Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13402 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13402 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 20900-2009 proposto da:
CUNSOLO

LUIGI

CNSLGU25B04C351F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo
studio dell’avvocato DARIO SEMINARA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
972

contro

ISTITUTO CIECHI ARDIZZONE GIOTENI 80001650870, IN
PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.gE P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO
CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA

Data pubblicazione: 30/06/2015

MERCATI, che lo rappresenta

e difende unitamente

all’avvocato EMMA COTTICELLI;
– controricorrente

sul ricorso 27426-2010 proposto da:
CUNSOLO

LUIGI

CNSLGU25B04C351E,

elettivamente

DARIO SEMINARA,

studio dell’avvocato

che lo

rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ISTITUTO PER CIECHI ARDIZZONE GIOIENI 80001650870,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO
CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
MF,RCATT,

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t’hr

all’avvocato EMMA CUTTICELLI;

– contrarlcorrente

la

avverso

1203/2008 della CORTE

sentenza n.

” °12-4 /

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/10/2008; 2-“udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;

udito

l’Avvocato

Mercati

Nicoletta

difensore

dell’Istituto Ciechi Ardizzone Gioieni che
preliminarmente deposita

un avviso di notifica

e

chiede il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso peer

il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

I due ricorsi, chiamati per la discussione il 17 marzo 2015,
concernono la eredità relitta per testamento da Alessio Cunsolo,
deceduto il 23 giugno 1988.

testamenti olografi del 1986, pubblicati 1’8 luglio 1988,
destinando parte dei beni in favore “di certa Rosalia Solano” e
altri consistenti immobili all’ Istituto per Ciechi Ardizzone
Gioieni. Il fratello Luigi, odierno ricorrente, era stato indicato
come erede universale in una nota datata 4 giugno 1988, apposta a
margine di un libro di Cartesio.
A seguito di azione penale nei confronti del ricorrente, chiusasi
in rito per intervenuta amnistia, quest’ultimo olografo veniva
ritenuto falso dal giudice penale ex art. 537 cp.p.
Inoltre veniva dichiarato nullo dal tribunale di Catania con la
sentenza 275 del 2004 e dalla Corte di appello etnea con la
sentenza 1203/08, che è oggetto del primo ricorso, rubricato con
il n. 20900/09 r.g..
Luigi Cunsolo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20
settembre 2009, resistito con controricorso dell’Istituto
Ardizzone Gioieni.
Parte ricorrente ha depositato memoria in cui ha chiesto la
riunione dei due ricorsi.
1.1) Con sentenza n.224 del 2010 la Corte di appello di Catania
ha rigettato altro appello del ricorrente, relativo alla sentenza
del tribunale del 12 maggio 2008, con la quale il convenuto era
n. 20900-09 e 27426-10 D’ Ascola rei

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Stando alla sentenza impugnata, questi aveva lasciato due

stato condannato al rilascio in favore dell’Istituto di un
appartamento oggetto del compendio ereditario e al pagamento di un
ingente somma a titolo di fruttificazione.
Anche questa sentenza è oggetto di ricorso per cassazione,
resistito da controricorso.

2)Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,
pendenti tra le stesse parti e relativi a questioni poste in
relazione di dipendenza, giacchè la controversia relativa alle
restituzione dei beni “facenti parte dell’eredità del Cunsolo e
della relativa fruttificazione” dipende dall’esito di quella sulla
validità del testamento, come entrambe le parti riconoscono negli
atti di costituzione relativi al ricorso 27426/10.
3)Ricorso 20900
Luigi Cunsolo censura la sentenza 1203/08 della Corte di appello
di Catania per avere affermato che sulla falsificazione, a lui
imputata, del testamento del fratello, si è formato giudicato in
sede penale, con effetto nel giudizio civile ex art. 537 c.p.
Sostiene che “nel giudizio civile volto alla dichiarazione della
falsità di testamento olografo, alla restituzione nonché al
risarcimento del danno, non ha autorità di cosa giudicata la
sentenza irrevocabile penale di non doversi procedere per
estinzione del reato”.
Il ricorso non merita accoglimento.

