Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13406 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15786/2010 proposto da:

BANCA DEL CANAVESE – CREDITO COOPERATIVO DI VISCHE E DEL VERBANO

CUSIO OSSOLA SC (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA

5, presso lo studio dell’avvocato CARBONE Valeria, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MASSIMO AMBROSIO, BIANCO LORENZO,

giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

CESAREO GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIEMONTE

Vitantonio, giusta delega (dell’8.11.07) in calce all’atto di

citazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3384/2010 del TRIBUNALE di TORINO del

26.4.2010, depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il Consigliere relatore, Dr. Camillo Filadoro, letti gli atti, rileva:

1. Con sentenza 26 aprile-18 maggio 2010 il Tribunale di Torino, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice, su ricorso della Banca del Canavese, accoglieva la eccezione sollevata dall’opponente, C.M., dichiarando la incompetenza per territorio del giudice adito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, dando termine per riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea;

2. il giudice eporediese, ad avviso del Tribunale, era competente ad emettere il decreto ingiuntivo, fondato su un contratto di fideiussione stipulato dal C. con la Banca, in forza della clausola contrattuale che espressamente prevedeva come foro competente quello in cui aveva sede la Banca (Ivrea) “per qualunque controversia con soggetti che non rivestono la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., comma 2”; in capo al C. doveva escludersi la qualità di consumatore, sia perchè egli in effetti era un imprenditore, sia perchè la fideiussione era stata prestata a società commerciale;

3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la Banca del Canavese, deducendo che la clausola non prevedeva affatto un foro convenzionale esclusivo (non essendo sufficiente a farlo ritenere tale la circostanza che la competenza fosse stabilita “per qualsiasi controversia”) e che in ogni caso la clausola era derogabile dalla parte a favore della quale era stata stabilita; la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. 9 aprile 2008 n. 9314): “la clausola contrattuale di de- roga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest’ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l’altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto”.

4. C. ha depositato memoria;

5. osserva il consigliere relatore: il ricorso è ammissibile.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’istanza per essere stata sottoscritta da procuratori che non sono abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

E’ principio consolidato che l’istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito procura, anche se lo stesso non sia abilitato al patrocinio in cassazione, senza necessità di ulteriore procura.

Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il difensore della Banca (avv. Massimo Ambrosio) non fosse abilitato al patrocinio in Cassazione, essendo egli il difensore della parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22944 e 7 giugno 2004 n. 10812).

6. Resta preclusa ogni altra questione, non tempestivamente dedotta nel giudizio di opposizione.

In questo, infatti, la banca aveva dedotto esclusivamente di avere inteso applicare la legge a tutela del consumatore, la quale impone, come foro competente, il foro ove questi ha la sede, rivestendo l’opponente la qualità di consumatore.

Per questa ragione, si era rivolta al Tribunale di Torino al quale aveva richiesto la emissione di un decreto ingiuntivo a carico dei fideiussori della obbligazione principale assunta dal caseificio PIM srl;

7. In sede di ricorso per regolamento di competenza, inammissibilmente (e per la prima volta), la Banca ha invece dedotto la non esclusività del foro convenzionale e la possibilità che ad esso si potesse comunque derogare, trattandosi di foro convenzionale stabi lito in favore della sola Banca; si tratta, come rileva correttamente la difesa del C., di argomenti di fatto e difese del tutto nuovi, che non sono stati esaminati dal giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. In ordine ai quali, pertanto, deve dichiararsi la intervenuta decadenza del ricorrente.

In base alla prescrizione dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo previgente ed in quello novellato, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nel primo atto difensivo resta cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto, mentre restano irrilevanti le deduzioni successive.

8. Anche per questa ipotesi trova quindi applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., comma 3, secondo cui i motivi esposti “in limine litis” a fondamento dell’eccezione di incompetenza per territorio vincolano il giudice e la parte, nel senso che nè questa può variare gli originari motivi, nè quello può accogliere l’eccezione per motivi diversi.

9. Si richiama, per qualche riferimento, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: “allorchè il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. cv., la competenza territoriale in ragione dell’esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l’incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l’eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell’istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili”.

10. Conclusivamente, ad avviso del consigliere relatore, il ricorso per regolamento di competenza si presta ad essere avviato all’esame in Camera di consiglio, per ivi essere dichiarato manifestamente infondato.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie, e dichiara, di conseguenza, la competenza del tribunale di Ivrea a conoscere della controversia, cui rimette ogni provvedimento in ordine alle spese di questa fase del giudizio.

PQM

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale di Ivrea cui rimette ogni provvedimento sulle spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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