Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1341 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25389 – 2009 proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALOISIA BONSIGNORE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONSIGNORE

TOMMASO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 – A/4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LA ROCCA GAETANO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1518/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

10.7.09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Aloisia Bonsignore (per delega

avv. Tommaso Bonsignore) che insiste per l’accoglimento del ricorso e

si oppone all’istanza di trattazione congiunta;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gabriele Pafundi (per delega

avv. Gaetano La Rocca) il quale rammenta che è stata depositata

istanza di rinvio per la trattazione con altri ricorsi.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta; in subordine chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 13 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- L’avv. L.G. ha notificato a T.G. decreto ingiuntivo del Tribunale di Sciacca, recante condanna al pagamento di L. 24.633.329 quale corrispettivo di prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori.

L’ingiunta ha proposto opposizione, contestando l’entità della somma richiesta e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’architetto nella direzione dei lavori.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1518/2009, notificata il 20 ottobre 2009, ha ridotto ad Euro 1.518,13 la somma spettante all’architetto, che il Tribunale aveva liquidato in Euro 9.805,62, avendo detratto da tale somma l’acconto versato e l’importo delle spese affrontate dalla T. a causa di errori e negligenze dell’architetto nell’esecuzione dei lavori.

Con atto notificato il 16 novembre 2009 il L. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la T. con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che essa è avvenuta presso il procuratore domiciliatario costituito per il giudizio di appello, sebbene questi sia deceduto il (OMISSIS), oltre un anno prima della data della notificazione, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla parte personalmente.

L’eccezione è fondata.

La morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l’atto di impugnazione sia notificato presso la parte personalmente, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 3 (Cass. civ. Sez. 3, 22 aprile 2010 n. 9543).

In mancanza, la notificazione è da ritenere affetta da nullità insanabile, salvo che ricorrano casi peculiari, quale quello deciso dalla sentenza ora citata (avvenuta nomina di altro procuratore, domiciliato presso il medesimo ufficio del procuratore deceduto, nel qual caso la notificazione è ritenuta non inesistente, ma nulla e sanabile con la costituzione in giudizio: cfr. Cass. civ. n. 9543/2010 cit.).

Nella specie non risulta ricorrere alcuna fattispecie del genere.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., risultando assorbite le doglianze di cui ai due motivi”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La resistente ha presentato istanza di riunione del ricorso ad altro pendente davanti a questa Corte di cassazione, proposto dal L. contro la sorella di essa resistente, affermando che esso si riferisce alle medesime vicende.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, preliminarmente rigetta l’istanza di riunione, trattandosi di ricorsi contro provvedimenti giudiziari diversi, proposti dal L. contro parti diverse.

2.- Nel merito, rileva che la sentenza n. 9543 del 2010, citata nella relazione, si riferisce specificamente al caso di morte della persona presso la quale la parte abbia eletto domicilio “sia essa, o no il procuratore costituito per la parte” (così testualmente nella motivazione della sentenza), come è riferito nella relazione; con la conseguenza che, in linea di principio, l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata alla parte personalmente, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3.

Osserva tuttavia che il suddetto principio trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio sopravviva al professionista deceduto (Cass. Civ. 6 luglio 2010 n. 15846).

Vero è che la giurisprudenza ha anche specificato che, allorquando nella dichiarazione di elezione del domicilio lo studio sia indicato come quello proprio di una individuata persona (come nel caso di specie), professionista o meno, la dichiarazione diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in se, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo (Cass. Civ. Sez. 3, 4 marzo 2002 n. 3102).

Anche in tal caso, tuttavia, ove l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente (Cass. Civ. n. 3102/2002 cit.), e resta sanata dalla costituzione del destinatario.

Nella specie l’intimata si è ritualmente costituita con il difensore già nominato per il giudizio di appello, nonostante l’irregolarità della notificazione, mostrando così che è rimasto un collegamento fra il destinatario della notificazione e l’organizzazione di studio del domiciliatario, tale da impedire che la notificazione possa essere ritenuta del tutto inesistente.

4.- A modifica delle conclusioni del relatore si può pertanto passare all’esame del merito del ricorso.

5.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 306 c.p.c., e art. 75 c.p.p., per aver la Corte di appello omesso di disporre l’estinzione del processo, a seguito del fatto che la T. si è costituita come parte civile nel processo penale a carico del L..

Con il secondo motivo lamenta che la Corte di appello non abbia rigettato le domande ed eccezioni della T., dopo che esso L. è stato assolto da ogni imputazione in sede penale con le formule “perchè il fatto non sussiste”, o “perchè il fatto non costituisce reato”: formule da ritenere vincolanti anche in ordine alla responsabilità civile.

6.- I motivi sono entrambi inammissibili perchè non decisivi ed irrilevanti in ordine ai motivi della decisione.

La Corte di appello ha dichiarato di non poter prendere in esame l’eccezione di estinzione del processo, poichè l’eccezione – proposta dal L. in primo grado – è stata respinta dal Tribunale ed il relativo capo della sentenza non è stato impugnato in appello, sicchè sulla questione si è formato il giudicato.

Contro questo capo della sentenza di appello non viene proposta alcuna censura; nè il ricorrente ha indicato nel ricorso tramite quali atti avrebbe proposto in appello la relativa domanda, al fine di dimostrare l’erroneità di quanto ha affermato la Corte di appello.

In secondo luogo e soprattutto, lo stesso ricorrente dichiara che la costituzione di parte civile della T. aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti illeciti (falso e truffa) da essa addebitati all’architetto; aveva cioè ad oggetto solo i fatti dedotti con la domanda riconvenzionale proposta in sede civile. La sentenza impugnata ha invece parzialmente accolto le domande principali della T. di accertamento dell’inadempimento del L., di riduzione dell’importo da lui chiesto in pagamento delle competenze professionali e di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Trattasi di fatti diversi da quelli di cui si dibatteva nel processo penale ed in relazione ai quali il L. è stato assolto; e comunque il ricorrente non ha dimostrato che le suddette domande ed eccezioni coincidevano in tutto e per tutto con le domande proposte dalla T. in sede penale.

La motivazione della sentenza impugnata dimostra il contrario, in quanto ha ridotto l’importo dovuto al L. in considerazione dei maggiori costi che la committente ha dovuto affrontare a causa di inadempimenti e negligenze del professionista diversi dagli illeciti di falso e truffa, dai quali è stato prosciolto in sede penale.

5. – Il ricorso deve essere rigettato.

6. – Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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