Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1340 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1340 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 2476-2013 proposto da:
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA in persona del Presidente
del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO SABLONE, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2018

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presse
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 19/01/2018

e difende;
– controricorrente avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
MESSINA,

259/2011

della

depositata

il

14/12/2011;

udienza del 09/01/2018 dal Presidente e Relatore Dott.
ORCNZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA

La Grandi Lavori Fincosit s.p.a. ottenne, in data 15/9/1992, l’emissione di decreto ingiuntivo, a
carico del Consorzio Autostradale Messina Palermo, per il pagamento dell’importo di Lire
13.724.001.962, oltre interessi di mora, atto sottoposto all’imposta di registro proporzionale
(3%), nonché, in data 4/6/1993, di ordinanza di assegnazione, in sede di procedimento di
esecuzione presso terzi, dell’importo di Lire 14.609.151.442, oltre interessi di mora, atto
sottoposto anch’esso all’imposta di registro in misura proporzionale.

monitorio ed al suindicato procedimento esecutivo, il Tribunale di Messina riconobbe alla
creditrice, a titolo di interessi moratori, un importo inferiore rispetto a quello ingiunto, e
condannò la società Grandi Lavori Fincosit alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso, oltre
accessori di legge; anche tale atto giudiziario fu sottoposto all’imposta di registro
proporzionale (3%).
La contribuente impugnò l’avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate, tra l’altro,
deducendo che si trattava, nella sostanza, di una duplicazione d’imposta, l’adita Commissione
Tributaria Provinciale di Messina accolse il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, con sentenza n. 259/27/11, depositata il 14/12/2001, all’esito dell’appello erariale,
riformò la decisione di primo grado, escludendo il lamentato difetto di motivazione dell’atto
impositivo, ed affermando che la sentenza del Tribunale non andava sottoposta a registrazione
a tassa fissa, trattandosi di decisione prevalentemente di condanna, “sottoposta all’imposta
proporzionale di registro nella misura del 3%”, come previsto dell’art. 8, comma 1, lett. b)
della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul Registro).
La predetta società propone ricorso per Cassazione, con tre motivi, cui resiste con
controricorso la Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, con il primo motivo di impugnazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n.
5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR, in
ordine alla questione, riproposta con il gravame, concernente la carenza di motivazione
dell’avviso di liquidazione, si è limitata a rilevare la conformità dell’atto impositivo a quanto
previsto dall’art. 20, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, omettendo qualsivoglia considerazione
circa la sussistenza dei requisiti essenziali dell’atto, segnatamente, quello richiesto dagli artt.
7, L. n. 212 del 2000 e 3, L. n. 241 del 1990, con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360
c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 c.p.c., 7, L. 212 del
2000, 3, L. n. 241 del 1990, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, giacché la CTR nel disattendere il gravame concernente il difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento, trascura di considerare l’assenza di indicazione dei presupposti di
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Con sentenza n. 2859/2004, decidendo sui riuniti giudizi di opposizione al provvedimento

fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno dell’aggravio di imposta, così da consentire al
contribuente di comprendere negli esatti termini la pretesa erariale, con il terzo motivo, in
riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 37,
D.P.R. n. 131 del 1986, 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986,
653 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non
avere la CTR considerato che la registrazione del decreto ingiuntivo, immediatamente
esecutivo, e della successiva ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione,
può dare luogo a conguagli o rimborsi, che inoltre la sentenza che accoglie l’opposizione non è

