Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13409 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 13409 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 349-2010 proposto da:

GATTULO
CARLUCCI
PICCIARELLI

PICCIARELLI

CONSIGLIA

GTTCSG62R62H645F,

CRLSLL35P41H645N,

ISABELLA
GIUSEPPINA

GITGPP65B46H645U,

GATTULLO
GATTULLO

PICCIARELLI ADELINA GTTDNL59C64H645T, NELLA LORO
QUALITA’ DI EREDI DI GATTULLO PICCIARELLI MATTEO,
2015
1238

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso Lo

ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato UGO OPERAMOLLA;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/06/2015

CARLUCCI FILOMENA CRLFMN33S54H645H, ELICIO DOMENICO
LCEDNC31H06H645P, CONIUGI, elettivamente domiciliati in
ROMA,

P.ZZA SS,

APOSTOLI

presso lo studio

81,

dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI,

rappresentati e

difesi dall’avvocato MICHELE MUSCI;

avverso la sentenza n. 401/2009 della CORTE D’APPELLO
di RARI, depositata il 16/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

Operamolla

Ugo

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Musci Michele difensore dei
controricorrenti che ha chiesto l’inammissibilità, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

ALBERTO

CELESTE

che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

– controricorrenti

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29.9.1995 Elicio Domenico e Carlucci Filomena, premesso di essere proprie-

Bracalone n. 44, composto da piano cantinato, piano terra, primo piano e lastrico solare, sovrastante il primo
piano dell’immobile attiguo e diviso da quest’ultimo da
un muretto alto circa cm. 80; che il proprietariodell’immobile confinante, Matteo Gattullo Ricciarelli,
nella prima decade del gennaio 1993, dopo aver demolito
il muretto ed un vecchio vano-soffitta esistente sulla
quota del lastrico solare di cui era proprietario, aveva
realizzato alcuni nuovi vani in muratura;
che, con ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c., avevano
adito il Pretore di Ruvo di Puglia per sentire accertare la
molestia posta in essere dal Gattullo e sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi; che,con ordinanza
12.7.1995, il Pretore stesso aveva ordinato al resistente
“di rimuovere la costruzione realizzata sul lastrico solare
di sua proprietà per tutta la lunghezza con l’adiacente lastrico solare dei ricorrenti”;
tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, sez. dist. di Ruvo di Puglia, Matteo Gattullo Ricciarelli per sentire accertare la esistenza di una
servitù di venduta a favore del fondo da essi posseduto,

1

tari e di possedere l’immobile sito in Ruvo di Puglia, via

con conferma dell’ordinanza pretorile 12.7.1995 e condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per
il suo illegittimo comportamento.

specie, non poteva esercitarsi il diritto di veduta da una
porzione ad un’altra del lastrico solare e concludeva per
il rigetto della domanda.
Espletata C.T.U., si costituivano gli eredi del convenuto,
nelle more deceduto.
Con sentenza 2.3.2004 il Tribunale adito accoglieva la
domanda di manutenzione degli attori e,per l’effetto,
confermava l’ordinanza pretorile suddetta, condannando i
convenuti al risarcimento del danno per € 516,46, oltre
accessori;compensava interamente tra le parti le spese di
lite ponendo a carico della parte convenuta le spese di
C.T.U. Avverso tale sentenza Carlucci Isabella, Gattullo
Picciarelli Adelina, Gattullo Piacciarelli Consiglia e Gattullo Picciarelli Giuseppina, in qualità di eredi di Gattullo Piacciarelli Matteo, proponevano appello cui resistevano Elicio Domenico e Carlucci Filomena chiedendo, in
via incidentale, la condanna degli appellanti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell’ulteriore somma di C 774,69, oltre rivalutazione, interessi nonché rifusione delle spese del giudizio di primo grado e della
C.T.P. Con sentenza depositata il 16.4.2009 la Corte

2

Il Gattullo si costituiva in giudizio eccependo che, nella

d’Appello di Bari rigettava l’appello principale; accoglieva parzialmente l’appello incidentale e condannava
gli appellanti principali alla rifusione delle spese del

tecnica di parte,oltre al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente
giudizio, condivideva la motivazione della sentenza di
primo grado stante la sussistenza del possesso ultrannuale della servitù di veduta vantato dagli attori appellanti e
le presenza delle opere necessarie all’esercizio del possesso, quale il muretto posto a delimitazione del solaio
di copertura della loro abitazione, di altezza tale da consentire un agevole affaccio sul fondo del vicino; condannava, quindi, parte convenuta al ripristino dello stato dei
luoghi, attraverso la rimozione della costruzione realizzata per tutta la lunghezza con l’adiacente lastrico solare
dei coniugi Elicio-Carlucci; confermava la condanna al
risarcimento dei danni dei convenuti, ritenuta congrua la
quantificazione del C.T.U.;
in accoglimento della censura riguardante la statuizione
sulla compensazione delle spese del giudizio di primo
grado, motivata dal Tribunale “per giusti motivi, attesa
tra l’altro la riduzione del petítum attoreo”, osservava
che l’esistenza dei motivi idonei a giustificare la compensazione,”andava integrata con la motivazione della

