Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13409 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18096/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SKEMA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Skema ha presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis. Ha corrisposto in termini la prima rata, ma tardivamente una rata successiva.

L’Agenzia delle Entrate, preso atto del tardivo versamento, ha comunicato il mancato perfezionamento dell’istanza di condono.

La società ha impugnato l’atto ritenendo comunque sufficiente il versamento della prima rata ad impedire la perdita di efficacia del beneficio.

La commissione di primo grado accoglieva il ricorso, con decisione confermata dal quella di secondo grado che riteneva applicabile per analogia a quel tipo di condono la disciplina favorevole prevista per le altre forme di definizione agevolata del carico fiscale.

Avverso tale pronuncia propone ricorso Agenzia delle Entrate che lamenta violazione, per erronea interpretazione, dell’art. 9 bis.

Non si è costituita la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ritiene che, al pari di ogni altra forma di condono, anche per quella prevista dalla L. n. 282 del 2002, art. 9 bis, si debba fare una interpretazione di favore per il contribuente, quanto al tardivo pagamento della rata, ed ai perfezionamento del condono con il pagamento di quella iniziale. Si tratta in entrambi i casi (gli altri condoni e questo) di forme premiali che ammettono la definizione rateale del carico fiscale.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia erronea interpretazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis.

L’Agenzia censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla norma, l’art. 9 bis contiene una regola o un principio di conservazione dell’efficacia del condono in ragione del pagamento della prima rata.

Secondo l’Agenzia l’assunto sarebbe errato poichè la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, è diversa da quelle previste dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge, che invece collegano il perfezionamento del condono al pagamento della prima rata. E queste non possono applicarsi analogicamente a quella.

Il motivo è fondato.

L’art. 9 bis, prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma senza che si possa arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che essa esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.

Non si può pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, abbia voluto, in una ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. Ovvio che l’omissione è voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti.

Ritiene poi la decisione impugnata che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che esclude la possibilità di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016;

Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversità di ratio. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Ciò rende ragione della mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.

In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016), che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.

In ragione della novità della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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