Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13406 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8981/2010 R.G. proposto da:

R.D., C.P.G. E C.A., quali

eredi di Ca.Ar., rappresentati e difesi dall’Avv. Enzo

Gulmanelli del Foro di Forlì e dall’Avv. Saverio Gianni del Foro

di Roma, presso il cui studio, in Roma, via Pompeo Magno, 3, sono

elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 34/10/2009, depositata il 16/03/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per i ricorrenti l’Avv. Gianni Saverio;

udito per l’Agenzia controricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna

Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli eredi di Ca.Ar., deceduto in data (OMISSIS), proponevano istanza di rimborso all’Erario della somma di Euro 19.521,00 versata dal de cuius a titolo di imposta sostitutiva ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, in relazione a un terreno ubicato nel Comune di Forlì di cui il predetto era proprietario per la quota di 5/9.

Secondo gli istanti, infatti, il vantaggio fiscale derivante dal versamento della imposta sostitutiva, rappresentato dalla possibilità, in caso di successiva vendita, di parametrare le plusvalenze e le minusvalenze invece che al costo od al valore di acquisto del terreno al valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, era stato annullato dal decesso del loro dante causa. Il terreno acquisito in comproprietà pro quota per effetto di successione, in caso di rivendita, sarebbe stato soggetto ad imposta sulle plusvalenze sulla base del valore determinato in base all’art. 68 T.U.I.R. e, cioè, quello indicato nella dichiarazione di successione, e non quello della perizia giurata.

In data 13/10/2006 l’Agenzia delle entrate notificava il diniego di rimborso, avverso il quale i suddetti eredi proponevano ricorso avanti la C.T.P. di Forlì, che lo accoglieva affermando la revocabilità dell’operazione di rivalutazione del terreno, almeno fino a quando non si fosse pervenuti alla sua alienazione.

Il gravame interposto dall’ufficio era accolto dalla C.T.R. dell’Emilia-Romagna con la sentenza in epigrafe, avverso la quale propongono ricorso gli eredi del contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e art. 82, comma 2, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Posto che lo scopo dell’agevolazione è quello di ridurre il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni, diminuendo le imposte personali sui redditi diversi e consentendo al contempo allo Stato di incassare anticipatamente una quota di imposta il cui presupposto non è ancora maturato, sostengono i ricorrenti che la morte del contribuente sopravvenuta anteriormente alla cessione del bene, il conseguente trasferimento mortis causa e la determinazione ad esso correlata di nuovi valori del terreno, svuotano di significato i precedenti versamenti a titolo di imposta sostitutiva, che rimangono pertanto privi di causa; affermano inoltre che l’indicazione del valore desunto da una perizia giurata ai fini della predetta imposta sostitutiva costituisce manifestazione di scienza come tale sempre revocabile fino a quando non sia intervenuta la vendita del terreno, il contrario non potendosi del resto ricavare da alcuna disposizione di legge. Rilevano ancora che, rifiutando di restituire l’imposta riscossa, l’amministrazione finanziaria di fatto sottopone a tassazione due volte la stessa plusvalenza: una prima volta con l’imposta sostitutiva, una seconda volta in via ordinaria, nei confronti degli eredi, al momento della successiva alienazione del terreno.

Formulano il seguente quesito di diritto: “se, in relazione alla normativa in epigrafe, possa negarsi il rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal de cuius quando non sia ancora intervenuto un fatto irrevocabile per richiederlo quale l’atto di cessione a titolo oneroso del terreno e se tale negazione, vanificando lo scopo di tale versamento, che risiede nella riduzione della plusvalenza che Matura in sede di cessione, non sia illegittima in caso di decesso del contribuente e se, di conseguenza, agli eredi spetti o no il diritto di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal de cuius”.

3. Con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4.

Sostengono che, in violazione della norma processuale richiamata, i giudici d’appello hanno affermato l’impossibilità di ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva de qua in caso di mancata vendita del terreno, in mancanza di alcun fondamento normativo, posto che la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, nulla dice in tal senso, nè tale regola è ricavabile da alcun’altra disposizione dell’ordinamento tributario.

Formulano il seguente quesito di diritto: “se sia lecito l’operato della C.T.R. Emilia-Romagna che, nel confermare il diniego di rimborso dell’imposta sostitutiva L. n. 448 del 2001, art. 7, opposto dall’amministrazione finanziaria, ha statuito senza basare minimamente la propria motivazione su norme che tale rimborso neghino esplicitamente”.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 T.U.I.R., circa il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi.

Sostengono che l’interpretazione accolta dai giudici di merito incorre nella violazione denunciata atteso che, nonostante il versamento dell’imposta sostitutiva da parte del de cuius, il valore fiscalmente riconosciuto del terreno in capo agli eredi non è influenzato dalla precedente rivalutazione. Rilevano che, mentre il chiesto rimborso dell’imposta sostitutiva non determinerebbe nè un danno per il fisco non è un salto di imposta, al contrario il suo rifiuto configura un arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione che, sulla medesima plusvalenza, incassa prima l’imposta sostitutiva e poi l’imposta calcolata a carico degli eredi al momento della vendita da essi effettuata sulla plusvalenza piena, come se a nulla fosse valso il primo versamento.

Formulano il seguente quesito di diritto: “se sia lecito da parte dell’amministrazione finanziaria colpire uno stesso presupposto, prima con l’imposta sostitutiva L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 7, versata dal de cuius per ridurre la plusvalenza in caso di cessione, e poi con la tassazione piena del differenziale tra prezzo di vendita e valore indicato nella denuncia successoria a carico degli eredi, in caso di cessione onerosa da parte loro, a nulla rilevando il primo versamento”.

5. I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati.

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, rubricato “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” dispone, per quanto qui rileva, che:

“1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) e b), del T.U. imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, de i geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

“2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo 3 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

“3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

“4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002”.

E’ bene peraltro ricordare che analoga facoltà di rideterminazione del valore di acquisto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al T.U.I.R. art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), è stata introdotta per “i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.

Ora, come già chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 24057 del 12/11/2014, Rv. 633551), “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene (nel caso in esame partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per cosi dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale”.

Sempre questa Corte (Sez. 5, n. 3410 del 20/02/2015, Rv. 634647) ha poi precisato che “assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato”, cosicchè “la scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente”.

In ultimo, questa Corte (Sez. 5, n. 6688 del 02/04/2015), proprio in controversia analoga vertente sul diniego serbato all’istanza avanzata dagli eredi di un contribuente di rimborso delle rate a questo versate dell’imposta sostitutiva, nel cassare la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna (che aveva ritenuto dovuto il rimborso dei primi due ratei dell’imposta sostitutiva versata dal de cuius), ha ritenuto infondato l’assunto degli eredi, secondo il quale, proprio a causa del decesso del de cuius, era venuta meno la causa del pagamento dovuto, in quanto l’originario contribuente – ed anche essi, quali eredi – non avrebbero potuto più usufruire del beneficio fiscale futuro prenotato con il versamento dei primi due ratei. La Corte ha, infatti, affermato che l’evento della morte del dante causa non ha privato di causa giuridica il pagamento dell’imposta a suo tempo effettuato, che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter data, e che non appariva ravvisabile nel pagamento stesso alcun errore od omissione del contribuente (v.

anche, in senso conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 939 del 20/01/2016;

Sez. 5, n. 385 del 13/01/2016).

6. Reputa questo Collegio di dover condividere e dare continuità ai sopra enunciati principi di diritto, discendendone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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