Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13409 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9597/2014 proposto da:

C.G., C.J., C.S. nella qualità di eredi

di B.M.F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ARCHIMEDE n. 97, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO DE’

MEDICI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

F. LANNUTTI;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, entrambe

rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

n. 12;

– controricorrenti –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

e contro

B.B.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N. R.G.:

B.B.M., + ALTRI OMESSI nella qualità di eredi di

R.M.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI n. 5 presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI che li

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LORENZO PICCOTTI;

– ricorrenti successi –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato al ricorso successivo –

– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 72/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/04/2013 R.G.N. 1375/2006 + altri.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Genova ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto, in parte, il ricorso di B.B.M. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex lettori di lingua straniera, proposto nei confronti dell’Università degli Studi di (OMISSIS), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Inps ed aveva condannato l’Università al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito e quello effettivamente percepito dai ricorrenti, a decorrere dalla data di stipulazione delle conciliazioni che essi avevano sottoscritto e con la maggiorazione dei soli interessi legali; 1.1. il Tribunale, in relazione alle differenze retributive riconosciute, aveva altresì condannato l’Università al pagamento, in favore dell’Inps, della maggiore contribuzione, limitatamente ai periodi non ancora prescritti, ed al risarcimento in favore degli attori del danno previdenziale subito in ragione dell’intervenuta prescrizione del debito contributivo, riferibile al periodo antecedente il 15 febbraio 1997;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della complessa vicenda sostanziale e processuale, ha innanzitutto evidenziato l’infondatezza dei motivi di impugnazione con i quali gli ex lettori avevano riproposto la questione della nullità dei contratti sottoscritti ai sensi della L. n. 236 del 1995, ed ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che i contratti stessi fossero stati stipulati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Genova, che aveva convertito i rapporti di lettorato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, in rapporti a tempo indeterminato;

2.1. ha precisato al riguardo che le parti, con la sottoscrizione dei nuovi contratti nonchè dei verbali di conciliazione, che avevano riguardato gli aspetti retributivi ed avevano previsto la corresponsione in favore degli ex lettori della somma forfettaria di lire 3.000.000 per ogni anno di anzianità maturata, avevano inteso addivenire alla novazione oggettiva dei rapporti, e pertanto gli attori non potevano più invocare l’applicazione della disciplina dettata dal richiamato D.P.R. n. 382 del 1980;

3. il giudice d’appello ha escluso la violazione dell’art. 2103 c.c., sulla base di una pluralità di argomenti ed ha rilevato che:

a) la lesione della professionalità non poteva discendere dalla mera ridenominazione operata dal legislatore di una medesima figura professionale;

b) il contratto collettivo di ateneo ed i contratti individuali descrivevano le mansioni del collaboratore esperto linguistico in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli dei regolamenti negoziali stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, ed inoltre i ricorrenti non avevano posto in evidenza sostanziali diversità qualitative delle prestazioni rese nelle diverse fasi dell’unitario rapporto;

c) nessuna prova era stata fornita a sostegno del danno alla professionalità, all’immagine ed alla reputazione, che sarebbe derivato dalla riqualificazione del rapporto e dall’inserimento della figura del collaboratore fra il personale tecnico ed amministrativo dell’Università;

4. quanto agli aspetti retributivi la Corte d’appello ha applicato la L. n. 63 del 2004, art. 1, in forza del quale doveva essere riconosciuto un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito con effetto dalla data di prima assunzione, e, pertanto, ha ritenuto non corretta la quantificazione effettuata dal Tribunale, che aveva proceduto alla ricostruzione della carriera solo a far tempo dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione;

4.1. ha rilevato al riguardo che le transazioni impedivano di richiedere differenze retributive per il periodo pregresso, ma non di tener conto dell’anzianità maturata ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, per le annualità successive, al collaboratore esperto linguistico;

4.2. l’Università, invece, aveva erogato una retribuzione che non considerava affatto l’anzianità pregressa e, pertanto, era tenuta al pagamento delle differenze, da quantificare sulla base del criterio di corrispondenza indicato dalla L. n. 63 del 2004, e, quindi, riproporzionando la retribuzione al diverso e minore orario di lavoro indicato nei contratti individuali, nei quali l’impegno quantitativo era stato fissato in 430 e non in 500 ore;

4.3. non potevano, inoltre, gli appellanti pretendere l’equiparazione al professore associato o al ricercatore a tempo pieno perchè non avevano dimostrato la prevalenza dell’attività di insegnamento rispetto a quella propria della qualifica di appartenenza, che comprende anche l’ausilio all’insegnamento, e non avevano reiterato in appello le richieste istruttorie;

