Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13406 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16862-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOC. CANNIGIONE BAJA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 413/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata l’11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla società Cannigione Baja s.r.l. relativa a controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2002.
La CTR riteneva di carattere assorbente rispetto a tutte le doglianze la questione relativa alla notifica della cartella effettuata con lo schema di cui all’art. 140 c.p.c., nei confronti dell’amministratore unico e rappresentante legale dell’ente (Sig. O.) in forma impersonale, risultando così effettuata deviando dallo schema delineato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notifiche alla persona giuridica.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della società Baja Cannigione s.r.l., affidato ad un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 3 e art. 140 c.p.c.. La CTR non avrebbe considerato la ritualità della notifica effettuata nei confronti del legale rappresentante con il pieno rispetto delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come risultava dagli atti allegati.
Il ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Benchè nel ricorso si faccia riferimento a numerosi allegati, il ricorso stesso non ne contiene alcuno e non può dubitarsi che le censure esposte nello stesso, attenendo al contenuto delle notifiche della cartella ed alla comprensione del motivo – cfr. Cass. n. 1150/2019 – avrebbero richiesto necessariamente la verifica delle stesse al fine di esaminare l’eventuale error iuris prospettato dalla parte ricorrente – cfr. Cass. n. 31038/2018, Cass. n. 5185/2017 -.
Ed è appena il caso di evidenziare che anche il riferimento generico ad atti processuali che pure compare in ricorso non è idoneo a superare la carenza dei documenti concernenti la notifica della cartella sui quali si fonda la censura.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021