Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13405 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10490/2010 proposto da:

SOCIETA’ PANTHA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO

ERMANNO, rappresentata e difesa dagli avvocati AFFATATI Massimo,

GIACHIN FABIO, LAURA SODA, giusta delega a margine dell’atto di

citazione;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI EUROPA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE Carolina, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TERZI GIULIO, MARCO MORETTI, giusta procura ad litem in

calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 8765/09 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

del 15.3.2010, depositato il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Ermanno Prastaro (per delega

avv.ti Fabio Giachin e Massimo Affatati) che si riporta ai motivi del

ricorso;

udito per la resistente l’Avvocato Carolina Valensise che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con ordinanza pubblicata il 16 marzo 2010 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l1 incompetenza per territorio di quel Tribunale in relazione alla domanda proposta da Pantha s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento della convenuta Costruzioni Europa al contratto 6 aprile 2004 e conseguenti risarcimenti del danno, nonchè ai successivi atti di transazione del 17 novembre 2006 e del 14 maggio 2007, ritenuta la competenza del collegio arbitrale previsto dalla convenzione suddetta.

Propone ricorso per regolamento di competenza Pantha s.r.l. con tre motivi.

Si denuncia:

– in primo luogo la violazione degli artt. 5 e 11 della transazione stipulata tra le parti il 17 novembre 2006, facendo presente che la stessa Pantha s.r.l. aveva espressamente rinunziato alla eccezione di avvalersi della clausola compromissoria;

– in via subordinata, con il secondo motivo, in caso di ritenuta competenza del collegio arbitrale, si chiede che siano devolute alla competenza dello stesso collegio arbitrale anche le domande proposte in riconvenzionale dalla Costruzioni Europa s.r.l., nonchè quella relativa al rimborso delle spese già sostenute da Pantha s.r.l.

nelle precedenti fasi processuali.

La questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, nel senso che le domande proposte nel presente giudizio attengono sia al contratto del 6 aprile 2004 (accertamento dell’inadempimento della convenuta e condanna al pagamento dei residuo oltre ai danni) sia alle successive scritture transattive (accertamento dell’inadempimento da parte della convenuta e conseguente risoluzione), ma la connessione tra di esse a norma dell’art. 819 ter c.p.c., non esclude la competenza arbitrale in relazione alle domande oggetto di devoluzione agli arbitri e relative al contratto del 6 aprile 2004.

Ne deriva che esattamente il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in relazione alla domanda di accertamento dell’ inadempimento della convenuta in ordine al contratto 6 aprile 2004 e della relativa domanda riconvenzionale, mentre (implicitamente) si è dichiarato competente in ordine alle domande riguardanti l’esatto adempimento degli accordi transattivi del 17 novembre 2006 e del 14 maggio 2007.

Il ricorso risulta quindi infondato”.

Il ricorrente ha depositato memoria, assumendo di non concordare con le conclusioni della relazione perchè infondate in fatto e in diritto.

2. Il collegio come puntualmente eccepito dal P.G. – a prescindere dalla eccepita da parte della resistente improcedibilità del ricorso – non condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione ed evidenza che – in realtà – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè non rispetta il requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3.

2. 1. Il ricorso, in particolare, è così strutturato:

– esposti a p. 1 i nomi delle parti e indicato il provvedimento investito della impugnazione;

– dalla p. 2 alla p. 39 è stato trascritto (mediante riproduzione in fotocopia) l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

– esposto, in tutte le pagine seguenti 39 e 40, “si costituiva in giudizio Costruzione Europa srl con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 febbraio 2010 che integralmente si riporta”;

– dalla pagina 41 alla pagina 64 è inserita fotocopia, compresa la procura ad litem, della comparsa di risposta della parte convenuta in sede di merito;

– alle pagine 65 e 66 sono state trascritte le argomentazioni svolte, nella prima udienza della difesa di Pantha s.r.l.

– a pag. 67, ancora, è trascritto il contenuto di un’ordinanza del giudice istruttore depositata 16 marzo 2011 e alle pagine da 68 a 72 sono riportate le conclusioni rassegnate dalla Pantha s.r.l.;

– unicamente nelle ultime 4 righe della pagina 72 e a pagina 73 – 76 sono esposti i motivi per i quali il tribunale di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia è sicuramente competente a conoscere di tutte le domande formulate dalla parti nella causa civile n. 8765/09 R.G..

2.2. Non controverso quanto sopra è palese la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, come anticipato.

Alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui, in particolare, è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito – applicabile anche a detto mezzo di impugnazione – mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione (tra le tantissime, Cass. 22 settembre 2009, n. 20395, nonchè Cass. 22 settembre 2009, n. 20393;

Cass. 17 luglio 2009 n. 16628, nonchè Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 10255 e Cass. 30 giugno 2010, n. 15631, alle cui ampie argomentazioni si fa integrale riferimento).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.600,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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