento.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 16 giugno
2009, respingeva il gravame principale e, in accoglimento

causa intimato al Ranco.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Carenzo,
affidato a due motivi.
Resiste la società Poste Italiane con controricorso, poi illustrato con
memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2104 c.c. Carenza di motivazione.
Contraddittorietà della sentenza impugnata”.
Propone a tal fine una diversa e complessa ricostruzione dei fatti e
valutazione delle prove; lamenta che la Corte territoriale si basò
essenzialmente sulle risultanze del procedimento penale, conclusosi
con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto,
nonché su di una erronea valutazione delle circostanze di causa.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione, falsa ed errata
applicazione del disposto di cui all’art. 2119 c.c. Illegittimità della
sentenza sotto altro profilo”.
Lamenta che il giudice del gravame non valutò correttamente il
comportamento del lavoratore, specie sotto il profilo soggettivo,
“giacché il Ranco non ha contravvenuto a nessuno degli statuiti
normativi posti a tutela del rapporto di lavoro, né sotto il profilo
della colpa, né sotto il profilo del dolo” (pag. 28 ricorso).
3. Il ricorso, oltre a risultare inammissibile per proporre in sede di
legittimità un riesame delle circostanze di fatto ed una diversa
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dell’incidentale, dichiarava la legittimità del licenziamento per giusta

valutazione delle emergenze di causa (Cass. 6 marzo 2006 n.
4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n.
19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007
n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394), è parimenti inammissibile
per non contenere affatto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis

Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n. 5624, Cass. 7 marzo 2012 n. 3530;
Cass. sez.un. 24 gennaio 2013 n. 1707).
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la
socccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari
ad €.50,00 per esborsi ed €. 3.500,00 per compensi, oltre accessori
di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2013
L’estensore

Il Presidente

c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. da ultimo

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