Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13410 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32413-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI n. 19, presso lo studio dell’avvocato RENATO PIERO BIASCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIERI ENRICO FABIANI;

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 479/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

La CTR della Toscana, con sentenza nr479/2019, rigettava l’appello dell’Agenzia dell’Entrate proposto nei confronti di L.P. avverso la pronuncia con cui era stata accolta l’impugnativa relativa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo dei beni mobili registrati D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, comma 2, riguardante due cartelle di pagamento.

Rilevava che la prescrizione decennale derivante da cosa passata in giudicato prevista all’art. 2953 c.c., non si applica ai crediti erariali.

Osservava che la mancata impugnazione della cartella, pur sancendo l’irretrattabilità del credito, non assumeva la consistenza giuridica del giudicato. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2946,2948 nr 4 e 2953 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica in particolare, la decisione nella parte in cui ha ritenuto prescritte le pretese creditorie erariali sulla base del quale è stato adottato il provvedimento di fermo amministrativo.

Si contesta infatti l’applicazione ai crediti di natura fiscale, così come si evince dal ricorso introduttivo, del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, in luogo di quello decennale.

L’intimata si è costituita.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la sentenza ha riguardato crediti tributari tra loro diversi portati da due distinte cartelle.

La CTR ha fatto una erronea applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In altre parole, data la definitività della cartella, il credito tributario mantiene inalterato il regime di prescrizione che gli è proprio, il che rileva per i crediti che abbiano ab origine un termine di prescrizione più breve di quello decennale. Ciò non significa che tutti i crediti tributari (abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07Cass. n. 16713/16; Cass. 12740/2020), “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4 “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”.

I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonchè per imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 19969/2019; Cass. n. 12740/2020). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. n. 5577/2019).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra richiamati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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