)f) 7.1
n. 20900-09 e 27426- i O

D’ Ascola re I

4

Motivi della decisione

Contrariamente a quanto parte ricorrente afferma in memoria (pag.
2), la Corte di appello non ha posto a fondamento della decisione
soltanto il “presunto giudicato formatosi in sede penale”.
Come rilevato in controricorso (dalla fine della quart’ultima
pagina in poi), senza incontrare replica, la sentenza impugnata

decidendi.
Prima di impegnarsi nel rilievo relativo al giudicato format posi
in sede penale, la Corte territoriale ha infatti esaminato e
confermato l’assunto su cui si fondava la sentenza di primo grado,
che aveva stabilito la falsità del testamento prescindendo del
tutto dall’esito della vicenda penale.
Ha pertanto affermato a pag. 8 che doveva subito rilevare la
infondatezza nel “merito del proposto gravame”.
Ha poi riferito le censure sulle valutazione degli elementi
istruttori.
Ha valutato l’operato del primo giudice giudicando minuziosa la
disamina da questi compiuta degli elementi di giudizio tratti
dalle sentenze penali, di cui si è giovato per disattendere
l’esito della consulenza acquisita in sede civile – favorevole al
ricorrente.
Ha ritenuto pertanto corretta l’opzione del primo giudice, secondo
il quale erano più affidabili le verifiche dei periti che nel
procedimento penale avevano ritenuto non solo che il testamento
non provenisse dalla mano di Luigi Cunsolo, ma che fosse
attribuibile all’imputato..
n. 20900-09 e 27426-10 D’Ascola rei

5
0

fonda la decisione di rigetto dell’appello su una doppia ratio

Da ultimo la Corte di appello ha rilevato che il gravame era così
inconsistente da rasentare l’inammissibilità per difetto di
specificità.
Ha dunque espresso una esplicita conferma della sentenza di primo
grado fondata sulla approvazione dell’operato del tribunale e sul

Soltanto ad

abundantiam

ha poi osservato che “quand’anche

ammissibile” il motivo di ricorso relativo all’art. 654 c.p.p.
sarebbe stato “comunque destinato al rigetto” per la sussistenza
del giudicato eccepito dall’appellato, riproponendo il rilievo in
quella sede.
Questa tecnica espressiva e l’insieme della argomentazioni spese
rende evidente che la questione relativa al giudicato è stata
esaminata solo in via aggiuntiva e confermativa dalla Corte di
appello, invero sorpresa dal fatto che l’eccezione fosse stata
accantonata dal primo giudice.
Aspetto pere) fondamentale decisione è costituito dalla conferma
delle ragioni della prima sentenza e dalle ulteriori
considerazioni sulla inammissibilità del gravame.
La mancata censura di questa ratio decidendi impedisce
l’accoglimento del gravame.
3.1)

L’unico motivo di ricorso fa riferimento alla tesi, ora

suffragata da SU 1768/11 secondo cui le sentenze di non doversi
procedere perche’ il reato e estinto per prescrizione o per
amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando
che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di
n. 20900-09 e 27426-W D’Ascola re!

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rilievo di inammissibilità dell’appello.

proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli
giuridicamente.
Giova rilevare sul punto che tale arresto non ha comunque
pronunciato in ordine alla questione, parzialmente diversa,
relativa alla portata dell’art. 537 c.p., cioè alla affermazione

dell’art. 537 c. l c.p.c., che impone di dichiarare nel
dispositivo la falsità del documento accertata con sentenza di
condanna.
Questa disposizione

e le altre sucessive relative alle

conseguenti annotazioni e alla possibilità di autonoma
impugnazione della pronuncia sulla falsità – si applicano, ex art.
537 quarto coma, anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
E’ in forza di questi rilievi,

cioè facendo leva sulla presenza di

una specifica pronuncia sulla falsità documentale,

che i giudici

catanesi hanno ritenuto che l’effetto di questo giudicato, che
prescinde

dall’accertamento

di

penale

responsabilità

dell’imputato, hanno ravvisato argomenti per rigettare il gravame.
Ne risulta che il ricorso, che prende in esame il tipo di
pronuncia resa nei confronti dell’imputato

(la sentenza

irrevocabile penale di non doversi procedere per estinzione del
reato), non si misura neanche con l’effettiva argomentazione posta
a sostegno della seconda ratio della sentenza impugnata, cioè con
la portata autonoma che ha il giudicato sulla falsità documentale.

n. 20900-09 e 27426-10 D’ Ascola rei

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che il giudice penale fa, in caso di giudizio di falso, ai sensi

4) Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorsi riuniti e la
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in
dispositivo, in relazione al valore della controversia.
Il secondo ricorso segue infatti la sorte del primo, dal cui
esito, come si è detto dipendeva.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di controparte
delle spese di lite liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per
esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 17 marzo 2014

PQM

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