Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13404 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1768/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA
2, presso lo studio dell’avvocato MARIO DI BIAGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA DE ROSA
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.
DIST. di LATINA, depositata il 24/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto
l’accoglimento in subordine il rinvio;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE ROSA che si riporta al
controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.M., medico specialista, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 1998 al 2003.
La CTP di Frosinone respingeva il ricorso.
La CTR del Lazio – sez. staccata di Latina, con la sentenza n. 769/39/09, depositata il 24.11.2009, rilevata la carenza del presupposto impositivo per la mancanza di elementi di organizzazione significativi, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda di rimborso del contribuente.
Per la cassazione di detta sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, con due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la mancanza di autonoma organizzazione del contribuente, il quale aveva la disponibilità di uno studio privato, attrezzato con dotazioni diagnostiche specifiche e si avvaleva della collaborazione di una segretaria part-time.
Con il secondo motivo si denunzia l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR adeguatamente giustificato la propria decisione, a fronte di specifici elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione del contribuente.
I motivi che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, sono fondati.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che è configurabile il vizio di insufficiente motivazione quando sia evincibile l’obiettiva carenza delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, ad adottare la decisione poi assunta (Sez. U. n. 24148 del 2013). Il vizio deve risultare dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti processuali (Sez. un. n. 8053 del 2014).
La CTR si è invero limitata ad affermare, in modo generico, il carattere ausiliario dei mezzi utilizzati dal professionista, omettendo peraltro di effettuare una complessiva valutazione degli elementi organizzativi riconducibili alla sua attività professionale, quali, oltre alla segretaria part-time, la disponibilità dello studio e dell’attrezzatura diagnostica, le cui caratteristiche e costi di gestione non vengono riferiti, ed in generale dei beni strumentali, quali desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
Manca di conseguenza nella motivazione l’illustrazione delle ragioni che hanno portato la corte di merito ad affermare l’inesistenza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il profilo concernente le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio – sez. di Latina, la quale valuterà, ai fini della configurabilità del presupposto dell’autonoma organizzazione, natura ed incidenza del lavoro non occasionale di terzi e del complesso dei beni strumentali sull’attività professionale del contribuente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016