Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13407 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16400/2010 proposto da:

OFFITEL SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FIORINI Tiziana, FALCO FRANCESCO, giusta mandato a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MWCR SPA in liquidazione e C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 831/2010 del TRIBUNALE di VELLETRI del

24.5.2010, depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il Consigliere relatore, Dr. Camillo Filadoro, letti gli atti, Rileva:

1. Con sentenza del 24-26 maggio 2010 il Tribunale di Velletri ha negato la propria competenza territoriale a decidere sulla domanda proposta da OFFITEL srl intesa ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per la vendita di alcune macchine risultate difettose ed il risarcimento dei danni derivati dalla perdita di clientela.

Ciò sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva espressamente la competenza esclusiva del Tribunale di Milano a conoscere tutte le controversie relative ai due contratti stipulati dalle parti (quello di vendita e l’altro di assistenza tecnica intimamente connessi);

2. contro questa decisione, OFFITEL ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.

Questi gli argomenti proposti:

– la sentenza sarebbe nulla perchè di essa non sarebbe stata data lettura in udienza;

– la clausola contrattuale non avrebbe valore in quanto apposta su contratto (rectius: due) la cui durata era venuta a scadenza prima dell’inizio del giudizio;

– la eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata sollevata tempestivamente solo in relazione ad un contratto (quello di vendita) e non anche in relazione all’altro;

– in ogni caso la domanda di risarcimento danni aveva natura extracontrattuale e prescindeva dunque dalla esistenza di un contratto;

3. Il ricorso per regolamento di competenza potrebbe essere avviato all’esame in Camera di consiglio, per ivi essere dichiarato manifestamente infondato.

Occorre anche in questa sede ribadire che le uniche questioni che si possono far valere con il regolamento di competenza sono quelle relative alla competenza e non anche quelle riguardanti altri aspetti, per i quali valgono le regole generali in materia di impugnazione, potendo l’impugnazione riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice del merito;

Quanto alla tardività della eccezione di incompetenza, è solo da dire che la domanda di rimborso del prezzo pagato, così come quella di risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di merce difettosa, hanno natura contrattuale e derivano dal contratto di vendita dei registratori di cassa (per la quale è stata proposta tempestiva eccezione di incompetenza territoriale).

Le regole generali in materia di designazione del foro competente, nel caso di specie, erano state validamente derogate da una clausola contrattuale che espressamente prevedeva, quale foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto, il Tribunale di Milano.

Le disposizioni del codice di consumo non possono trovare applicazione nel caso di specie, in considerazione della qualità di imprenditori commerciali di entrambe le parti.

La unica eccezione proposta tempestivamente dalla società riguardava la applicabilità delle norme a difesa del consumatore”.

2. Osserva, in limine, il collegio – diversamente rispetto a quanto affermato nella sopra trascritta relazione – che le considerazioni svolte in ricorso – quanto alla invocata nullità della sentenza impugnata (sotto il profilo della denunciata violazione del precetto di cui all’art. 281-sexies cod. proc. civ.) sono manifestamente inammissibili.

Sotto diversi, concorrenti, profili:

– la sentenza impugnata, espressamente, da atto che il giudice aveva autorizzato la discussione orale della causa e pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 24 maggio 2010: è palese – di conseguenza – in puntuale applicazione del precetto di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ., u.c., che nella specie la sentenza deve – ad ogni effetto – ritenersi pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene e che – quindi – la copia prodotta che non è la copia del verbale dell’udienza del 24 maggio 2006 è una mera riproduzione dell’originale della sentenza stessa si che è assolutamente irrilevante che – per evidente errore materiale della cancelleria – sulla stessa appaia quale data di deposito (della sentenza) la diversa data del 26 maggio 2010), certo essendo che quest’ultima data è unicamente quella in cui è stata confezionata la riproduzione della sentenza del 24 maggio 2010 (cioè la copia);

– se, come risulta dalla non equivoca formulazione dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, è di palmare evidenza – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca in ricorso – che non vi era alcun onere, per il giudice di depositare in cancelleria la “sentenza”, ma unicamente, da un lato, di sottoscrivere il verbale di udienza, dall’altro, di immediatamente depositare in cancelleria detto verbale;

– è totalmente irrilevante, pertanto, al fine del decidere, quanto si legge in ricorso in ordine all’avvenuto deposito della “motivazione” unicamente due giorni dopo la lettura del dispositivo in udienza;

– se del caso, infatti, doveva essere dedotto e adeguatamente dimostrato o la omessa redazione del verbale dell’udienza del 24 maggio 2010 o l’assenza di questo dal fascicolo d’ufficio, al termine della detta udienza (e nella specie neppure in tesi è prospettato ricorra una ipotesi o l’altra, entrambe, del resto, contraddette dal passaggio della sentenza sopra trascritto);

– anche a prescindere dai rilievi che precedono, non controverso che il proposto ricorso per regolamento di competenza è tempestivo sia si consideri la sentenza impugnata pronunciata alla data in cui è stata data lettura del dispositivo adottato in udienza (24 maggio 2010), sia si faccia riferimento alla apparente diversa data della sua pubblicazione in cancelleria (26 maggio 2010) si osserva – in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente – che in materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. 7 febbraio 2011, n. 3924) e che nella specie non è dato comprendere quale sia stato il pregiudizio derivato alla difesa della parte ora ricorrente dalla ipotizzata nullità della sentenza oggetto di ricorso per cassazione.

3. Per il resto e, in particolare, quanto alle argomentazioni svolte nella relazione al fine di dimostrare la sussistenza, nella specie, della competenza del tribunale di Milano a conoscere della controversia il collegio ritiene di dovere fare integrale riferimento alle stesse – in replica alle quali, del resto, non sono state presentate memorie – con conseguente declaratoria della competenza del tribunale di Milano a conoscere della controversia.

Nessun provvedimento deve adottarsi quanto alle spese di lite di questa fase del giudizio, non avendo la intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale di Milano;

nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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