Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13407 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14646/2010 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Mandara

del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro

Borsieri, 12, presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Catapano,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A. (già E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.),

Agente della riscossione per la provincia di Salerno, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Filippo Leporini, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1080/2009,

depositata in data 11/12/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 21/5/2006 il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento della domanda proposta da C.G., dichiarava illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita dalla E.T.R. S.p.A., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sui beni immobili dell’attore per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, condannandola a provvedere a proprie cure e spese alla cancellazione; riteneva, infatti, fondata l’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta, per le cartelle notificate da oltre un anno, dall’avviso di intimazione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2 e rilevava inoltre che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria erano prive “del requisito previsto” e non erano state notificate “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”.

2. In parziale accoglimento del gravame interposto dall’agente della riscossione la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il diritto di E.T.R. S.p.A. di procedere all’iscrizione di ipoteca in danno del C. limitatamente all’importo di Euro 11.328,06, oltre maggiorazioni e accessori di legge, confermando invece l’illegittimità dell’iscrizione in quanto riferita a cartelle che non risultavano notificate al debitore.

Con riferimento alle restanti cartelle, riteneva infatti, da un lato, non più opponibile la loro tardiva notifica per non avere l’attore impugnato le cartelle medesime avanti il giudice competente nei termini e nelle forme per ciascuna di esse rispettivamente previsti;

dall’altro, che l’iscrizione ipotecaria sulla base di esse effettuata non richiedeva la preventiva notifica di avviso di intimazione, trattandosi di adempimento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, norma non richiamata dall’art. 77 del medesimo testo normativo.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso C.G. sulla base di tre motivi, cui resiste Equitalia Polis S.p.A., depositando controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso C.G. denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, per averne la Corte d’appello escluso l’applicabilità al caso di specie.

Sostiene che, avendo l’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, natura di misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare in materia di riscossione di imposte, la stessa deve ritenersi soggetta anche alle norme di cui agli artt. 49 e segg. del medesimo D.P.R. e segnatamente a quella suindicata che prescrive l’obbligo in capo al concessionario di notificare avviso di intimazione nel caso, nella specie ricorrente, che sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito dato per provata la notifica di alcune delle cartelle di pagamento la cui prova in realtà non emergeva dagli incarti prodotti nonchè per aver ritenuto di poter distinguere tra cartelle mai notificate e cartelle notificate oltre il termine stabilito e di poter conseguentemente ridurre l’importo dell’iscrizione ipotecaria anzichè statuire la nullità ed inefficacia di tutte le cartelle: così dunque pronunciando ultra petita.

Sotto il primo profilo lamenta in particolare che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto valida la notifica di alcune cartelle sulla base dell’esibizione di copia della relata di notifica a mezzo posta, anzichè dell’originale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2839 c.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta che la Corte di merito ha trascurato di esaminare le proprie doglianze circa la violazione da parte di E.T.R. S.p.A. delle norme di cui all’art. 2839 c.c., in ordine alle formalità da osservarsi per l’iscrizione ipotecaria. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla mancanza di titolo costitutivo a base dell’iscrizione ipotecaria, eccepita da esso opponente in ragione della mancata notifica degli atti prodromici nonchè della omessa o tardiva notifica delle cartelle di pagamento.

Afferma, inoltre, che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che egli fosse decaduto dal diritto di proporre opposizione avverso le cartelle tardivamente notificate.

6. Va innanzitutto premesso che non è rilevabile, in questa sede, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario per quella parte dell’iscrizione ipotecaria riferita a cartelle emesse per crediti di natura tributaria e ciò per la preclusione che deriva dall’essersi sul punto formato il giudicato implicito.

Deve bensì ritenersi, infatti, che – analogamente a quanto affermato con riferimento al fermo amministrativo da Cass., Sez. U, Ord. n. 10672 del 11/05/2009, Rv. 608134 – la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77, eseguita con riguardo a crediti di natura tributaria, si estende anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta (come nel caso di specie) in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 25-quinquies, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che, modificando del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha incluso anche la detta iscrizione d’ipoteca tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario (e ciò in quanto la riferibilità – come appresso sarà detto – di quest’ultimo atto ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 cit., depone a favore della natura interpretativa della predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario, che in materia tributaria è limitata alle controversie attinenti all’esecuzione forzata).

Nondimeno, non può comunque prescindersi, nella fattispecie, dalla interpretazione dell’art. 37 c.p.c., effettuata dalla Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24883 del 09/10/2008 (Rv. 604576), secondo cui la possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione deve tener conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo che impone la rilevabilità del difetto di giurisdizione soltanto se la relativa eccezione sia stata proposta quantomeno nel corso del processo di appello così impedendo che sul giudizio di merito formulato con la prima sentenza venga a formarsi il giudicato implicito (cfr. Cass. Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604950; Sez. U, n. 29523 del 18/12/2008, Rv. 605914).

7. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, nei termini appresso precisati.

Sulla questione con esso sollevata sono, come noto, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento;

b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. Principi questi ribaditi, anche dalla recente Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015.

Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a), l’art. 50, comma 2, D.P.R. cit., non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, con conseguente correttezza sul punto della sentenza impugnata, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub b).

In proposito è, infatti, ormai consolidato l’orientamento (v. di recente Cass. n. 7605/16; 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente “non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti”: sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest’ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

10. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando conseguentemente assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa S.C. formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa interamente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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