Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13404 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19561-2014 proposto da:

F.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO 8 C/O STUDIO CGP, presso lo studio dell’avvocato

FALCITELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ICCREA BANCAIMPRESA SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 165/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto del 13 giugno 2011 la società Allbel s.r.l. vendeva alla società Iccrea BI un fabbricato in corso di costruzione. La cessione veniva assoggettata ad Iva ed alle imposte ipotecaria e catastale a tassa fissa in forza del principio di alternatività Iva/registro trattandosi di immobile in corso di costruzione. L’agenzia delle entrate notificava al notaio rogante F.J.P. avviso di liquidazione che il notaio stesso impugnava ritenendo che le imposte ipotecarie e catastali fossero dovute in misura fissa e non proporzionale poichè, trattandosi di immobile non ultimato, esso non poteva considerarsi strumentale e, dunque, non andava esente da Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, con la conseguenza che, essendo dovuta l’Iva, erano dovute le imposte ipocatastali in misura fissa, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis, Tariffa allegata. La commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel cui giudizio era intervenuta Icrrea BI a sostegno delle ragioni del notaio rogante, sul rilievo che il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis, Tariffa allegata, prevede l’aliquota proporzionale in caso di trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto. Inoltre si doveva ritenere che il fabbricato di che trattasi fosse strumentale perchè direttamente inserito nel business istituzionale della società acquirente tanto da essere contestualmente concesso in locazione finanziaria.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il notaio rogante F.J.P. affidato ad un motivo illustrato con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 10 del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1-bis, tariffa allegata. Sostiene il ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che l’immobile – il quale risultava essere in costruzione al momento dell’acquisto fosse da considerarsi strumentale all’attività imprenditoriale e, come tale, sia che fosse esente o meno dà Iva, dovesse sccintare le imposte ipocatastali in misura proporzionale giusta il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis, Tariffa allegata. Si trattava, invece, di bene in costruzione che in nessun caso avrebbe potuto considerarsi strumentale, proprio perchè non ultimato, sicchè le imposte ipotecaria e catastale era dovuta in misura fissa.

2. Osserva la Corte che la CTR, con la sentenza impugnata, ha affermato, alla pagina 5, che l’atto di compravendita non evidenziava in base a quali parametri il fabbricato de quo dovesse considerarsi ancora in costruzione e, dunque, suscettibile di completamento con altra destinazione e non semplicemente bisognoso di opere di ultimazione e/o finizione. Ed ha aggiunto che, qualora si dovesse considerare la strumentalità di tipo economico più che strutturale-fisico, il fabbricato di che trattasi era strumentale perchè direttamente inserito nel business istituzionale della società acquirente tanto da essere contestualmente concesso in locazione finanziaria.

La CTR, nell’affermare che “l’atto di compravendita non evidenziava in base a quali parametri il fabbricato de quo dovesse considerarsi ancora in costruzione e, dunque, suscettibile di completamento con altra destinazione e non semplicemente bisognoso di opere di ultimazione e/o finizione” ha compiuto una valutazione in fatto che non è stata in alcun modo censurata. Ed invero il ricorrente si è limitato a esporre a critica l’ulteriore affermazione secondo cui, qualora si dovesse considerare la strumentalità di tipo economico più che strutturale-fisico, il fabbricato di che trattasi era strumentale perchè direttamente inserito nel business istituzionale della società acquirente tanto da essere contestualmente concesso in locazione finanziaria. Trattasi, tuttavia, di affermazione ipotetica svolta in via subordinata, fermo restando l’accertamento in fatto della mancanza nell’atto di compravendita di indicazioni circa lo stato dell’immobile sicchè non era dato evincere se esso fosse realmente in costruzione o non fosse semplicemente bisognoso di opere di ultimazione e/o finizione.

Non risultando censurata tale ratio decidendi che, lo si ripete, consiste nell’accertamento in fatto della mancanza di prova circa lo stato dell’immobile, il ricorso si appalesa infondato in quanto le argomentazioni sviluppate poggiano su un elemento di fatto (lo stato di costruzione dell’immobile) che non è stato accertato.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancanza di attività difensiva da parte dell’agenzia delle entrate. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13, comma 1 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso (al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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