Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13407 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18340-2019 proposto da:

SOVEL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MICHELE FARINA;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10504/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dalla Sovel Italia s.r.l., riformava la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al tributo Tarsu per l’anno 2009 emesso dalla Publiservizi s.r.l. Secondo la CTR l’atto impugnato dalla contribuente, emesso in sede di autoannullamento parziale dall’agente per la riscossione dei tributi incaricato dal comune di Caserta, aveva rideterminato in diminuzione l’importo originariamente richiesto al medesimo titolo e non era quindi soggetto al termine di decadenza, per computare il quale occorreva fare riferimento al momento dell’emissione del primo provvedimento.

La Sovel Italia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. La CTR avrebbe errato nel ritenere emesso prima della scadenza del termine di decadenza l’atto emesso in sede di autoannullamento, vertendosi in ipotesi di autotutela sostitutiva che, richiedendo l’esercizio di un ulteriore potere accertativo, avrebbe richiesto l’adozione del potere entro il termine di decadenza.

Il ricorso è infondato.

E’ senz’altro vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l’Amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, conv. in L. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel c.d. “principio di perennità” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente – cfr. Cass. n. 7751/2019, conf Cass. 20/03/2019, n. 7751; conformi Cass. 08/10/2019, n. 25055 e Cass. 21/03/2018, n. 7033-.

Tuttavia, questa Corte non ha mancato di precisare che l’integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali nè di una specifica motivazione, a differenza della modifica “in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 – cfr. Cass. n. 27543/2018 -.

Si tratta di un orientamento ben sedimentato, da quando si è affermato che solo “l’integrazione o la modificazione “in aumento” dell’originario avviso, che determina una “nuova” pretesa tributaria rispetto a quella originaria, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, a garanzia del contribuente, a differenza della modifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria, ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria” (Cass. n. 11699/2016, Cass. n. 22019/2014; Cass. n. 937/2009).

In definitiva, quando l’atto emesso in autotutela all’esito dell’esame della documentazione offerta dalla parte determina una riduzione della pretesa tributaria accertata con il pregresso atto impositivo lo stesso non può ritenersi nuovo, costituendo mera revoca parziale del precedente atto, già notificato, e non va emesso nel termine decadenziale di esercizio del potere impositivo – cfr. Cass. n. 13311/2019 -.

Orbene, a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, ritenendo irrilevante l’atto emesso all’esito dell’esercizio dei poteri di autotutela ed in riduzione rispetto all’originario importo oggetto del precedente avviso ai fini della decorrenza del termine di decadenza dalla potestà impositiva già rispettato dall’Ufficio all’atto dell’emissione del precedente avviso di accertamento, per l’appunto non integrando l’emissione di un nuovo accertamento ma la revoca parziale del precedente, tempestivamente azionato.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va righettato, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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