3

giudizio di primo grado,comprese le spese di consulenza

sentenza e con tutte le vicende processuali”.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso
Carlucci Isabella, Gattullo Ricciarelli Adelina, Gattullo

nella qualità di eredi di Gattullo Ricciarelli Matteo, formulando tre motivi, corredati dai quesiti di diritto ed illustrati da successiva memoria. .
i., pwov1A, d,„
Resistono con controricorsoVEliio Domenico e Carlucci
Filomena.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1) violazione e/o falsa applicazione degli art. 900-1027 e
1061 c.c., posto che l’esistenza di un muretto di separazione tra le due proprietà esclusive del lastrico solare
non costituiva opera visibile e permanente destinata
all’esercizio della servitù in quanto, pur consentendo di
inspicere e prospicere sul fondo altrui, era inidonea a
configurare una situazione di soggezione di un fondo
all’altro, considerata la reciproca possibilità di affaccio
dei fondi confinanti;
2)omessa o insufficiente motivazione circa l’esistenza
sul lastrico solare di due muri divisori contigui di cui,
quello alto cm. 83, di proprietà esclusiva di Gattullo
Picciarelli Matteo e quello adiacente, alto cm. 20 circa,
di proprietà esclusiva dei coniugi Elicio-Carlucci;

4

Ricciarelli Consiglia e Gattullo Ricciarelli Giuseppina,

la Corte di merito aveva ritenuto opera idonea
all’esercizio della servitù solo il muro alto cm. 83 circa, sito sul confine del lastrico solare, non considerando

spettive proprietà escludeva che potesse configurarsi
una condizione di servitù di un fondo rispetto all’altro;
3)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sulla condanna di parte appellante al pagamento delle
spese processuali del doppio grado di giudizio, avendo
la Corte territoriale fatto proprie le difese della parte
stessa inquadrando la pretesa dei coniugi Elicio- Carlucci entro i limiti del giudizio possessorio senza tener conto, inoltre, che il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite a fronte della riduzione dell’importo
della originaria domanda risarcitoria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Giudice di Appello ha accertato che, per le sue caratteristiche strutturali, il muretto in questione, dell’altezza
di cm. 80 e munito di parapetto, “ex parte actoris” era
obiettivamente idoneo a consentire la possibilità di “inspicere et prospicere in alienum”; tanto è sufficiente a
ravvisare una veduta, non rilevando, invece, che il muretto stesso avesse anche una funzione divisoria.
Non è necessario, infatti, per la configurabilità di una
servitù di venduta che l’opera da cui è esercitata sia de-

5

che l’esistenza di due muri di demarcazione delle ri-

stinata esclusivamente all’affaccio sul fondo del vicino,
ove, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il Giudice di merito ne accerti l’oggettiva idoneità a tal fine

zione divisoria, la veduta ed il possesso della relativa
servitù è integrata dalla situazione oggettiva dei luoghi
che renda manifesta la possibilità di guardare ed affacciarsi verso il fondo del vicino( Cfr.Cass. n. 20205/2004;
n. 6406/84).
La seconda censura fa riferimento ad una circostanza( originaria sussistenza di un muretto dalla parte del lastrico del convenuto, dell’asserita altezza di cm. 83) irrilevante, una volta accertato che gli attori potevano affacciarsi dal muretto in questione, identificato dai giudici di merito in quello abusivamente sopraelevato dai
convenuti da cm. 80 e mt. 2,10,così da precludere ai coniugi Elicio-Carlucci l’esercizio della servitù di venduta.
Quanto alla terza doglianza è sufficiente rilevare che la
statuizione sulle spese processuali di primo grado è adeguatamente motivata con riferimento al criterio della
soccombenza dei convenuti e della ingiustificata compensazione delle spese stesse, disposta dal primo giudice
senza tener conto che la sussistenza dei “giusti motivi”
andava integrata con la motivazione della sentenza e con
tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connes-

6

sicché, ancorché trattasi di opera che abbia anche fun-

sione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese ( Cass. n. 24495/2006). La sentenza impugnata,
al riguardo, ha dato atto della legittimità del diritto fat-

manda di manutenzione e, sulla base di detto principio e
della prevalente soccombenza di convenuti appellanti,
stante il rigetto dell’impugnazione principale,ha condannatigli stessi anche al pagamento delle spese del grado.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
2.900,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 29.4.2015

to valere dagli attori e dell’accoglimento della loro do-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA