Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1340 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10880/2019 proposto da:

Z.K., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, del

Foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- In data 7 dicembre 2007 il prefetto di Napoli ha pronunciato decreto di espulsione nei confronti di Z., cittadino (OMISSIS), notificato in pari data. Detto decreto è stato impugnato dall’interessato ed il ricorso è stato definitivamente rigettato in data 11 settembre 2017. In data 2 dicembre 2017 l’interessato ha chiesto la revoca del decreto di espulsione per motivi di salute. In data 12 luglio 2018 lo Z. ha proposto ricorso al giudice di pace di Napoli, esponendo che alla sua richiesta non è stata data nessuna risposta e di conseguenza deduce l’illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione, in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2. Ha chiesto la revoca del decreto di espulsione allegando i motivi a sostegno della domanda e deducendo altresì l’illegittimità assoluta e ab origine del decreto di espulsione adottato nel 2007.

Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il decreto di espulsione era già stato impugnato e il ricorso rigettato e rilevando che all’udienza di comparizione non si è presentato nessuno, e quindi devono applicarsi i principi generali in tema di procedimento davanti al giudice amministrativo, in virtù dei quali il giudice, non comparendo il ricorrente, è tenuto ad accogliere il ricorso solo nel caso in cui si evincano con immediatezza vizi di nullità dell’atto impugnato che in questo caso non emergono.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione lo Z. affidandosi a tre motivi. Non si è costituita la intimata amministrazione.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo e secondo motivo del ricorso si deduce la nullità della ordinanza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 41Carta di Nizza, degli artt. 2,3,10,32, 97 e 117 Cost., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 2. Il ricorrente rileva che anche avverso le decisioni adottate sull’istanza di revoca dei provvedimenti di espulsione è previsto il controllo giurisdizionale, nelle stesse forme della opposizione al decreto di espulsione e che nella istanza di revoca da lui presentata era stato rappresentato all’amministrazione un mutamento della situazione di fatto. Deduce che egli è stato originariamente espulso in ragione del rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma che successivamente sono sopravvenuti gravi motivi di salute che egli ha puntualmente dedotto e documentato. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè il decreto di espulsione era già stato impugnato, ma nella specie il ricorso non era avverso l’originario decreto di espulsione, bensì avverso il silenzio serbato dall’amministrazione che non aveva esaminato i nuovi elementi allegati nell’istanza. Di conseguenza, deduce il ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciarsi in primo luogo sull’illegittimità del silenzio e quindi esaminare il merito e cioè se ricorrono ragioni sopravvenute (le condizioni di salute, per le quali è stato anche richiesto separatamente il rilascio di un permesso di soggiorno) ostative alla espulsione del soggetto, anche considerando la sussistenza del fondamentale diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare.

4.- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso si dirà.

In materia di asilo, immigrazione e cittadinanza la L. n. 241 del 1990, art. 20, esclude che il silenzio valga assenso; di conseguenza il silenzio della amministrazione sulle istanze del privato ha in questo caso valore di rigetto.

La competenza a valutare il rigetto delle istanze di revoca del provvedimento di espulsione si appartiene al giudice di pace (Cass. 12428/2004) il quale così come il giudice della protezione internazionale è tenuto al dovere di cooperazione, in particolare nel valutare la sussistenza di motivi ostativi alla espulsione (Cass. 4230/2013).

Nè può considerarsi ostativo all’esame del (silenzio) rigetto di un’istanza di revoca la circostanza che il provvedimento originario era stato impugnato; si tratta qui infatti di un’istanza di revoca fondata su fatti nuovi rispetto a ciò che era stato rappresentato in sede di opposizione al provvedimento di espulsione.

Neppure è ostativa alla decisione di merito la mancata comparizione dell’interessato. Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che “Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta” (Cass. n. 20894/2010; Cass. 27392/2006; Cass. n. 6061/2019).

Il giudice di pace può limitarsi – come nel caso in esame – ad una mera valutazione di non manifesta illegittimità, peraltro nella fattispecie motivata con formula stereotipata. In merito questa Corte ha affermato che “E’ viziato da difetto assoluto di motivazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, nel procedimento già disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 8, 9 e 10 e art. 13 bis, ed oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, si limiti, in ipotesi di assenza ingiustificata del difensore del ricorrente, a rigettare il ricorso in forza di una mera valutazione di non manifesta illegittimità del decreto di espulsione impugnato” (Cass. n. 14267/2014).

Ne consegue in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio per un nuovo esame al giudice di pace di Napoli, anche in relazione a quanto dedotto dal ricorrente con il terzo motivo del ricorso e per liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia per un nuovo esame al giudice di pace di Napoli e per liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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