Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13409 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13409 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14023-2011 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
987

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO,
MITTONI ENRICO, D’ALOISIO CARLA, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 29/05/2013

,

– ricorrenti contro

IESARI ENRICO, in proprio e quale Amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore della MACERO
MACERATESE S.R.L., (già Macero Maceratese di Iesari
Enrico e Giovanni & Co. s.n.c.); IESARI LIANA, IESARI
GIOVANNI, MORETTI MARIA, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78 (STUDIO
BDL), presso lo studio degli avvocati CINELLI
MAURIZIO, PARISELLA PIERGIORGIO che li rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 292/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/09/2010 R.G.N. 180/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

J

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R.G. n. 14023/11
Ud 19.3.13
INPS c. lesari + altri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza depositata il 2.9.10 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della
pronuncia del Tribunale di Macerata, dichiarava non dovute all’INPS le somme di

cui ai decreti ingiuntivi e all’ordinanza-ingiunzione notificati alla Macero
Maceratese S.n.c. (poi trasformatasi in S.r.l.) e ai relativi soci Enrico, Giovanni e
Liana Iesari e Maria Moretti, condannando l’istituto previdenziale alla restituzione
di quanto corrispostogli in esecuzione della pronuncia di prime cure.
La controversia aveva ad oggetto il diritto della predetta società — esercente, fra
l’altro, attività di raccolta e trasporto in discarica di rifiuti solidi urbani cui erano
addetti solo dodici dipendenti sul totale degli occupati presso l’azienda — di fruire
della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 6 d.l. n. 338/89 (convertito,
con modificazioni, in legge n. 389/89).
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
Resistono con unico controricorso la Macero Maceratese S.r.l., nonché Enrico,
Giovanni e Liana Iesari e Maria Moretti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 d.l. n. 338/89 (convertito, con modificazioni, in legge n. 389/89) per aver
la Corte territoriale ritenuto che la dizione “imprese iscritte nell’albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298”,
contenuta nel cit. art. 6 al fine di individuare una delle varie categorie di imprese
destinatarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, sia riferibile anche alle imprese
che si occupano di raccolta e trasporto in discarica di rifiuti solidi urbani,
nonostante che queste ultime siano disciplinate da apposita normativa nazionale di
attuazione di direttive CEE e che lo smaltimento dei rifiuti non abbia nulla a che
vedere con la manipolazione d’un qualsiasi bene da trasportare e consegnare.
Il ricorso è infondato.
L’art. 40 della legge n. 298/74 definisce trasporto di cose per conto terzi, ai fini
dell’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori, “l’attività imprenditoriale per la
prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”.
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R.G. n. 14023/11
Ud. 19.3.13
INPS e. Iesari + altri

Non vi è alcuna distinzione, né nel cit. art. 40 né nel summenzionato art. 6, in
ordine alla natura delle cose e alla finalità del trasporto.
A sua volta l’art. 15 co. 4 0 lett. a) del d.m. 21.6.91 n. 324 del Ministerro

dell’ambiente, contenente il regolamento delle modalità organizzative e di
funzionamento dell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei
diritti di iscrizione, prevede espressamente che le imprese di trasporto rifiuti
alleghino alla richiesta di iscrizione a tale albo anche l’attestazione dell’iscrizione
all’albo nazionale dei trasportatori.
Se a ciò si aggiunge che è pacifico fra le odierne parti che il trasporto di rifiuti
solidi urbani da parte di dodici dipendenti della Macero Maceratese è avvenuto per
conto terzi (ossia per conto dei Comuni interessati) e che la società controricorrente
è effettivamente iscritta anche nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto
terzi (del che dà atto lo stesso istituto previdenziale, a pag. 12 del proprio ricorso
per cassazione), va da sé che risulta pienamente realizzata l’ipotesi che dà titolo alla
fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi del cit. art. 6 co. 10 lett. a) d.l. n. 338/89,
vale a dire quella delle “imprese iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298”.
Come ben si può constatare, si tratta di un dato letterale, insuperabile ex art. 12
disp. prel. c.c., che — si noti – aggancia il godimento del beneficio della
fiscalizzazione degli oneri sociali non al tipo di attività imprenditoriale, ma
all’essere o meno l’impresa iscritta nell’albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
In altre parole, il beneficio per cui è causa dipende non da una caratteristica
merceologica, ma da un dato meramente formale (l’iscrizione in detto albo) e non
controverso nel caso di specie, rispetto al quale appare vano interrogarsi sull’essere
concettualmente assimilabile o meno al trasporto di cose per conto terzi anche
quello di rifiuti solidi urbani per conto delle amministrazioni comunali appaltanti.
L’interrogativo sarebbe stato forse giustificato se la legge avesse riconosciuto il
beneficio in ragione del tipo di attività di trasporto anziché in ragione dell’albo di
iscrizione: ma, come s’è detto, non è questo il caso.
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R.G. n. 14023/11
Ud. 19.3.13
INPS c. lesari + altri

Per analoga ragione appare infruttuoso:
a)

il generale richiamo alla normativa nazionale di attuazione di direttive CEE
sullo smaltimento dei rifiuti, normativa che non contiene deroga alcuna al

cit. art. 6 d.l. n. 338/89 (nel senso di escluderne l’applicabilità ad imprese
che, pur iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di
cui alla legge 6.6.74 n. 298, nondimeno espletino un’attività di trasporto del
tutto peculiare come quella avente ad oggetto rifiuti solidi urbani);
b)

l’essere la società controricorrente munita o meno di regolare autorizzazione
all’esercizio dell’attività di smaltimento rifiuti nelle varie fasi, ovvero
l’essere l’iscrizione nel relativo albo sostitutiva o meno dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 10 co. 2° d.l. n. 361/87,
convertito, con modificazioni, in legge n. 441/87.

Infatti, ove pure la società controricorrente non fosse stata provvista di regolare
autorizzazione all’attività di smaltimento rifiuti, ciò non ne avrebbe fatto venir
meno l’iscrizione (pacifica, giova ribadire) nell’albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi, di cui alla legge 6.6.74 n. 298 e, con essa, il diritto alla
fiscalizzazione degli oneri sociali per cui è processo.
Da ultimo, non ci si può neppure domandare se il legislatore, con il cit. art. 6 d.l.
n. 338/89, sia incorso in un mero infortunio legislativo, ovvero se per caso non
abbia finito con il dire più di quanto in realtà intendesse (non ponendosi il problema
dell’estensione del beneficio in discorso — grazie al richiamo al solo dato formale
dell’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla
legge 6.6.74 n. 298 — anche ad imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti): si
tratta di mera congettura sprovvista di indici sintomatici e, per di più, tecnicamente
sfornita di praticabili rimedi interpretativi a fronte di un dato testuale chiaro e non
suscettibile di diversa lettura.
Ciò è ancor più vero se si pensa che il co. 1° del cit. art. 6 d.l. n. 338/89,
nell’elencare i destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali, mentre negli altri
casi fa riferimento al settore merceologico di appartenenza o al territorio di
operatività delle imprese, nel caso dell’ autotrasporto di cose per conto terzi si limita
al rinvio formale all’iscrizione dell’impresa nel relativo albo.
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R. G. n. 14023/11
Ud. 19.3.13
INPS c. lesari + altri

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 19.3.2013.

soccombenza.

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