Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13406 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13406 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
SENTENZA
sul ricorso 322-2010 proposto da:
D’ALEO
ENRICHETTA,
FELICIA
c.f.
DLAPCN44L44H2810, quale procuratore speciale
del proprio figlio D’ALEO ALESSANDRO, c.f.
DLALSN61R28M088K, elettivamente domiciliata in
ROMA,
2015
1093
VIA VODICE
dell’avvocato
7,
SALVATORE
presso
MARIA
lo
studio
PAPPALARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE
MARIA CASTORINA;
– ricorrente –
I
contro
Data pubblicazione: 30/06/2015
ROVELLO
ANASTASIA
MARIA,
CARUSO
MARCELLA,
VINCENZO,
FALLIMENTO
CARUSO
C.O.R.E.C.
S.r.l. in persona del Curatore pro tempore;
–
intimati –
avverso la sentenza n. 1384/2008 della CORTE
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/04/2015 dal Consigliere
Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato MAURO MALTESE, con delega
orale dell’Avvocato PASQUALE MARIA CASTORINA
difensore della ricorrente, che si è riportato
alle difese in atti;
udito il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che
ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del primo motivo e
per l’accoglimento del secondo motivo di
ricorso.
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2008;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 23 febbraio
2001 il Tribunale di Catania – adito da Alessandro D’Aie° nei confronti della s.r.l. CO.RE.C. e
per inadempimento della prima convenuta, dei
contratti preliminari del 26 luglio 1990 e del 1 0
luglio 1991, con i quali essa si era obbligata a
vendere all’attore, rispettivamente, un appartamento per lire 130.400.000 e un garage per lire
25.000.000; condannò la stessa società CO.RE.C. e
Francesco Caruso, quale suo fideiussore, a restituire ad Alessandro D’Aie° le somme, da quantificare nel corso successivo del giudizio, che egli
aveva versato come prezzo, nonché a pagargli lire
21.600.000 come parziale rimborso di interessi,
rivalutazione monetaria e risarcimento di danni;
ordinò allo stesso Alessandro D’Aie° di rilasciare gli immobili in questione alla società
CO.RE.C.; condannò quest’ultima a rimborsare all’attore le spese da lui sostenute per la manutenzione straordinaria e il completamento dei
beni promessigli in vendita, nell’importo da
determinare nel prosieguo della causa; dispose la
compensazione dei crediti di Alessandro D’Aleo
per interessi, rivalutazione monetaria e risarci322/2010
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di Francesco Caruso – pronunciò la risoluzione,
mento di danni con il corrispettivo da lui dovuto
per il godimento degli immobili dal 1 0 luglio
1991.
Con sentenza definitiva del 5 ottobre 2005 il
e Maria Rovello, Anastasia Marcella Caruso e
Vincenzo Caruso, eredi di Francesco Caruso,
costituitisi in giudizio in luogo del loro dante
causa in seguito al suo decesso, a pagare ad
Alessandro D’Aleo 43.977,34 euro e 3.016,41 euro,
a titolo di rimborso, rispettivamente, del prezzo
versato e delle spese incontrate per la manutenzione straordinaria e il completamento degli
immobili.
Su impugnazione proposta da Felicia Enrichetta D’Aie° quale procuratrice speciale di suo
figlio Alessandro D’Aie°, nella resistenza degli
eredi di Francesco Caruso e della curatela del
fallimento della società CO.RE.C., che intanto
era stato dichiarato, la Corte d’appello di
Catania, con sentenza del 18 novembre 2008 ha
dichiarato inammissibile per mancanza di riserva
il gravame contro la sentenza non definitiva; ha
dichiarato improcedibile per intervenuto fallimento quello contro la sentenza definitiva nei
riguardi della società CO.RE.C.; lo ha parzial322/2010
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Tribunale condannò in solido la società CO.RE.C.
mente accolto con riferimento agli eredi di
Francesco Caruso, rideterminando il 51.517,60
euro la loro condanna alla restituzione del
prezzo; ha compensato tra le parti le spese di
Felicia Enrichetta D’Aleo, quale procuratrice
speciale di Alessandro D’Aleo, ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, poi
illustrati anche con memoria. Maria Rovello,
Anastasia Marcella Caruso, Vincenzo Caruso e la
curatela del fallimento della società CO.RE.C.
non hanno svolto attività difensive nel giudizio
di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la
Corte d’appello erroneamente escluso dal credito
di Alessandro D’Aleo la somma di lire 10.000.000,
portata da un assegno girato alla società VIMA
Costruzioni: importo che già il Tribunale aveva
riconosciuto come dovuto, senza che in proposito
la sentenza di primo grado avesse formato oggetto
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giudizio di secondo grado.
di gravame incidentale ad opera delle altre
parti, le quali inoltre non avevano contestato di
essere debitrici anche di tale ammontare.
La censura va disattesa.
ricorso risulta che il Tribunale non aveva computato l’assegno di cui si tratta nella somma che i
convenuti erano stati condannati a pagare: essa
infatti, maggiorata di quelle ulteriori attribuite
dalla Corte d’appello all’originario attore,
non raggiunge il totale di lire 109.752.000, che
secondo Alessandro D’Aie° gli era dovuta in
totale. D’altra parte, era stato lui stesso,
nell’adire il giudice di secondo grado, a lamentare tra l’altro che l’importo del titolo non era
stato inserito, con la sentenza definitiva di
primo grado, tra i versamenti effettuati a favore
della promittente venditrice, a suo dire complessivamente appunto per lire 109.752.000. In nessuna violazione del giudicato è quindi incorsa la
Corte d’appello, nel provvedere su tale doglianza
e nel respingerla in
parte qua,
per la ragione
che si trattava di titolo «a favore di soggetto
estraneo (VIMA Costruzioni)». Quanto poi alla
generica deduzione del ricorrente, circa la
mancata contestazione sul punto delle contropar322/2010
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Proprio dagli analitici conteggi esposti nel
ti, è sufficiente rilevare che dalla trascrizione
delle conclusioni e dall’esposizione dello svolgimento del processo, contenute nella sentenza
impugnata, risulta che anche a proposito della
trasto tra le parti in appello non era venuto
meno.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole di «violazione dell’art. 91
c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», in
quanto le spese del giudizio di gravame sono
state compensate per ragioni incongrue: la presunta parziale soccombenza dell’appellante e la
sopravvenuta improcedibilità della domanda nei
confronti del fallimento dell’originaria convenuta.
Neppure questa censura può essere accolta.
Una ipotesi di soccombenza reciproca, che
giustifica la compensazione anche integrale delle
spese, è ravvisabile nell’ipotesi in cui una
domanda, come nella specie, venga accolta soltanto parzialmente (v., tre le altre, Cass. 23
settembre 2013 n. 21684). Il che vale, sotto il
profilo virtuale, anche con riferimento alla
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computabilità dell’assegno in questione il con-
curatela del fallimento della s.r.l. CO.RE.C.
D’altra parte, nella sentenza impugnata, l’improcedibilità dell’appello, dichiarata in conseguenza dell’apertura della procedura concorsuale, non
si opina nel ricorso, ma soltanto addotta come
plausibile ragione di compensazione delle spese
del giudizio di secondo grado nei rapporti con la
curatela.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non
hanno svolto attività difensive.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 9 aprile 2015
Il Pre
(Luig
Il Consigliere estensore
(Ettore Bucciante)
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ch
i Giladiziedo
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 611i. 2015
è stata “addebitata” ad Alessandro D’Aleo, come