Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13400 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28195-2013 proposto da:
BASILEUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato STEVANATO DARIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Basileus s.r.l. Unipersonale impugnava gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (OMISSIS) concernenti il periodo di imposta 2005 con cui era contestata la debenza di Irap ed Iva in conseguenza della elusività e della violazione del divieto di abuso del diritto della operazione di cessione integrale delle quote detenute in Basileus s.r.l. posta in essere con Tradital s.p.a..
La CTP di Lodi accoglieva i ricorsi previa riunione. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR della Lombardia lo accoglieva dichiarando la legittimità degli avvisi impugnati.
2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
3. Con atto notificato all’agenzia delle entrate il 25 settembre 2018 e depositato presso questo ufficio, la contribuente dichiarava di rinunciare al ricorso proposto premettendo di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e di aver effettuato il versamento dell’intero importo dovuto. La contribuente produceva altresì la documentazione a sostegno dell’awenuta definizione agevolata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Osserva la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della lite avendo la contribuente effettuato il versamento dell’intero importo dovuto così come determinato dall’agenzia delle entrate. Alla definizione segue la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020