Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13402 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15280-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GRINKA SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, n. 28, presso lo studio

dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3438/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la sentenza della CTP di Cosenza, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che fosse stata correttamente annullata l’intimazione di pagamento emessa a carico della Granka s.r.l., incorporante della società LUMACE s.r.l., sulla base di otto cartelle di pagamento che, benchè relative a debiti fiscali maturati nei confronti di società anteriormente al fallimento della società poi tornata in bonis, erano state notificate unicamente alla società e due di esse soltanto al curatore fallimentare, disattendendo il principio che imponeva la notifica contestuale al curatore ed al fallito.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la società intimata con controricorso eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, pure depositando memoria.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione al contenuto incomprensibile della decisione.

Con il secondo motivo si prospetta il vizio di omessa pronunzia su una censura esposta dall’Agenzia nell’atto di appello, allorchè era stata contestata la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva considerato l’invalidità delle notifiche effettuate nei confronti della società, disattendendo le risultanze degli avvisi di ricevimento dai quali era emersa la notifica rituale delle stesse al liquidatore della società.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2700 c.c. La CTR non si sarebbe conformata ai principi in tema di efficacia fidefaciente del contenuto degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali compilate dall’ufficiale postale relative alle cartelle per le quali si controverteva, risultando pacifico che la notifica era stata richiesta presso la sede legale della società e che tale sede fosse situata presso gli indirizzi indicati negli avvisi di ricevimento. A tal proposito la ricorrente ha allegato ai fini dell’autosufficienza le fotocopie che riproducono tre avvisi di ricevimento pressochè illeggibili con fotoriproduzione di schermate relative alla riferibilità degli avvisi stessi (anch’esse scarsamente leggibili), nonchè altro atto riproducente la fotocopia di una notifica effettuata a mezzo ufficiale di riscossione illeggibile anch’essa.

Orbene, il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la CTR esposto in modo chiaro la ratio della decisione adottata, fondata sulla circostanza, ritenuta decisiva dal giudice di appello, che le cartelle contenenti pretese fiscali maturate nei confronti di società prima che essa fosse dichiarata fallita o nel periodo di imposta in cui la dichiarazione di fallimento è intervenuta dovessero essere notificate tanto al curatore fallimentare che al fallito. L’assenza di tale evenienza che la CTR riconduce al fatto, provato secondo il suo avviso, della notifica delle cartelle nei confronti della società e in due soli casi soltanto al curatore, ha giustificato la decisione di rigetto dell’appello. Tanto esclude di trovarsi al cospetto di una sentenza con motivazione apparente, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass., S.U., n. 8053/2014-.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei limiti di seguito esposti.

Ed invero, l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza di primo grado che aveva escluso la ritualità delle notifiche di alcune delle cartelle alla società sulla base della documentazione prodotta dalla società contribuente, ritenendo quindi dimostrata unicamente la notifica delle stesse al curatore fallimentare, aveva dedotto l’erroneità di tale pronunzia in relazione al carattere fidefaciente degli avvisi di ricevimento dai quali sarebbe risultata la notifica alla società. In buona sostanza, la ricorrente aveva dedotto che erroneamente il giudice di primo grado aveva considerato l’invalidità delle notifiche delle cartelle alla società, risultando che la notifica non sarebbe stata effettuata presso la sede legale della società LUMACE in (OMISSIS), ma presso la domiciliazione del curatore fallimentare. Orbene, di tale questione, che intendeva sollecitare una presa di posizione del giudice di appello sulla questione relativa alla natura fidefaciente delle risultanze emergenti dagli avvisi di ricevimento nei confronti della società, il giudice di appello si è totalmente disinteressato, dando luogo al vizio di omessa pronunzia come prospettato dalla ricorrente quanto alle cartelle per le quali la CTR ha ritenuto provata unicamente la notifica al curatore fallimentare.

Tale conclusione resiste alle prospettazioni difensive esposte dalla controricorrente anche in memoria, non ponendosi in discussione la circostanza che la CTR abbia ritenuto necessaria la notifica degli avvisi tanto alla società quanto al curatore, quanto la questione che lo stesso giudice di appello ha tralasciato di esaminare la censura volta a sostenere la validità della notifica delle cartelle alla società che avrebbe potuto incidere sull’esito della lite proprio in relazione a quanto affermato dalla CTR in ordine all’esistenza della necessità della doppia notificazione.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo.

In conclusione, disatteso il primo motivo, accolto il secondo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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