Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13409 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA S.C.A.R.L. (P.I.

(OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAIROLI 6, presso l’avvocato ALFA GUIDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OPERAMOLLA UGO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilita’ per

sopravvenuta carenza di interesse a seguito di transazione.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

La Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola ha proposto ricorso per Cassazione (rg. 11626/05) avverso la sentenza 195/04 della Corte d’appello di Bari che, in accoglimento del gravame principale proposto da L.L., dichiarava valido e rituale il lodo pronunciato nella controversia tra le parti mentre rigettava l’appello incidentale. La Banca ricorrente ha depositato in cancelleria verbale del Consiglio di Amministrazione in data (OMISSIS) con cui si accettava la transazione proposta dalla controparte.

Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Deve in conclusione ritenersi che sia cessata tra le parti la materia del contendere. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

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