resta ininfluente, ai fini impositivi, la quantità degli atti giudiziali, così come la durata del
processo.
Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono
infondate e non meritano accoglimento.
L’esistenza ed adeguatezza della motivazione di un atto va condotta secondo la disciplina
specificamente dettata in vista del contenuto di quell’atto, ed in rapporto alle relative
caratteristiche e peculiarità.
Nella specie, risulta impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro, riguardante la
sentenza n. 2859704 del Tribunale di Messina con la quale la somma dovuta dal Consorzio
Autostradale Messina Palermo, alla La Grandi Lavori Fincosit s.p.a., in forza del decreto
ingiuntivo e della successiva ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, entrambi
opposti, è stata ridotta, quanto agli interessi, con condanna della creditrice a restituire il di
più, oltre accessori; il contenuto dell’atto impositivo, che risulta trascritto in ricorso, con ciò
assolvendosi all’onere di autosufficienza, reca nel testo: “Imposta principale di registro
Autostrada ME-PA/GRANDI LAVORI FINCOST SPA – Valore imponibile Euro 1.631.855,80 x
3%” .
La motivazione dell’avviso di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente
l’esercizio del diritto di difesa.
Basta, pertanto, che la motivazione contenga l’enunciazione del tributo, nella specie, l’imposta
principale di registro liquidata in misura proporzionale (l’aliquota del 3°/o è pure indicata
nell’avviso) sulla base dell’atto da registrare, costituente il presupposto del tributo, che, nella
specie, è la sentenza di cui al contenzioso giudiziario tra la società contribuente ed il Consorzio
Autostradale Messina Palermo, trasmessa all’Agenzia delle Entrate dalla cancelleria dell’indicato
Tibunale, nonché l’enunciazione della base imponibile che è data dal valore dell’atto registrato,
elementi contenuti nella sentenza tassata e ben noti alle parti processuali.
La decisione impugnata non è affatto censurabile dal momento che ha escluso un’illegittima
compressione dei diritti di difesa della contribuente, alla quale erano noti, ancorché non
riprodotti nell’avviso impugnato, tutti gli elementi concorrenti alla formazione della base

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di condanna, ed è soggetta a registrazione in misura fissa ex art. 8, Parte Prima, lett. d), e che

imponibile, atteso che le facoltà difensive sono state pienamente esercitate nel ricorso
introduttivo del giudizio; il richiamo all’art. 7, L. n. 212 del 2000, è pertanto mal posto.
Anche la terza censura è infondata e non merita accoglimento.
Anzitutto, come già ritenuto da questa Corte, l’imposta di registro sugli atti dell’autorità
giudiziaria è dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del D.P.R.
n.131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e
fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso
di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso,

12757/2006).
Inoltre, l’art. 8 della tariffa, Parte I,

allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo

l’imponibilità degli “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche
parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi”, prevede chiaramente che il
tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sè, inerisce direttamente all’atto,
che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a
produrre, per cui nel caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria ciascuno di essi
ha una propria ed autonoma veste, ai fini impositivi, e non può darsi rilevanza al fatto che essi
si riferiscono al medesimo oggetto ed alle stesse parti (Cass. n. 14649/2005, n. 21160/2005).
L’Ufficio, pertanto, ha l’onere di accertare il contenuto tipico dell’atto giudiziario presentato per
la registrazione, che deve essere individuato, ai fini dell’imposizione, tenendo conto della sua
natura e dei conseguenti effetti che è destinato a produrre nel mondo giuridico, esulando da
questa indagine ogni altra verifica e, segnatamente, “quella attinente al contenuto empirico
dell’atto stesso, che sia volta ad accertare eventuale connessione oggettiva o soggettiva con
altri atti, parimenti imponibili, ma di diverso contenuto giuridico ed avente distinta natura
processuale” (Cass. n. n. 14649/2005 citata).
L’impugnata sentenza della CTR ha ritenuto corretto l’operato dell’Agenzia delle Entrate, ed ha
motivatamente evidenziato sul punto che “il Tribunale (di Messina), esaminate le opposizioni
proposte dal Consorzio Autostradale Messina-Palermo avverso il decreto ingiuntivo e avverso
l’esecuzione presso terzi (…) ha riconosciuto che gli interessi non andavano calcolati al 13%
bensì al tasso ufficiale di sconto e che la società Grandi Lavori aveva pignorato e riscosso una
somma superiore a quella spettantele per cui condannava la stessa a rimborsare al Consorzio
la somma di £ 2.028.396.247 pari a C 1.024.579,24, oltre gli interessi legali sino al soddisfo”,
e che pertanto nella sentenza ricorrono le condizioni di cui all’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 1312
del 1986, stante “la prevalenza della decisione di condanna, perché la più onerosa, rispetto alle
altre due decisioni contenute nell’atto giudiziario”, e “la natura condannatoria che pone alla
società l’obbligo della restituzione di una somma”, per cui la “decisione va sottoposta
all’imposta proporzionale di registro”.
Ne discende che non si può ipotizzare duplicazione d’imposta sol perché, come nel caso di
specie, vi sono state diverse registrazioni di distinti provvedimenti giudiziari, aventi appunto
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che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 77 citato (Cass. n.

distinta veste giuridica, anche se hanno in comune la medesima causa pretendi e si rivolgono
ai medesimi soggetti.
L’impugnata sentenza, che ha applicato il suesposto principio, non merita d’essere cassata, ed
al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2018.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente

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