Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1341 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12104/2019 proposto da:
T.E., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Caleffi, del
Foro di Varese;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA VARESE, QUESTURA BARESE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositata il
28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1.- In data 15 febbraio 2018 il prefetto di Varese ha decretato l’espulsione di T.E. disponendone l’accompagnamento alla frontiera. Il T. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, opposizione che il giudice di pace ha respinto evidenziando che il decreto di espulsione deriva dal diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per intervenuta condanna ostativa (rapina aggravata).
2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato. Non si è costituita la Prefettura intimata.
Diritto
RITENUTO
Che:
3.- Il ricorso è inammissibile perchè non è articolato sulla base dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ma nei termini di una opposizione di merito, peraltro senza specificare se le ragioni in esso dedotte sono state già prospettate innanzi al giudice di pace.
Questa Corte ha già affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6519/2019).
Nella fattispecie il ricorrente invece di esporre censure alla decisione del primo giudice, espone nuovamente la propria vicenda della quale sollecita un completo riesame. Si deduce infatti in ricorso che il richiedente non meritava l’espulsione e il diniego del permesso di soggiorno in quanto condannato solo per una rapina della quale egli si è sempre proclamato innocente; che ha tenuto una buona condotta durante la carcerazione; prima del suo arresto ha vissuto in un alloggio con regolare contratto di locazione; che i suoi familiari sono regolari e hanno un’occupazione; che di contro egli non ha più legami familiari in (OMISSIS); che avverso il diniego al rilascio del permesso di soggiorno ha promosso tempestivo ricorso al TAR, che non si sarebbe ancora pronunciato, mentre di contro il giudice di pace rileva che il TAR della Lombardia ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del diniego del permesso di soggiorno. Afferma quindi che essendo ancora pendente il giudizio amministrativo avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, vi è pregiudizialità con il presente procedimento.
Anche a voler individuare – con una interpretazione largamente favorevole al ricorrente – in detta ultima affermazione una censura per violazione di norme di diritto, mancante tuttavia della indicazione della norma violata, si tratta di un rilievo manifestamente infondato posto che non sussiste la invocata pregiudizialità idonea a giustificare la sospensione (Cass. n. 22217/06; n. 12976/16; Cass. n. 15676/18; Cass. 13/07/2015, n. 14610; Cass. 7619/2020).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata amministrazione. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021