Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13400 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12594-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DIEGO APRILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4090/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro F.F., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009. La CTR, dopo avere riunito il procedimento di appello proposto dall’Agenzia e quello, autonomamente formato dall’ufficio, in relazione al deposito delle controdeduzioni dell’appellato, ha ritenuto che fosse privo di specificità il motivo di gravame proposto dall’ufficio in ordine ai costi del carburante, avendo il primo giudice riferito le ragioni che l’avevano indotto a giustificare il costo in relazione all’attività di rappresentante svolta dal contribuente. Ha poi aggiunto che la sentenza di assoluzione pronunziata dal Tribunale di Agrigento nei confronti del contribuente aveva escluso l’esistenza di una struttura operativa da parte della ditta Clip Art. di G.F., emittente di n. 9 delle 11 fatture indicate dal contribuente e che era emersa l’attività svolta da D.G. in favore del F. (preparazione di bozzetti pubblicitari da pubblicare negli elenchi della Seat Pagine Gialle), come accertato anche dal Tribunale di Agrigento sez. distaccata di Canicattì, nemmeno essendo contestato che detti bozzetti fossero stati pubblicati sugli elenchi Seat per la provincia di Messina. Da ciò derivava che il F. doveva ritenersi assolto dall’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti alle fatture passive per le quali aveva dichiarato un costo di Euro 15.600,00 nell’anno 2009.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR avrebbe errato nel ritenere privo di specificità il motivo di appello concernente i costi relativi al carburante.

La censura è fondata.

A fronte della statuizione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto infondato il rilievo dell’ufficio volto a contestare il consumo medio di carburante indicato dal contribuente in relazione all’attività svolta dal F., l’Agenzia aveva contestato nell’atto di appello (primo motivo) la correttezza dell’assunto, sostenendo che seguendo il computo operato dal contribuente si sarebbe giunti ad un consumo di 20 litri per 100 Km, palesemente incongruo. La censura, pertanto, involgeva la ratio decidendi della statuizione di primo grado, ponendo in discussione il ragionamento decisorio nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità di un costo che l’appellante aveva assunto essere palesemente incongruo.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 547 del 1992, art. 57. La CTR avrebbe esaminato domande nuove, per la prima volta poste in fase di gravame, con specifico riferimento alla intervenuta assoluzione in sede penale del contribuente.

La censura è palesemente infondata.

La questione relativa all’assoluzione in sede penale del contribuente non può dirsi nuova rispetto al tema d’indagine demandato al giudice tributario già innanzi alla CTP, per l’appunto correlato all’esistenza o meno di operazioni inesistenti delle quali si sarebbe giovato il contribuente. Ed è evidente che l’assoluzione del predetto in sede penale, ben lungi dall’ampliare il tema d’indagine originariamente fissato con l’avviso di accertamento, ha unicamente offerto un ulteriore elemento idoneo a dimostrare, secondo la CTR, l’infondatezza della ripresa.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61. La sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto fondata su un documento (sentenza di assoluzione) prodotto in grado di appello oltre il termine fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

La censura è infondata, alla stregua degli elementi offerti dal controricorrente, dai quali è emerso che la sentenza stessa era stata prodotta in allegato alla memoria depositata dal F. l’1.9.2017, entro il termine di giorni 20 dalla udienza fissata del 26.9.2017 all’interno del procedimento formato dalla cancelleria in via autonoma e poi riunito dalla CTR a quello formato al momento del deposito dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle entrate.

Sulla base di tali elementi, appare evidente che il dato correlato al deposito della sentenza con la memoria del 15.9.2017 è irrilevante, valendo ai fini della tempestività del deposito la data di consegna del documento operata l'(OMISSIS).

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, e dell’art. 2697 c.c., comma 2. La CTR avrebbe violato i principi in tema di onere della prova, avendo l’Ufficio dimostrato il carattere inesistente dell’operazione ed incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare di non sapere o di non poter sapere dell’esistenza di un’operazione fraudolenta, non potendo valorizzarsi il contenuto della sentenza penale.

Il motivo è infondato, tenuto conto della decisione relativa al terzo motivo di ricorso che ha escluso l’illegittimità della pronunzia per avere esaminato la sentenza di assoluzione in appello, essendo emerso che nessuna violazione del principio dell’onere della prova può dirsi esistente in relazione all’attività svolta dal giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, accolto il primo motivo e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA