Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13408 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29726-2019 proposto da:
DISTILLERIA DEL SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso
lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE SERA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – (OMISSIS), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI (OMISSIS), CAMERA DI
COMMERCIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2100/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata l’08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
La Ctr della Campania con sentenza nr 2100 del 2018 rigettava l’appello proposto dalla Distilleria del Sud in liquidazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con coi era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente relativamente a due cartelle di pagamento emesse dalla Direzione provinciale di Napoli per le quali non era stata fornita la prova della rituale notifica e rigettato con riferimento alle altre cartelle con esclusione di quelle adottate dagli Uffici di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per le quali veniva accolta l’eccezione di incompetenza territoriale.
Il Giudice dell’appello, riassunta per sommi capi la decisione impugnata, riteneva che la stessa meritasse conferma in quanto equa e giusta nonchè suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali.
Avverso tale pronuncia la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si denuncia che la scarna motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente a spiegare le ragioni che hanno condotto il giudice di appello a rigettare l’appello.
Si duole altresì della prospettata violazione fra il chiesto ed il pronunciando per avere la CTR omesso di pronunciarsi in merito all’eccepita questione relativa alla competenza territoriale.
Con il secondo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta inoltre che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione relativa difetto di competenza territoriale della CTP di Napoli.
Si sostiene che il giudice di appello non avrebbe valutato che le cartelle di pagamento erano state emesse e notificate dal concessionario della riscossione di Napoli sicchè la competenza territoriale risultava attribuita ai giudici partenopei.
Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alle eccezioni riguardanti il fatto che la notifica di alcune cartelle non risultava effettuata con conseguente violazione degli artt. 145 e 148 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Relativamente alla denuncia nullità della sentenza giova in primo luogo ricordare che la “motivazione apparente” quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dell’art. 111, comma 6, omette di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato la propria: in tale ipotesi, la motivazione, pur essendo materialmente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende però percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
La descritta anomalia motivazionale – semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667; Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
Con particolare riguardo al processo tributario, si è altresì puntualizzato che “è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la sentenza della C.T.R. completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (così Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/10/2018, n. 24452).
All’inverso, la sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem ove il giudice del gravame, facendo propri gli argomenti del primo decidente, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).
Facendo applicazione di tali principi, la pronuncia impugnata palesa il lamentato vizio motivazionale invalidante.
La lettura della sentenza non evidenzia: un’analitica esposizione delle questioni controverse (come definite nell’originario atto introduttivo), delle deduzioni difensive svolte dai contraddittori e delle motivazioni della pronuncia di primo grado; neppure in essa non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell’atto di impugnazione e manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la decisione di primo grado che viene riportata per sommi capi nella parte narrativa attraverso all’onere, prescritto dalla norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., di dare piena contezza all’appellante delle ragioni poste a base del suo convincimento.
Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza ed assorbiti i restanti con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità alla CTR della Campania anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021