5. la Corte ha rideterminato gli importi spettanti, maggiorati dei soli interessi legali, ed ha per il resto respinto le ulteriori domande, rilevando, quanto a quella di risarcimento formulata nei confronti dello Stato Italiano per violazione del diritto comunitario, che il danno non era stato allegato e provato nei suoi profili oggettivi e soggettivi, perchè gli appellanti si erano limitati a denunciare genericamente l’inadempimento, senza precisare quali fossero state le ricadute pregiudizievoli nella sfera giuridica di ciascuno;

6. la cassazione della sentenza è stata domandata, con un primo ricorso, da C.G., J. e S., eredi di B.M.F. deceduta in corso di causa, sulla base di cinque motivi;

7. successivamente è stato depositato il ricorso di B.B.M. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, difesi dagli avvocati Lorenzo Picotti e Luigi Manzi, i quali hanno formulato sette censure, illustrate da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

– 8. l’Università degli Studi di (OMISSIS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno opposto difese al solo ricorso principale ed hanno depositato atto di costituzione in relazione a quello incidentale, al fine di partecipare all’udienza di discussione;

9. l’INPS ha depositato procura apposta in calce alle copie notificate dei ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. preliminarmente occorre rilevare che “nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo” (Cass. n. 25954/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. S.U. n. 24876/2017);

1.1. nel caso di specie, sebbene entrambi i ricorsi siano stati avviati alla notifica il 9 aprile 2014, risulta depositato per primo (il 23 aprile 2014) quello proposto dagli eredi di B.M.F., sicchè il ricorso successivo deve essere qualificato incidentale;

2. con il primo motivo del ricorso principale C.G., J. e S. denunciano “falsa applicazione del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella L. 21 giugno 1995, n. 236, e violazione dell’art. 1230 c.c.”, e sostengono che ha errato la Corte territoriale nell’escludere la denunciata nullità per assenza di causa del contratto stipulato nell’ottobre del 1995, ossia quando già fra le parti, per effetto di sentenza passata in giudicato, si era instaurato un rapporto, di natura subordinata ed a tempo indeterminato, disciplinato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28;

3. con la seconda censura i ricorrenti principali assumono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da “illegittimità, illogicità e falsa applicazione di legge… laddove pur disponendo l’adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., non ha riconosciuto la spettanza del trattamento retributivo massimo conseguibile D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, ossia il trattamento economico del professore associato a tempo definito” che andava, invece, liquidato tenuto conto della qualità e quantità dell’attività didattica prestata, nonchè dell’impegno orario, ben maggiore rispetto a quello dei professori associati;

4. la terza critica addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, perchè, riproporzionando la retribuzione al monte ore annuo di 430 ore, ha mortificato diritti già acquisiti ed inoltre non ha considerato che l’impegno orario annuale minimo è ben superiore rispetto a quello massimo previsto per i ricercatori a tempo pieno e per i professori associati a tempo definito;

5. con il quarto motivo il ricorso principale denuncia la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, e la falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000, sostenendo che ai fini del cumulo tra interessi e rivalutazione doveva essere considerata solo la natura privatistica del rapporto di lavoro;

6. infine con la quinta critica si assume che la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria, formulata nei confronti dello Stato Italiano per violazione del diritto comunitario, con motivazione illogica ed illegittima;

7. il ricorso incidentale, con il primo motivo, denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè non poteva il giudice d’appello rilevare d’ufficio la natura novativa del contratto stipulato dalle parti ai sensi della L. n. 236 del 1995;

7.1. nel giudizio di primo grado, infatti, l’Università degli Studi di (OMISSIS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si erano costituite in giudizio e, quindi, non avevano formulato una domanda riconvenzionale o, quantomeno, un’eccezione in senso stretto, necessarie per consentire al giudice di pronunciare sul punto;

8. la seconda critica del ricorso incidentale, formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione degli artt. 1234,1230 e 1231 c.c., innanzitutto perchè l’invalidità del titolo originario non era stata neppure prospettata dalle parti ed inoltre perchè la novazione richiede, oltre all’animus novandi, l’aliquid novi, ossia un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto;

8.1. si sostiene che detti elementi non potevano essere ravvisati nella fattispecie in quanto, da un lato, la stessa Corte d’Appello, pur ritenendo novato il rapporto, ha poi contraddittoriamente affermato che non si era verificata alcuna modifica qualitativa delle prestazioni svolte dai ricorrenti, dall’altro il legislatore con la nuova normativa ha introdotto la previsione di contratti a tempo indeterminato, l’obbligo della previa selezione pubblica per l’assunzione ed il regime di contrattazione collettiva, ma non ha modificato nella sostanza il contenuto del rapporto e delle prestazioni professionali;

