Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13408 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 13408 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LA TERZA MAURA

SENTENZA

sul ricorso 13605-2010 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” 02430700589,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO,
2013

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

875
contro

PIRENEI S.R.L. 01019100039;
– intimata –

Data pubblicazione: 29/05/2013

Nonché da:
PIRENEI S.R.L. 01019100039, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio
dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e

delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” 02430700589,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso all’incidentale –

avverso la sentenza n. 7840/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/01/2010 r.g.n. 9331/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO;
udito l’Avvocato SALAFIA ANTONIO; che ha concluso per
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento.

difende unitamente all’avvocato NEGRI LAURA, giusta

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata del 26 gennaio 2010 la Corte d’appello di Roma, riformando la
statuizione di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dalla Pirenei srl avverso il decreto
ingiuntivo concernente i contributi dovuti all’Inpgi per i giornalisti Giovanni Marmina, Nicoletta
Mosca, Guglielmo Carezzano e Lorella Morino. La controversia trovava origine dal verbale
ove si era ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la società e i predetti soggetti,
ancorché i medesimi avessero stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A
fondamento erano state poste le dichiarazioni dei medesimi interessati, nonché quelle del direttore
responsabile Pietro Previde Prato e della collaboratrice Monica Curino. La Corte territoriale,
premesso che l’onere probatorio sulla esistenza della subordinazione gravava sull’Inpgi, affermava
che questa si configura, nel lavoro giornalistico, quando il professionista si sia tenuto stabilmente a
disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne le richieste
variabili e non sempre predetenninabili, e non già quando prestazioni predeterminate igno
útigélsrmerne convenute in bare ad una gucee%sione di incarichi ed eseguite in antQnòlniAEra quindi onere dell’1npgi fornire la prova che le modalità di svolgimento erano incompatibili con
il regime di collaborazione autonoma.
Quanto alle singole posizioni, la Morino era collaboratrice esterna per ì servizi dalla Valsesía, e
collaborava contestualmente per Alitalia Tv e con il Comune di Gattinara. Secondo il direttore il
coordinamento avveniva telefonicamente circa una volta alla settimana: il martedì un operatore si
recava in Valsesia e registrava i servizi da trasmettere nella settimana, 30/40 servizi al mese. La
stessa interessata aveva riferito di aver seguito orari flessibili nella raccolta di materiale e nel
coordinamento dell’operatore di ripresa, concordando una volta a settimana il planning con il
direttore, senza avere un numero minimo di pezzi da realizzare e senza disponibilità di alcuna
posizione lavorativa presso l’azienda. Per i servizi che reali7iava non aveva alcuna indicazione
dalla direzione e per le ferie doveva semplicemente comunicare la sua assenza. Sulla base di questi
elementi la Corte negava la natura subordinata del rapporto della Morino.
Con la medesima sentenza escludeva altresì la natura subordinata del rapporto del Carezzano, il
quale era addetto esclusivamente allo sport con due rubriche a cadenza settimanale, con
frequentazione saltuaria della direzione, senza una postazione fissa e senza obbligo di comunicare le
assenze. Nessun coordinamento aveva con membri della redazione e suo unico referente era il
direttore. Il medesimo Carezzano aveva dichiarato di avere gestito autonomamente gli avvenimenti

1

ispettivo del 2003 redatto presso la società Pirenei, che era proprietaria di due emittenti televisive,

sportivi, mentre la sua libertà era temperata solo dalla esigenza di coordinamento con l’emittente al
quale doveva assicurare le rubriche sportive, ma in assoluta libertà di tempi e modi.
Il Mormina aveva dichiarato di occuparsi di politica, con una frequenza quotidiana in redazione,
ove non aveva una propria postazione; aveva come unico referente il direttore responsabile, a cui
sottoponeva i programmi che preparava in autonomia, essendo libero il direttore di utilizzarli o
meno; nessun obbligo di concordare le assenze e i compensi erano variabili a seconda dei pezzi
trattandosi di prestazioni libere sotto ogni profilo, in assenza di direttive precedenti e di controlli
successivi: erano prestazioni coordinate con gli altri colleghi, ma non vincolate alle esigenze della
emittente.
Quanto alla posizione di Nicoletta Mosca, che era la più dubbia, costei aveva riferito agli ispettori di
frequentare la redazione giornalmente e con precisi orari, essendo addetta alla lettura dei vari
notiziari. Aveva testimoniato di avere avuto una retribuzione fissa e controlli costanti del direttore.
Tuttavia, anche in quel caso andava esclusa la subordinazione, perché la Mosca garantiva la messa
in onda del telegiornale, ma mancavano precisi controlli anche sugli argomenti trattati e
sull’ordine della trattazione.
La Corte territoriale accoglieva quindi l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e
compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso detta sentenza l’Inpgi propone ricorso con due motivi
Resiste la Pirenei srl con controricorso e ricorso incidentale, cui l’Inpgi ha risposto con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi.
Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza per violazione dell’art. 2094 cod.
civ. perché i criteri di sussunzione ravvisati dai Giudici di merito non sarebbero conformi a quelli
enunciati in sede di legittimità.
Con il secondo mezzo si censura la sentenza per difetto di motivazione. Si duole l’Inpgi che sia
stato valutata con particolare rigore la deposizione della teste Curino, ancorché questa avesse
riferito di avere conciliato la controversia con la emittente. Aggiunge il ricorrente che Nicoletta
Mosca non era sottratta al coordinamento del direttore perché era stata indicata tra i componenti
della struttura redazionale.
2

realizzati. Concludeva la Corte che anche per il Mormina non era ravvisabile la etero direzione,

Con il ricorso incidentale la Società si duole della compensazione delle spese.
Il ricorso principale è fondato solo in relazione alla posizione di Nicoletta Mosca.
1. In relazione al distinzione tra lavoro autonomo o subordinato dei giornalisti la giurisprudenza di
legittimità ( tra le tante Cass. n. 19231 del 07/09/2006) ha enunciato i seguenti principi « In tema
di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – qualora ricorrano i
requisiti dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del
assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle
peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. La
subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non
sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro,
non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a
singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a
disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste
variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non
quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di
incarichi, ed eseguite in autonomia. (In quel caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nell’attività svolta recandosi tutti i giorni presso la
redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e
trattenendosi sul posto di lavoro fino a sera tardi. Inoltre il giornalista concordava sia
settimanalmente che quotidianamente l’attività da svolgere, anche in base alla presenza degli altri
redattori).
Si è ancora confermato ( Cass. n. 8068 del 02/04/2009) che « In tema di attività giornalistica,
sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale
così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di
un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici
argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del
lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della
prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia
tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto
che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici
negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni

3

datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo

singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento
di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. »
2. Nella specie né la Morino, né il Carezzano, né il Marmina avevano una rubrica fissa, mentre il
garantire un certo tipo di servizi ( la Morino per i servizi della Valsesia, il Carezzano per gli
avvenimenti sportivi ed il Marmina per i temi politici) faceva parte del necessario coordinamento
che caratterizza appunto la prestazione d’opera coordinata e continuativa.
indicava loro i temi da trattare ed i servizi andavano in onda come forniti dagli interessati senza
alcun effettivo controllo da parte del direttore. Non risulta la permanenza di alcun vincolo di messa
a disposizione delle energie lavorative tra una prestazione e l’altra e l’orario di lavoro era
assolutamente discrezionale; inoltre nessuno di costoro aveva una sua postazione nell’ambito della
redazione. Se tali erano le modalità di espletamento del lavoro, correttamente i Giudici di merito
hanno ravvisato l’esistenza della locatio operis e non già della prestazione di lavoro subordinato.
3. La censura è invece fondata quanto alla posizione di Nicoletta Mosca.
La stessa sentenza impugnata, nell’escludere la subordinazione, ammette però che questa era la
posizione più dubbia. Ed in effetti, i Giudici di merito, dopo avere rilevato che, come risultante
dalla deposizione della teste Curino e come dichiarato dalla stessa Mosca, questa aveva una
postazione fissa in redazione, che aveva un orario di lavoro vincolato, ed un controllo costante da
parte del direttore, nonché una retribuzione fissa, non hanno congruamente apprezzato tali elementi
significativi della subordinazione, onde per questa parte, in relazione cioè ai contributi richiesti per
Nicoletta Mosca, il ricorso dell’Inpgi va accolto, con conseguente cassazione sul punto della
sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Va invece rigettato il ricorso in relazione all’obbligo contributivo per gli altri ( Morino, Carezzano,
e Marmina).
Resta assorbito il ricorso incidentale in relazione alla disposta compensazione delle spese dei due
gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale in relazione alla posizione di Mosca
Nicoletta, cassa la sentenza impugnata in relazione a questa posizione e rinvia, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Rigetta il ricorso principale in relazione alla
posizione degli altri tre soggetti. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.
4

La Corte territoriale ha accertato che costoro prestavano la loro opera in autonomia, perché nessuno

Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA