Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13408 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10088/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15,
presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,
depositata il 25/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MUSCO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il contribuente ha dedotto interamente, con la dichiarazione dei redditi per il 1999, i contributi versati per il riscatto ai fini previdenziali degli anni di laurea.
A seguito di controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, l’Agenzia ha contestato la deducibilità integrale della somma, ritenendola invece deducibile solo nei limiti di 2.5000.00 Lire.
Il contribuente ha dunque impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di tale controllo.
Il ricorso fu accolto dalla commissione provinciale con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
La Commissione regionale in particolare ha ritenuto che, trattandosi di contributi obbligatori per legge, la loro deducibilità dovesse ritenersi integrale in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10.
Contro questa decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un unico motivo che denuncia violazione di legge.
Resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata ha ritenuto che i contributi versati per riscattare ai fini previdenziali gli anni di laurea siano tra quelli deducibili per intero. L’assunto è basato sulla applicazione al caso concreto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, il quale ammette la deducibilità dall’imponibile IRPEF dei contributi previdenziali obbligatori per legge.
L’Agenzia propone come unico motivo di ricorso la violazione del citato art. 10 (D.P.R. n. 917 del 1986). Assume, infatti che la norma si riferisce solo ai contributi che la legge impone come obbligatori, tra i quali non rientrano quelli versati per riscattare gli anni di laurea, che invece sono contributi volontari.
Il motivo è fondato, come ritenuto da questa Corte con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi: “in tema di IRPEF, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali, prevista del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. e), (nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 13, comma 1, lett. a, n. 1), è limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge, mentre non è applicabile nelle ipotesi in cui la contribuzione si riconnetta ad una scelta volontaria del lavoratore. (Cass. n. 1569 del 2012; in senso analogo Cass. n. 791/2002; n. 3560/2002; n. 1642/2005; n. 6724/2008; n. 8208/2011).
La contribuzione fatta per riscattare gli anni di laurea è sicuramente volontaria, non imposta per legge.
Ne consegue che i contributi versati per il riscatto del periodo di laurea non sono deducibili, allorchè siano stati versati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, comma 1, lett. a, n. 1, il quale ha esteso il beneficio della deducibilità alle contribuzioni facoltative, ma non ha natura interpretativa, e, quindi, efficacia retroattiva rispetto a fattispecie come quella che qui rileva, soggette – ratione temporis – all’art. 10, comma 1, lett. e) e all’art. 13 bis, comma 1, lett. t), del T.U.I.R. nel testo anteriore (Cass. n. 1569 del 2012).
Nè la discriminazione temporale tra i contributi versati anteriormente e quelli versati successivamente alla suddetta data, può ritenersi ingiustificata costituzionalmente, in quanto, come afferinato da Cass. sez. un. n. 12137/2004, la successione delle legge nel tempo, purchè rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sè il fluire del tempo un fatto di disomogeneità delle situazioni poste a confronto. E la giustificazione di un diverso trattamento tributario dei contributi previdenziali facoltativi trovasi nell’esigenza – legittimamente perseguita dal legislatore –
di procedere a una riforma complessiva della fiscalità con riguardo al sistema della previdenza complementare.
Risulta pacifico che il contributo in questione è anteriore (e cosi anche la sua deduzione dall’imponibile) all’1.1.2001, e pertanto ricadente sotto la previgente ostativa disciplina.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di questo giudizio poste a carico dei contribuente, mentre quelle dei gradi di merito, in ragione del tempo in cui la controversia relativa si svolta e della incertezza all’epoca vigente, possono compensarsi.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna alle spese del giudizio di legittimità nella misura di 3700,00 Euro oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016