9. il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, e dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 1322 c.c., insiste nel prospettare la nullità per mancanza di causa dei contratti CEL stipulati nell’anno 1995, perchè a quella data si era già instaurato, per effetto della sentenza passata in giudicato, un rapporto a tempo indeterminato regolato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28;

10. la quarta critica formulata dai ricorrenti incidentali addebita alla Corte territoriale la violazione, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 437 c.p.c. giacchè non poteva l’Università sollevare solo in grado d’appello l’eccezione fondata sullo svolgimento di un orario di lavoro inferiore a quello indicato dalla L. n. 63 del 2004;

11. con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’art. 36 Cost., in relazione alla L. n. 63 del 2004, art. 1, e sostengono che, pur a fronte del criterio espressamente indicato dal legislatore, resta immutato l’obbligo del Giudice di operare un giudizio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;

11.1. il Tribunale aveva correttamente ritenuto di dovere valorizzare l’effettiva professionalità della prestazione resa dai ricorrenti, risultante dalle allegazioni del ricorso introduttivo non oggetto di specifica contestazione, e per questo aveva ritenuto che il parametro del ricercatore confermato a tempo definito dovesse essere applicato in misura integrale;

12. la sesta critica, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, addebita al giudice d’appello la violazione degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., perchè lo svolgimento della prestazione non poteva essere desunto dal solo monte ore annuo previsto formalmente nei contratti, ma doveva essere valutata la prova documentale e valorizzata l’omessa contestazione delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo;

12.1. i ricorrenti incidentali sostengono che non occorreva, al momento del deposito del ricorso di primo grado, antecedente all’entrata in vigore della L. n. 63 del 2004, art. 1, alcuna specifica deduzione in merito al dato numerico del monte ore annuo ed aggiungono che nell’appello incidentale avevano comunque dedotto di avere reso una prestazione più impegnativa in termini temporali rispetto a quella del ricercatore a tempo pieno e dei professori associati a tempo definito e di essere stati spesso chiamati a svolgere un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito;

12.2. deducono, infine, che occorreva, eventualmente, valorizzare i contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 328 del 1980, art. 28, e che l’orario era stato provato attraverso il deposito in copia dei registri delle attività didattiche, non esaminati dalla Corte territoriale;

13. infine con il settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c., e si assume che le allegazioni inerenti l’attività di insegnamento, equiparabile a quella dei professori universitari, non erano state oggetto di specifica contestazione, per effetto della dichiarata contumacia dell’Università nel giudizio di primo grado e per la mancanza di specifiche deduzioni sul punto contenute nell’atto di appello;

14. preliminarmente occorre rilevare che la cognizione di questa Corte, limitata dai motivi di ricorso formulati dagli originari ricorrenti, non può estendersi alle statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione da parte dell’Università degli Studi di (OMISSIS) e sulle quali si è formato giudicato interno;

15. l’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i collaboratori esperti linguistici è stata ricostruita nella motivazione delle ordinanze nn. 26935/2016 e 79/2017, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali è stato denunciato il contrasto, sorto nella giurisprudenza di questa Corte, in merito all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26, ed all’applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

15.1. le Sezioni Unite, con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonchè Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della L. n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal D.L. n. 120/1995) hanno affermato che:

a) l‘esegesi della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, nella parte in cui prevede l’estinzione dei giudizi pendenti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, sicchè l’estinzione può operare solo qualora rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (Cass. S.U. n. 19164/2017);

b) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);

c) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017);

d) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perchè, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);

16. sulla base dei richiamati principi, ai quali è stata data continuità in numerose successive pronunce (cfr. fra le tante Cass. 28499/2019, Cass. n. 28498/2019, Cass. n. 20765/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata), devono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale nonchè il primo, il secondo ed il terzo motivo dell’impugnazione incidentale, che insistono nel prospettare la nullità dei contratti stipulati ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, convertito dalla L. n. 236 del 1995, e la perdurante vigenza di un rapporto di lettorato, D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, giudizialmente convertito in contratto a tempo indeterminato;

17. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere, a soli fini di completezza, che la novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio e, quindi, il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo (Cass. n. 23434/2016), e che l’accertamento compiuto dal giudice del merito circa la sussistenza dell’aliquid novi e dell’animus novandi si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 14620/2017; Cass. n. 27390/2018), in quanto implica valutazioni di fatto, rispetto alle quali è denunciabile solo il vizio previsto dal riformulato art. 360 c.p.c., n. 5;

