Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13400 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19555/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MARIA MARTIGNETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO RESTANO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BIANCHI per delega

dell’Avvocato RESTANO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con istanza di rimborso del 11.6.2007 B.L., direttore generale ed amministratore delegato della Società Sportiva Lazio spa, chiedeva alla Agenzia delle Entrate la restituzione della somma di Euro 849.792 che la società Lazio, in qualità di sostituto di imposta, aveva trattenuto sulla somma lorda di Euro 1.888.427 corrispostagli nell’anno 2003 a titolo di compenso variabile e che il percipiente aveva dovuto successivamente restituire in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma sez. Lavoro in data 2.5.2007. L’istanza di rimborso veniva reiterata in data 7.4.2009 ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, B. L. proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Parma che, previa riunione, con sentenza del 15.1.2010, li accoglieva.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bologna che con sentenza del 8.2.2011 lo rigettava, accogliendo l’appello incidentale del contribuente sulla regolazione delle spese. In particolare il giudice di appello riteneva infondata la tesi della Agenzia delle Entrate secondo cui il contribuente avrebbe potuto recuperare le somme versate soltanto nei limiti consentiti dal meccanismo dell’onere deducibile previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. d) bis, mediante deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore nei limiti di capienza del reddito imponibile dichiarato con riguardo al periodo di Imposta interessato dalla restituzione.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con motivo unico, deducendo violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. d) bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha affermato il diritto al rimborso oltre i limiti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, citato art. 10, comma 1, lett. d) bis, inserito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1 gennaio 1998, vigente ratione temporis.

B.L. resiste con controricorso chiedendo in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. d) bis.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’attuale D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. d) bis, come sostituito dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 174, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, consente espressamente di effettuare la deduzione degli emolumenti restituiti, oltre che nel periodo di imposta di restituzione, anche nei periodi di imposta successivi, ovvero di richiederne il rimborso secondo apposite modalità. L’art. 10, comma 1, lett. d) bis vigente ratione temporis (anno di imposta 2007) consentiva il recupero delle imposte trattenute al momento della erogazione delle somme, successivamente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienza del reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione (nel caso di specie pari ad Euro 24.969 effettivamente portati in deduzione). L’impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo dell’onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute, non esclude ed anzi legittima il ricorso alla procedura di rimborso dei versamenti diretti prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, atteso che il presupposto del diritto al rimborso è integrato non solo dalla inesistenza originaria dell’obbligo di versamento, ma anche dalla inesistenza sopravvenuta, sempre che sia osservato il termine di decadenza previsto dal citato art. 38 (in senso analogo, con riferimento alla inesistenza sopravvenuta dell’obbligo di versamento derivante dalla incompatibilità della norma nazionale impositiva con il diritto comunitario Sez. U., Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

L’Agenzia delle Entrate deve essere condannata al rimborso delle spese in favore di B.L., liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di B.L., liquidate in Euro 8.000 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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