Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1341 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del l.r. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. De Angelis Lucio, elett.dom. in Roma, presso lo

studio dello stesso in via Val Gardena n. 3, come da procura

speciale notaio L.G. L. in Roma 7.3.2012 allegata all’atto;

– ricorrente –

contro

D.B.V.M. e S.C., rappr. e dif. dall’avv.

D’Alessandro Antonia, dea. dom. presso lo studio dell’avv. Bianca

Maria Caruso, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436, come da

procura speciale (sostitutiva di altra già a margine dell’atto) a

notaio M. C. di Bari 27.11.2014;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Bari 28.11.2011 n. 1055/11 R.G.

n. 1565/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

uditi gli avvocati L. De Angelis per il ricorrente e l’avvocato B. M.

Caruso per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Cardino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo,

il rigetto per il resto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Banca nazionale del lavoro s.p.a. (BNL) impugna la sentenza App. Bari 28.11.2011 n. 1055/11 con cui venne accolto l’appello principale di D.B.V.M. e S.C. proposto avverso la sentenza Trib. Bari n. 395 del 3.6.2004 e così rigettando la domanda già svolta con ricorso monitorio dalla banca, di cui rigettò anche l’appello incidentale.

Rilevò la corte che gli appellanti D.B. e S. si erano opposti al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del citato tribunale il 23.7.1993, intimante il pagamento verso la banca istante, e a carico dei due (oltre che della società D.B.V. s.r.l., di cui gli appellanti erano fidejussori) fino a 600 milioni Lire, del debito complessivamente pari a Lire 328.167.952 oltre interessi (al 15,02% su 294.739.014 Lire dal 28.6.1993 al saldo e su Lire 33.428.938 dalle scadenze dei titoli), Lire 143.300.083 oltre interessi (al 10% dal 28.6.1993), oltre alle spese della procedura monitoria, dovuti come saldo debitorio del conto corrente n. 27502 e di titoli di credito insoluti, esterni al conto. Accolta solo in parte l’opposizione dal primo giudice, quanto al saldo debitorio del conto corrente, ritennero i secondi giudici in primo luogo legittima la rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed in pari tempo insufficiente la prova del credito bancario, fondato su una certificazione notarile di conformità dell’estratto di conto alle scritture contabili della banca che tuttavia non copriva l’intero periodo del rapporto. Osservò poi la corte che, nonostante l’applicazione del pregresso art. 345 c.p.c., in tema di preclusioni in appello, la produzione della documentazione bancaria risultava nondimeno e comunque tardiva, rispetto all’espletamento della C.T.U., nel corso della quale vi era stata richiesta perentoria, mal assolta anche sotto il profilo contenutistico, trattandosi di scritture interne, non certificate rispetto agli originali nè con riguardo all’invio al correntista.

Quanto al credito cambiario, la corte rilevò la mancata produzione se non in copia dei titoli, del cui transito o mancato transito nemmeno risultava prova, all’esito dei protesti, sul conto sovvenzioni e sul conto ordinario, allo scopo emergendo la non concludenza della prova di fonte unilaterale.

Il rigetto della domanda di credito implicava il rigetto dell’appello incidentale, fondato sulla contestata sola regolazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, che aveva revocato in parte qua il decreto ingiuntivo, ma condannato gli opponenti al pagamento di somme per Euro 152.219,99 e rispettivamente 17.784,57 oltre agli accessori, diversamente calcolati rispetto al decreto predetto.

Il ricorso principale è affidato a sei motivi, ad esso resistono con controricorso D.B.V. e S.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 324 e 329 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, avendo la corte d’appello trascurato che sulla sentenza di primo grado si era formato giudicato interno a seguito della rinunzia all’appello di S., accettata dalla banca.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 11, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161, comma 6, artt. 112 e 342 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, in tema di pattuizione scritta degli interessi ultralegali e proponibilità della censura circa il limite rinvenuto dal primo giudice, posto che la sentenza non ha esplicitamente statuito tale nullità ed invero la clausola era legittima, perchè pattuita per iscritto al tasso corrente secondo le condizioni d’uso, cui era possibile fare rinvio all’epoca e con determinabilità ex post, dovendosi al limite applicare il prime rate al rapporto.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la corte accettato un inammissibile ampliamento delle conclusioni formulate dagli appellanti con l’iniziale opposizione al decreto ingiuntivo.

Con il quarto motivo il ricorrente va valere la violazione dell’art. 345 c.p.c., oltre agli artt. 196, 210 e 152 c.p.c., avendo erroneamente la corte ritenuta tardiva la produzione bancaria, anche afferente alla fase iniziale del rapporto di conto corrente, versata in appello prima delle conclusioni.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 2712, 2714 e 2719 c.c., e poi artt. 1832 e 1857 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 e vizio di motivazione, mal applicati ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, posto che la sentenza ha trascurato la portata probatoria della produzione in giudizio degli estratti conto ancorchè non oggetto di precedente invio o non conosciuti dalle controparti, essendo poi mancata una specifica contestazione.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 2714 e 2719 c.c., nonchè art. 2796 c.c., oltre al vizio di motivazione, posto che la sentenza ha trascurato che gli ingiunti non avevano contestato la conformità delle fotocopie agli originali (non prodotti) dei titoli di credito, i cui importi andavano perciò riconosciuti.