18. parimenti infondati sono i motivi con i quali è censurato il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto degli ex lettori a percepire il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, parametrandolo alle ore di lavoro indicate nei contratti individuali;

18.1. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale, nell’applicare il criterio fissato dal legislatore al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia 26.6.2001 in causa c – 212/99, ha innanzitutto escluso che fosse stata fornita la prova del superamento dell’orario stabilito nei contratti individuali e dello svolgimento di attività diverse e prevalenti rispetto a quelle della qualifica di appartenenza;

18.2. si è in presenza, quindi, di un accertamento di fatto che non può essere censurato in questa sede, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012 (applicabile alla fattispecie in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.4.2013), che assegna rilievo al solo omesso esame di un fatto decisivo e controverso, al quale non può essere assimilata l’omessa valutazione di un elemento istruttorio, quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. S.U. n. 8053/2014);

18.3. sono dunque inammissibili, nella parte in cui contestano il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale nonchè il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale, in relazione ai quali si osserva che anche la deduzione di errores in procedendo, asseritamente commessi dalla Corte territoriale, è inammissibile perchè formulata senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

18.4. è ius receptum che, in presenza della denuncia di violazione di regole del rito, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dagli artt. 366 e 369 c.p.c., in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

18.5. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010);

18.6. non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, depositando l’atto processuale o indicando la sede nella quale è reperibile, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le tante sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);

18.7. con specifico riferimento alla violazione del principio di non contestazione è stato affermato, e deve essere qui ribadito, che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il ricorrente è tenuto a precisare nel ricorso “in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica” (Cass. n. 24062/2017);

18.8. a tanto i ricorrenti incidentali non hanno provveduto, perchè non hanno riportato, neppure nelle parti salienti, l’atto di appello, con il quale, a loro dire, non sarebbero state contestate le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

18.9. va, poi, aggiunto che, ai fini dell’applicazione del principio di non contestazione, nessun rilievo può essere attribuito all’originaria contumacia dell’Università, posto che si tratta di comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, perchè la previsione dell’obbligo posto a carico del resistente di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonchè di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 24885/2014);

19. ciò premesso, rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha quantificato le differenze retributive spettanti agli ex lettori sulla base del parametro indicato dal legislatore, rapportato al minor numero di ore previsto dai contratti individuali;

19.1. va detto subito che il criterio fissato dal D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione (Corte di Giustizia 18.7.2006 in causa c-119/04 punti 36 e 37 della decisione) e risulta di miglior favore rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, che, sulla base del rinvio contenuto nella decretazione d’urgenza, è intervenuta a disciplinare compiutamente, già con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996, il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale;

19.2. è da escludere, pertanto, che in questo quadro normativo e contrattuale il giudice, una volta escluso lo svolgimento di mansioni qualitativamente diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza, possa ritenere non adeguato il trattamento retributivo e commisurarlo ad un diverso parametro;

19.3. al riguardo si deve precisare che non può essere invocato l’orientamento di questa Corte formatosi nella vigenza del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, perchè quella disposizione consentiva al consiglio di amministrazione delle Università di stabilire il corrispettivo, fissandone solo il limite massimo (art. 28, commi 3 e 4), mentre la disciplina successiva ha, dapprima, rimesso alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, la determinazione del trattamento retributivo e, poi, è intervenuta a fissare direttamente i criteri per la ricostruzione della carriera, a fini retributivi, degli ex lettori, divenuti collaboratori esperti linguistici;

19.4. non ha rilievo alcuno, sempre ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione, la circostanza che l’orario di lavoro assunto a parametro dal D.L. n. 2 del 2004, sia sensibilmente superiore rispetto a quello imposto ai ricercatori confermati, a tempo definito e a tempo pieno, nonchè ai professori associati, perchè il legislatore, nell’assumere come riferimento la retribuzione corrisposta ai primi, rapportata ad un diverso monte ore annuo, ha precisato con chiarezza che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente” (D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1);

19.5. in tal modo è stata esclusa qualsiasi assimilazione dei collaboratori esperti linguistici al personale docente delle Università, in linea con la disciplina previgente che prevedeva, quanto ai lettori, che gli stessi potessero essere assunti “in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti” (D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28) e, quanto ai CEL che l’assunzione dovesse essere finalizzata a soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” (D.L. n. 120 del 1995, art. 4);

