Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13405 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1769/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA

2, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO DI BIAGIO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE ROSA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.B., esercente la professione di “medico di medicina generale” convenzionato con il SSN, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 1998 al 2003.

La CTP di Frosinone rilevava la decadenza in capo al contribuente, D.P.R. n. 602 del 1973, dal diritto al rimborso per tutti i versamenti effettuati fino alla data del 30.7.2001 e riteneva, nel merito, infondata l’istanza di rimborso presentata dal contribuente.

La CTR del Lazio – sez. stacc. di Latina con la sentenza n. 766/39/09, depositata il 24 novembre 2009, in riforma della decisione di primo grado, affermava il diritto del contribuente a percepire il rimborso Irap per tutte le annualità considerate.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, Ha resistito con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione con la quale l’Ufficio aveva opposto l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per gli anni dal 1998 al 2001, con conseguente preclusione della domanda di rimborso Irap. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, commi 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che l’adesione al condono da parte del contribuente precludeva l’esame nel merito della pretesa impositiva.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce infatti un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposte, asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, nella specie, Irap (Cassazione civile, sez. 6, 09/03/2012, n. 3841).

Il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, vale a dire coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. 1967/2012).

Il contribuente eccepisce di non avere aderito al condono previsto dalla L. n. 282 del 2002, art. 7, come ritenuto dall’Agenzia nel suo ricorso, bensì al condono tombale di cui all’art. 9 della medesima legge. Ma l’obiezione è priva di significativo rilievo. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche il condono tombale di cui all’art. 9 pone il contribuente davanti all’alternativa di coltivare la controversia rivolta al rimborso oppure definirla con il pagamento del condono, rinunciando in tal caso alla pretesa di rimborso delle somme (Sez. 5 n. 8640 del 2015;

Sez. 5 n. 16468 del 2014).

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha escluso l’assoggettabilità ad Irap di un medico convenzionato con il SSN, il quale deve avere, D.P.R. n. 270 del 2000, ex art. 22, la disponibilità di uno studio, dotato di arredi ed attrezzature adeguate per l’esercizio della medicina generale elemento che costituisce indice di autonoma organizzazione.

Il motivo non coglie nel segno.

L’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il Dpr 270/2000, prevede che ” ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata” e che detto studio “deve essere dotato degli arredi ed attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e che detti ambienti possono essere adibiti, o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica, ovvero essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.

Da ciò consegue che, come questa corte ha già affermato, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN la disponibilità di uno studio, dotato delle caratteristiche ed attrezzature indicate nella norma su menzionata, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto di convenzione onde tale elemento non integra, in sè considerato, il requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. 10240/2010; 1158/2012).

La sentenza della CTR che si è conformata a tale orientamento è dunque esente da censure.

In conclusione vanno accolti i primi due motivi di ricorso e respinto il terzo e, poichè non sono necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento della domanda di rimborso Irap del contribuente limitatamente agli anni 2002 e 2003.

Considerata la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, respinto il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, respinge la domanda di rimborso Irap del contribuente per gli anni dal 1998 al 2001, la accoglie per gli anni 2002 e 2003. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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