Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13403 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 730/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

– ricorrente –

contro

I.S., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Andrea

Maria Azzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, Via Valadier, 44, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 87/18/2009, depositata l’11/12/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana n. 87/18/09, depositata l’11 dicembre 2009, che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava dovuto il rimborso per l’intera imposta Irap per l’anno 2001, versata (in via prudenziale) dal contribuente in relazione alla cessione di un terreno edificabile sito nel comune di Agliana.

La C.T.R. affermava, in particolare, che il terreno trasferito, avente destinazione edificatoria, non era un bene strumentale dell’impresa e che la plusvalenza realizzata esulava dall’abituale attività agricola dell’impresa stessa.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9, comma 1 e art. 11, comma 3 e art. 43 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la C.T.R. abbia erroneamente escluso il corrispettivo derivante dalla cessione del terreno in esame, avente natura edificatoria, dalla base imponibile Irap, nonostante detto bene fosse stato sottoposto ad Iva.

Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 4, nel testo vigente ratione temporis, la base imponibile ai fini Irap era, in via generale, costituita dal “valore della produzione netta”, definizione che, sulla base delle altre disposizioni della medesima legge, risulta variamente declinata, in relazione alla diverse caratteristiche delle attività dei soggetti passivi dell’imposta.

In particolare, avuto riguardo all’impresa del contribuente, quale produttore agricolo titolare di reddito agrario di cui all’art. 29 T.U.I.R., la base imponibile andava determinata sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione.

Da ciò discende che il corrispettivo derivante dalla cessione dell’immobile in oggetto, che aveva successivamente acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella posseduta allorchè era stato impiegato nell’attività produttiva (agricola), non concorre alla determinazione della base imponibile come sopra individuata, non trattandosi di bene inerente all’attività d’impresa.

Esso non può dunque considerarsi strumentale all’esercizio dell’impresa e la sua cessione non concorre dunque, neppure ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, alla determinazione della base imponibile Irap (così Cass., Sez. 5, n. 15007 del 17/07/2015, Rv. 636160).

In conclusione, la sopravvenuta destinazione edificatoria del terreno ne esclude ex se il carattere di strumentalità all’attività di impresa, onde la relativa cessione va esclusa dalla base imponibile Irap, mentre il fatto che essa sia stata assoggettata ad Iva, non vale, evidentemente, ad attribuire a detto bene quel carattere di strumentalità all’attività dell’impresa, che esso non possiede e che deve ritenersi incompatibile con la menzionata vocazione edificatoria (v. ex multis Cass., Sez. 5, n. 24779 del 04/12/2015).

Il ricorso va dunque respinto.

Considerata la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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