19.6. entrambi i testi normativi citati evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perchè la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all’insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (Cass. n. 5909/2005 e Cass. n. 18709/2019);

19.7. valgono, quindi, mutadis mutandis le medesime considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale in relazione ai tecnici laureati, per i quali è stato osservato che deve essere escluso ” alla stregua dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e, in connessione con questi, alla stregua del principio di adeguatezza e proporzione della retribuzione, che la parziale assimilazione di specifici compiti didattici debba necessariamente comportare la piena e indifferenziata equiparazione di status e di trattamento economico delle figure professionali dei ricercatori e dei tecnici laureati, figure che presentavano e mantengono essenziali differenziazioni, nel complesso della disciplina legislativa che riguarda ciascuna di esse” (Corte Cost. n. 94/2002);

20. nessuna mortificazione di diritti quesiti può essere ravvisata nella riduzione di orario disposta al momento della sottoscrizione dei contratti stipulati ai sensi del D.L. n. 120 del 1995, perchè, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.” (Cass. S.U. 21972/2017);

20.1. la disposizione normativa dettata dal D.L. n. 120 del 1995, pertanto, è stata interpretata alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia e la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto è stata limitata ” a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.”;

20.2. le stesse Sezioni Unite, inoltre, con la sentenza n. 19164/2017, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo proprio la riduzione del monte ore annuo, nel respingere l’eccezione di nullità parziale del contratto, hanno evidenziato che ben possono “le parti d’un rapporto in corso liberamente accordarsi su una parziale modifica del regolamento pattizio, che però ha mantenuto ferma la natura di lavoro a tempo indeterminato del rapporto già in essere tra le parti e il parametro retributivo di riferimento, il tutto anche nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”;

21. è infondato anche il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si assume che l’Università, contumace in primo grado, non poteva prospettare solo in grado d’appello la questione dello svolgimento di un orario di lavoro inferiore a quello indicato dal D.L. n. 2 del 2004;

21.1. nel rito del lavoro il divieto di ius novorum di cui all’art. 437 c.p.c., ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende a quelle improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa (Cass. n. 4545/2009; Cass. n. 19274/2018) e, pertanto, ben poteva l’Università fare leva in sede di gravame sulla circostanza che la prestazione lavorativa resa dagli ex lettori avesse avuto una durata inferiore al monte ore annuo previsto come parametro dal legislatore;

21.2. non si può sostenere che i ricorrenti, avendo depositato l’atto introduttivo del ricorso di primo grado in data antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004, non fossero tenuti ad indicare in modo specifico ed a provare la durata della prestazione, atteso che gli stessi avevano agito in giudizio chiedendo che venisse accertato che “la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita dai ricorrenti non è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”, domanda, questa, che necessariamente poneva a loro carico un onere di allegazione e prova della dimensione temporale della prestazione, che costituisce elemento fattuale dal quale non si può prescindere ai fini del giudizio di adeguatezza del trattamento retributivo;

22. è infondato il quarto motivo del ricorso principale perchè la Corte territoriale, nel maggiorare dei soli interessi legali le somme liquidate, ha correttamente applicato il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell’Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” che sono alla base della disciplina differenziata secondo la “ratio decidendi” prospettata dal Giudice delle leggi.” (Cass. n. 14705/2011; Cass. n. 535/2013; Cass. n. 20765/2018; Cass. nn. 20525 e 28498 del 2019);

23. infine è inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si assume l’erroneità del capo della sentenza impugnata di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato italiano, perchè la censura non si confronta con il decisum ed insiste nel fare leva sulla violazione degli obblighi comunitari, senza considerare che la Corte territoriale ha fondato la pronuncia su un difetto di allegazione e prova in relazione ai pregiudizi asseritamente subiti, rilevando che “gli appellanti si sono limitati a denunciare genericamente l’inadempimento senza tuttavia dedurre le ricadute pregiudizievoli che ciascuno avrebbe ricevuto da tali violazioni”;

23.1. è ius receptum che nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive della necessaria specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr.fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

24. in via conclusiva vanno rigettati entrambi i ricorsi ed i ricorrenti principali devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Università degli Studi di (OMISSIS) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le quali hanno replicato con controricorso al solo ricorso principale mentre non hanno opposto difese al ricorso incidentale, limitandosi a depositare atto di costituzione;

24.1. nulla è dovuto all’Istituto Previdenziale che ha solo depositato procura senza svolgere alcuna attività difensiva;

24.2. in relazione ad entrambi i ricorsi sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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