Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1341 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15938/2018 proposto da:
K.E.H., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte
Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Barbara
Garascia in forza di procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Procura Generale Corte Appello
Palermo;
– intimato –
Ministero dell’interno, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12;
– costituitosi in giudizio –
avverso la sentenza n. 576/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 luglio 2017, pubblicata il 20 marzo 2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 5 maggio 2016, appellata dal Ministero dell’Interno, ha rigettato l’opposizione proposta da K.E.H. contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria.
A motivo della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che non ricorressero i presupposti della protezione sussidiaria invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè, come dimostrato dalle numerose e qualificate fonti compulsate, nella regione senegalese di Casamance – dalla quale il richiedente proveniva – era ormai sopito il conflitto armato tra le forze regolari del Paese e i ribelli, che, in passato, aveva portato ad una situazione di violenza generalizzata. Quanto, poi, alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte medesima ha osservato come il richiedente non si trovasse nella condizione per beneficiarne, non avendo neppure dedotto una condizione di vulnerabilità.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, che denunciano:
– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15 posto che la norma di cui all’art. 15, comma 2 menzionato decreto ancora il venir meno della protezione sussidiaria al mutamento non temporaneo e significativo delle situazioni che ne avevano determinato il riconoscimento, di modo che la tregua del conflitto armato tra le forze regolari del (OMISSIS) e i ribelli della regione del (OMISSIS) non poteva essere equiparata alla condizione di significativa e duratura cessazione degli scontri evocata dalla disposizione;
– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla condizione di vulnerabilità in cui si sarebbe venuto a trovare il richiedente ove rimpatriato nel Paese di origine, vuoi per la grave situazione di instabilità economico sociale colà esistente, vuoi per l’isolamento nel quale si sarebbe venuto a trovare perchè emigrato da molti anni.
3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto in data 6 luglio 2018.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Non è ravvisabile la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15, comma 2, denunciata con il primo motivo.
La Corte territoriale, con motivazione documentata, perchè suffragata dal richiamo ad informazioni recenti desunte da fonti di comprovata affidabilità (Coi. Easo. Europa; Rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato Americano; Rapporto Amnesty International; Ministero dell’Interno; Ambasciata italiana a Dakar) ha ritenuto che nella regione (OMISSIS) perdurasse ormai da un quadriennio il cessate il fuoco tra le forze di sicurezza e i separatisti armati e che gli episodi di scontro tra le dette forze antagoniste fossero assolutamente saltuari, di modo che si dovesse escludere l’esistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di quella situazione di violenza generalizzata tale da costituire una minaccia grave per la vita delle persone per il solo fatto di esservi presenti.
Alla stregua dei riportati passaggi argomentativi, la decisione rassegnata non appare in contrasto con il tenore della norma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, comma 2, posto che il mutamento della situazione della regione di (OMISSIS), per come descritto, appare non temporaneo, perchè la tregua tra le forze antagoniste dura da almeno quattro anni, e significativo, essendo gli scontri del tutto sporadici: da qui l’impossibilità di ravvisare un rischio effettivo di danno grave alla persona ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
2. Il secondo motivo è inammissibile, posto che le situazioni allegate a fondamento dell’invocata misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sono del tutto astratte. Per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali (Sez. 6, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto a titolo di spese posto che la parte costituita non ha svolto difese in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater non essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020