Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1340 del 26/01/2015


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1340 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 19705-2009 proposto da:
FOGLIATA

ANTONIA

(CF.

FGLNTN43R64C332L),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso l’avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARICONDA VINCENZO, giusta procura a margine del
ricorso;
zicorrente contro

2014
125

DESSI’

PIERGIORGIO

(c.f.

DSSPGR42530B354D),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 99, presso l’avvocato CARMINE PUNZI, che lo

Data pubblicazione: 26/01/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERFRANCO LEONZI, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente contro

– intimata

avverso la sentenza n. 205/2009 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. DI AMATO,
con delega, che ha chiesto l’estinzione per
rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’estinzione per rinuncia.

ULIVETO S.C.AR.L.;

2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Fogliata Antonia con atto del settembre 1988 convenne
dinanzi al Tribunale di Brescia la soc. cooperativa a r.l.
Uliveto e, deducendo di essere socia dal 1980, a seguito di
cessione in suo favore della quota di Dessi Piergiorgio,

approvata dal consiglio di amministrazione, chiese che
fosse annullata la delibera assembleare del 17.6.1988 con
cui, su proposta del Dessì, le era stato revocato il
mandato ad amministrare conferitole nel 1981, sull’erroneo
presupposto che non avesse la qualità di socia, anche per
l’assenza di annotazione nel libro soci.
Il tribunale respinse la domanda e la corte di appello
confermò la decisione.
Questa Corte con sent. 28.1.1999 n. 742 accolse il ricorso
della Fogliata e cassò la sentenza impugnata.
Pronunciando in sede di rinvio la Corte di appello, con
sent. 28.9.2002, ha annullato la Delib. 17 giugno 1988
dell’assemblea dei soci della cooperativa e compensato le
spese processuali dei due gradi di merito, ponendo a carico
della società quelle di legittimità e di rinvio. Il ricorso
proposto dalla cooperativa Uliveto è stato respinto da
questa Corte con sentenza n. 12627 del 2006.
1.1- Contro la sentenza della Corte di appello di Brescia
n. 673/2002 – passata in giudicato – Piergiorgio Dessì ha
proposto opposizione di terzo. Con la sentenza impugnata,
3

la Corte di appello ha accolto l’opposizione annullando la
sentenza predetta.
Contro la sentenza resa sull’opposizione di terzo Antonia
Fogliata ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei
motivi.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memoria.
2.- Prima della discussione la ricorrente ha depositato
atto di rinuncia al ricorso al quale ha prestato adesione
il controricorrente.
Il processo, pertanto, deve essere dichiarato estinto per
t

rinuncia.

e

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2014

Ha resistito con controricorso Piergiorgio Dessi.

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