Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1340 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24828 – 2009 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI DIDONNA SRL (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ARBIA

GENNARO E., rappresentata e difesa dall’avvocato DIDONNA MICHELE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ RAS

SPA – di seguito per brevità anche solo “Allianz” o “la Compagnia”)

in persona dei dirigenti e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio

dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRIGNANTI ALDO, MIGLIORISI CLAUDIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

30.6.09, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Michele Didonna che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Michele Longo (per delega

Avv. Michele Roma) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 13 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con sentenza n 811/2009, depositata il 30 luglio 2009, la Corte di appello di Bari ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per violazione di norme antitrust, proposta dalla s.r.l. Azienda Agricola F.lli Di Donna contro la s.p.a. Ras-Riunione Adriatica di Sicurtà (oggi s.p.a. Allianz), in relazione alla stipulazione di varie polizze, i cui premi sarebbero stati indebitamente incrementati, in virtù di un’intesa illecita fra le compagnie assicuratrici, sanzionata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000. La Corte ha ritenuto non provato il nesso causale fra l’illecito comportamento di RAS e delle altre compagnie assicuratrici (scambio di informazioni) ed il danno lamentato dall’attrice – quantificato nel 20% delle somme convenute quali premi assicurativi – anche in considerazione del parere dell’ISVAP, prodotto in giudizio dalla convenuta, dal quale risulta che l’aumento dei premi è stato determinato da una serie di cause estranee all’intesa (incremento dei costi, moltiplicarsi delle frodi in danno delle assicurazioni, ecc.).

Ha poi escluso la sussistenza del danno con riferimento ad alcune polizze stipulate con la s.p.a. L’Italica (successivamente incorporata da RAS), poichè L’Italica non rientrava fra le compagnie assicuratrici destinatarie della sanzione dell’AGCM. Con atto notificato il 9 novembre 2009 la società F.lli Di Donna propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Allianz con controricorso.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente denuncia il contrasto fra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di questa Corte relativa ad illeciti sanzionati dal medesimo provvedimento dell’AGCM (sentenze n. 2207/2005 e n. 2305/2007), secondo cui – ove il danneggiato dimostri l’avvenuto accertamento ad opera dell’AGCM dell’illiceità del comportamento della compagnia assicuratrice e fornisca la prova dell’esistenza della polizza assicurativa – la sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale ed il danno subito dal consumatore si può ritenere accertata per presunzioni, salvo il diritto della convenuta di dimostrare il contrario.

Assume la ricorrente che la Corte di appello, pur premettendo di volersi uniformare ai principi di cui sopra, ha qualificato l’intesa sanzionata dall’AGCM come illecito di pericolo”, inidoneo di per sè a farne presumere l’idoneità a causare un danno, ed ha addossato al consumatore l’onere della prova.

3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., rileva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la RAS abbia fornito la prova dell’interruzione del nesso causale tramite il parere reso dall’Isvap il 14 luglio 2000, poichè tale parere non si riferisce specificamente ai fatti oggetto di causa – che avrebbero dovuto essere accertati, se del caso, tramite apposita CTU – ma si limita ad enunciare dati di carattere generale sull’andamento del mercato assicurativo e sull’aumento dei costi di gestione dei rischi e delle polizze; per di più con riferimento al 2000, mentre le polizze sono state stipulate nel 1995. Esso sarebbe quindi da ritenere generico e inidoneo ad acquisire valenza di prova, anche solo per presunzioni, dell’interruzione del nesso causale.

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

Non è ravvisabile contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, ai quali la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta.

Al di là di alcune poco felici espressioni, quale il riferimento alla natura di illecito di pericolo dell’intesa di cui si discute, la Corte di appello non ha addossato alla danneggiata l’onere di fornire la prova del nesso causale, escludendo l’operatività della presunzione richiamata dal Cass. n. 2207/2005 – come lamenta la ricorrente – ma ha ritenuto che la compagnia assicuratrice abbia fornito la prova contraria.

L’oggetto della vertenza si riduce, pertanto, ad accertare se sia o meno censurabile la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della mancanza del nesso causale.

E’ noto che tal genere di accertamento, così come le valutazioni attinenti all’idoneità delle prove dedotte dalle parti a confermare o a smentire le rispettive tesi, sono rimessi alla discrezionalità del giudice del merito e non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione.

La ricorrente non denuncia l’illogicità o l’incongruenza del percorso logico e argomentativo mediante il quale la Corte di appello ha motivato la soluzione adottata. Censura invece il merito della decisione, nella parte in cui ha ritenuto affidabili e rilevanti i dati esposti nel parere dell’Isvap, senza considerare data e modalità della sua redazione.

Ma nulla vieta al giudice di merito di fondare il suo convincimento su documenti formati al di fuori del processo, che contengano valutazioni tecniche, che siano stati redatti in data diversa, ecc., ove non ricorra violazione delle norme sull’ammissibilità del mezzo di prova, nè siano ravvisabili nella motivazione vizi logici o giuridici tali da renderla inidonea a giustificare la decisione adottata.

Nella specie, i dati richiamati a supporto del fatto che l’incremento dei premi di polizza sia stato determinato dall’aumento dei rischi e dei costi sono oggettivamente congruenti con la natura della decisione, che pertanto non appare censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nè la ricorrente ha denunciato ulteriori profili di contraddittorietà od illogicità della motivazione, quale il fatto che l’AGCM era a conoscenza del parere dell’Isvap, allorchè ha irrogato la sanzione alle compagnie assicuratrici, il che induce a ritenere che lo abbia considerato insufficiente a giustificare sia gli scambi di informazioni, sia l’abnorme incremento dei premi rispetto alla media Europea.

I due motivi di ricorso non possono quindi essere accolti.

4.- Il terzo motivo – con cui la ricorrente censura il rigetto della domanda di risarcimento dei danni relativamente alle polizze stipulate con la s.p.a. Italica, ritenuta estranea all’intesa illecita – risulta assorbito. 5.- Propongo che il ricorso sia respinto per manifesta infondatezza, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. – Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria dei ricorrenti non valgono a disattendere. La soluzione proposta nella relazione si uniforma ai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare a quello secondo cui il giudice può desumere l’esistenza del nesso causale fra il comportamento anticoncorrenziale e il danno ricorrendo a criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni; ma non può omettere di valutare gli elementi di prova in contrario offerti dall’assicuratore (Cass. Civ. n. 2305 del 2007 cit.). Ove ritenga che tali elementi di prova abbiano per oggetto circostanze che sono state da sole sufficienti a produrre il danno, o che hanno comunque concorso a produrlo, il relativo giudizio non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove non sussistano, nè siano dimostrate dal ricorrente, illogicità od incongruenze della motivazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.2 00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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