Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13407 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 16747 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Progetto Via Roma s.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Pellicciari Claudio, elettivamente domiciliata

presso lo studio del difensore in Roma Via Aterno 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte n. 83/36/2013, depositata in data 11 aprile

2013, notificata il 13 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 febbraio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 4952 del 28 marzo 2012 la Corte di cassazione cassava con rinvio la sentenza n. 50/34/2009 della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Progetto Via Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 69/19/07 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima, esercente attività di commercio di abbigliamento e accessori, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, maggiori ricavi non dichiarati, ai fini imposte dirette, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno 2003, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico relativa ad un differente periodo di imposta (2006);

– riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Piemonte, con sentenza n. 83/36/2013, depositata in data 11 aprile 2013, veniva, in riforma della decisione di primo grado, confermata la legittimità dell’avviso di accertamento;

– nella suddetta sentenza, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4952/2012 secondo cui “non è precluso all’Amministrazione finanziaria di avvalersi nell’accertamento del reddito di dati o notizie comunque raccolti con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all’esercizio in corso” e non avendo la CTR del Piemonte nella sentenza n. 50/34/2009 argomentato alcunchè in ordine alla eccezione dell’Ufficio di insussistenza tra il 20032006 di eventi significativi atti a condizionare le scelte commerciali della ditta in ordine all’ammontare del ricarico, andavano valutate, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in difetto di prova documentale da parte del contribuente, le circostanze addotte da quest’ultimo a sostegno della assunta non utilizzabilità per la rettifica dell’anno 2003 della percentuale di ricarico afferente all’anno 2006;2) mentre non rientrava nella comune esperienza il fatto relativo alla asserita costruzione – con notevoli disagi di circolazione pedonale e di conseguenza alla clientela della contribuente – nella (OMISSIS), di un parcheggio negli anni 2003-2004, dalle circostanze notorie (dell’attentato a New York nel settembre del 2001 e dei giochi olimpici invernali a Torino nel 2006) non si potevano trarre indicazioni univoche sui margini di ricarico della contribuente quale esercente attività di commercio di abbigliamento e accessori; 3)anche la asserita erroneità della percentuale di ricarico applicata sia per i beni venduti al dettaglio che per quelli fatturati con utilizzo della stessa misura per tutti i negozi gestiti dalla contribuente (sei punti vendita compresi quelli in periferia e quelli foranei) non era stata provata da quest’ultima nè rientrava tra le circostanze di comune esperienza;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia della CTR sul motivo di censura proposto dalla contribuente nei gradi di merito e riproposto in sede di ricorso per riassunzione del giudizio- circa l’erroneità tecnico-matematica della ricostruzione da parte dell’Ufficio dei maggiori ricavi asseritamente riferibili alle vendite “per corrispettivi”, con indebita applicazione al costo del venduto delle merci cedute al consumatore finale (c.d. vendita al dettaglio) della medesima percentuale di ricarico di quella applicata al costo delle cessioni con fattura (ripartendo i costi per le cessioni per corrispettivi e i costi per le vendite con emissione di fattura erroneamente secondo le medesime percentuali scaturenti dalla proporzione tra i prodotti venduti ancorchè la percentuale di ricarico dei prodotti ceduti con corrispettivi fosse, ad avviso della ricorrente, sensibilmente superiore a quella da applicare ai prodotti ceduti mediante emissione di fatture);

– il motivo è infondato per i motivi di seguito indicati;

-premesso che per giurisprudenza di questa Corte “costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., l’omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012);nella specie, la CTR – pronunciandosi espressamente sulla censura relativa alla assunta erroneità di applicazione della medesima misura di percentuale di ricarico sul costo delle cessioni dei beni al dettaglio e su quello delle vendite con emissione di fattura- ha ritenuto- con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- che la contribuente non avesse provato documentalmente – nè tale circostanza rientrasse tra quelle notorie ai sensi dell’art. 115 c.p.c.- la asserita diversità di percentuale di ricarico sul costo delle vendite dirette con corrispettivi (che ad avviso della ricorrente sarebbe “sensibilmente superiore” v. stralcio dell’atto di riassunzione del giudizio riprodotto in ricorso pagg. 11-12) e sul costo delle vendite fatturate; ogni altra argomentazione sottesa al motivo tende ad una inammissibile rivisitazione di valutazioni di merito effettuate dal giudice di appello;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002l, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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