1. Il primo motivo è inammissibile, per carenza del requisito di specificità della censura ove la banca, nell’invocare l’erroneità della decisione del giudice d’appello, ha omesso di indicare come la dedotta rinunzia all’appello da parte di S. fosse stata introdotta, con quale atto e con quale tempestività, avanti alla corte barese, tanto più che nessuna ripresa della rinunzia, nemmeno per sintesi, appare riprodotta nel ricorso, così essendo preclusa a questa Corte una ordinata disamina dell’omesso riscontro di tale supposta causa di estinzione. Appare pertanto non soddisfatto il requisito del ricorso per cui sussiste l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 23575/2015). Va peraltro ripetuto che “la questione della mancata dichiarazione di estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di questione che, pur essendo rilevabile d’ufficio, esige indagini ed apprezzamenti di fatto – sull’esistenza dell’atto di rinunzia, sul suo concreto contenuto, sull’osservanza della forma e sulla sua accettazione – inammissibili nel giudizio di Cassazione” (Cass. 4357/1985, Cass. s.u. 242/1964). Non si può pertanto affettuare che, quanto alla cessazione della materia del contendere, “il fatto determinativo di essa risulti – indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio – acquisito in causa.” (Cass. 5286/1993).

2. Il secondo motivo è infondato. Osserva il Collegio che se è vero che la sentenza impugnata ha reso una decisione espressa solo sull’anatocismo, rilevando d’ufficio la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e non sulla misura ultralegale di questi ultimi, è altrettanto constatabile che in motivazione si esplicita che il cennato vizio del contratto (che era comprensivo del rinvio alla determinazione degli interessi “uso piazza”) comporta comunque l’esigenza di rideterminare il credito della banca sulla base di prove non fornite. Ne discende che ben può ritenersi implicitamente esclusa, e fondatamente, l’inidoneità del riferimento alla piazza quale criterio di determinazione degli interessi ultralegali, in conformità a pacifico indirizzo interpretativo di questa Corte: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cass. 22179/2015, 12276/2010).

3. Il terzo motivo è infondato. Osta al suo accoglimento l’avere il giudice d’appello rispettato il principio, qui ribadito, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d’interesse o che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un’azione diretta a far valere l’invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d’ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall’attore.” (Cass. 24483/2013, 17150/2016).

4. Il quarto e il quinto motivo, manifestamente connessi, sono da trattare congiuntamente. Osserva il Collegio che essi si correlano ad una complessa ratio decidendi, in cui per un verso la corte d’appello ha escluso la completezza della documentazione versata in giudizio dalla banca, perchè non estesa all’interezza del rapporto, per altro verso ha ritenuto tardiva la produzione comunque pervenuta, in realtà errando – sul punto – per uno scorretto rinvio ad una disciplina di preclusione temporale razione temporis inesistente nell’allora testo dell’art. 345 c.p.c.. Ben sarebbe stato allora possibile ammettere alla disamina istruttoria anche quei documenti, non valendo le richieste di acquisizione rivolte alle parti dal C.T.U. in appello a costituire limiti d’ingresso ad atti di parte in ogni caso depositati, come avvenuto, anteriormente alla presa delle conclusioni, nè potendo considerarsi perentori i termini di produzione documentale imposti dal giudice. Opera in tema il principio, applicabile alla fattispecie, per cui “la norma di cui all’art. 345 c.p.c., – secondo la quale anche in grado di appello è consentito il deposito di nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione del giudice – va interpretata nel senso che tali documenti, se non prodotti al momento della costituzione in giudizio, con contestuale elencazione nell’atto di appello o nella comparsa di risposta, possono utilmente depositarsi anche nel corso della fase istruttoria di secondo grado e fino al momento della precisazione delle conclusioni e della rimessione della causa al collegio (così che sia consentito alla controparte di prenderne visione in tempo utile per modificare, se del caso, le proprie conclusioni, illustrandole poi nelle scrittura difensive e/o in sede di discussione orale), poichè la disposizione in parola, nel riconoscere alle parti tale facoltà di produzione, non contiene alcuna speciale previsione in ordine al termine per il relativo deposito, da ritenersi, pertanto, consentito con riguardo alla regola generale stabilita dall’art. 184 c.p.c..” (Cass. 11961/1997, 5077/1999, 2737/2002, 9491/2007, 10285/2009). E tuttavia, l’accoglimento sul punto del quarto motivo non appare decisivo al fine di vulnerare la citata parte statuitiva, in quanto quella documentazione è stata giudicata comunque inidonea a ricostruire il credito vantato dalla banca, essendone stati apprezzati i limiti di scritture solo interne all’istituto (riproduzioni fotografiche microfilmate, tra l’altro nemmeno sinteticamente riassunte o trasposte nel presente ricorso), senza certificazioni attestative della corrispondenza agli originali, con invio al correntista e sua conoscenza. Va invero considerato che, a voler ritenere come tempestiva “produzione in giudizio” la documentazione citata, anche la sua contestazione era corretta ove svolta alla prima difesa, più in generale osservandosi che “L’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50, in caso di contestazione non costituisce di per sè prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista.” (Cass. 9695/2011). E parimenti opera in tema il principio per cui “la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102, limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.” (Cass. 6705/2009). La reiezione del quinto motivo rende perciò irrilevante l’accoglimento parziale della censura appena esaminata.

5. Il sesto motivo è infondato, operando in tema il principio cui va data continuità, per cui “La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l’esercizio sia dell’azione cartolare, sia dell’azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l’esame nel merito della domanda. L’omesso deposito dell’originale non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, invece, irrilevante l’avvenuta produzione, già in sede monitoria, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità all’originale, in quanto, nell’azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, è tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria.” (Cass. 22531/2011). In realtà, la corte d’appello ha argomentato, decisivamente, dalla mancata produzione di estratti conto relativi al conto sovvenzioni e al conto ordinario, così non essendo stato possibile determinare, alla stregua della C.T.U., se gli insoluti di terzi fossero o meno stati registrati in detti conti, nè apparendo prova adeguata la dichiarazione unilaterale resa dalla banca.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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