Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13403 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15806-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

GRINKA SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, N. 28, presso lo studio

dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3742/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate Riscossione contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di intimazione notificato il (OMISSIS) alla società Lumace s.r.l., concernente il pagamento di una cartella che non era stata notificata ritualmente con le forme dell’art. 140 c.p.c. Secondo la CTR l’agente della riscossione aveva provato l’avvenuto deposito della cartella di pagamento presso la casa coniugale, ma non la notifica al destinatario della raccomandata di avvenuto deposito, applicandosi i principi espressi da questa Corte in tema di c.d. irreperibilità relativa del destinatario secondo la disciplina di cui all’art. 140 c.p.c. richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4).

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). La CTR avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nel paradigma normativo della c.d. irreperibilità relativa, senza invece considerare che al caso di specie era applicabile la disciplina in tema di c.d. irreperibilità assoluta, essendo stata la notifica effettuata non dall’Ufficiale giudiziario, ma con plico raccomandato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

I motivi di censura sono infondati ed in parte inammissibili.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscal – cfr. Cass. n. 6765/2019, Cass. n. 9292/2021-.

Ora, nel caso di specie la ricorrente prospetta una ricostruzione in fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, assumendo che il procedimento notificatorio sia stato effettuato secondo la disciplina della c.d. irreperibilità assoluta e non secondo quella del c.d. irreperibilità relativa individuata dalla CTR, per di più ipotizzando l’errore del giudice per “non essersi avveduto che la notificazione della cartella di pagamento non era stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario”.

Ora va ricordato che con la sentenza n. 258/2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, attuale comma 4, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (..) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e), lett. e).

Questa Corte ha poi affermato – Cass. n. 25079/2014- che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Orbene, fermi i superiori principi, nel caso di specie la censura proposta dalla parte ricorrente non è comprensibile nella parte in cui ipotizza un errore del giudice in cui sarebbe incorso per non avere considerato che la notifica eseguita nel caso di irreperibilità relativa era stata effettuata a mezzo Ufficiale giudiziario, ove si consideri che anche le disposizioni relative alla notificazione per le forme dell’irreperibilità relativa possono legittimamente eseguirsi a mezzo ufficiale di riscossione.

Per altro verso, la ricorrente da un lato tenderebbe a fare svolgere a questa Corte un diverso accertamento di fatto da quello compiuto dalla CTR senza che ciò sia consentito al giudice di legittimità e senza nemmeno considerare che la conclusione alla quale tenderebbe la prospettiva accarezzata dalla parte ricorrente tralascia di considerare che ai fini della validità della notificazione in situazione di c.d. irreperibilità assoluta costituisce elemento indefettibile il compimento da parte dell’ufficiale notificatore di una serie di attività ai fini della validità della notifica- per come su ricordato- che nemmeno la ricorrente ha allegato come mai eseguite dall’ufficiale di riscossione e che parimenti non risultano dalla copia della notificazione riprodotta a pag. 5 del ricorso per cassazione, rendendo in tal modo privi di decisività i rilievi esposti nella censura.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai in favore della società controricorrente in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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